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Interpello: un datore di lavoro può nominare più di un RSPP?

Interpello: un datore di lavoro può nominare più di un RSPP?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RSPP, ASPP

23/12/2022

La Commissione Interpelli risponde al seguente quesito: un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione? Le premesse, la normativa e le risposte della Commissione.

Roma, 23 Dic – Dopo diversi anni la Commissione Interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – torna a fornire alcune risposte ai quesiti che riguardano la nomina e il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in relazione a quanto contenuto nella normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Prima di presentare la nuova istanza, ricordiamo brevemente alcuni degli interpelli che in questi anni hanno riguardato questa figura:

 

Veniamo, dunque, alla pubblicazione, avvenuta il 20 dicembre 2022, dell’Interpello 3/2022 che ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla ‘nomina RSPP’”. Interpello approvato nella seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.

 

Nel presentarlo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:



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Il quesito dell’interpello 3/2022 e le premesse della Commissione

L’Interpello n. 3/2022 risponde ad una istanza di interpello del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) che hanno chiesto di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”.

 

A questo proposito si premette che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “ responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;
  • il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
  • l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;
  • il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

 

Sulla nomina degli RSPP: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo ora alla risposta della Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

 

La Commissione ritiene che la citata normativa (articolo 2, articolo 17 e articolo 31 del D.Lgs. 81/2008) “preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP)”.

 

Inoltre nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo n. 81/2008), nonché nei casi di gruppi di imprese, “può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

   

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2022 del 15 dicembre 2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 con risposta al quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.

 


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Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
23/12/2022 (17:00:45)
L'interpello (così come l'articolo) alla domanda posta dal quesito, se si può avere più di un RSPP, non risponde con un SI oppure con un NO.
L'interpello risponde dicendo che in determinati casi PUO' essercene uno.
Questo fa intendere che potrebbero essere più di uno.
Ma se io rispondessi così ai miei clienti... perderei molti lavori.
Autore: Giovanni Bersani
10/01/2023 (11:40:28)
Sig. Giuseppe Gentile: talmente inequivocabile che dei (pochi) commenti qui lei è l'unico a dirlo, che dall'articolo suggerito da Catanoso si spiega bene la situazione (e anche lì NON c'è alcuna indicazione nel senso da lei indicato). Sarebbe bene che, nel sostenere una tesi così netta (e contraria agli altri) lei citasse "tra virgolette" il testo della Circolare dove è indicato che ci può essere UN SOLO rspp. Sarebbe un buon approccio ai dibattiti, utile per tutti. Grazie!
Autore: Giovanni Bersani
10/01/2023 (11:44:46)
Errata Corrige o chiarimento (l'italiano crea ambiguità)
"ci può essere un solo rspp" nel senso del "non possono essercene di più" (che è la domanda del Quesito) e quindi di conseguenza ci DEVE essere un solo rspp"
Autore: Giuseppe Gentile
10/01/2023 (08:36:06)
A me sembra che invece risponda in modo inquivocabile....ci può essere un solo RSPP
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
23/12/2022 (22:04:22)
Su Puntosicuro del 12 gennaio 2017 c'è un mio articolo sull'argomento "Aziende con più stabilimenti o unità produttive: RSPP unico sì o no?"
Raccomando la lettura.
Rispondi Autore: Luca Casale - likes: 0
02/01/2023 (11:45:02)
L'inutilità totale della commissione interpelli e la capacità di non rispondere al quesito.
Il quesito era chiaro: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”. A questa risposta la "commissione" non risponde con un SI o NO, ma semplicemente riproponendo i riferimenti normativi (cosa a cui per la verità ci è abituata.
Va detto che la domanda è decisamente mal posta, in quanto ad un datore di lavoro possono rispondere più unità produttive, e pertanto possono essere designati più di un RSPP. Usando la forma singolare, comunque, nella prima parte della risposta, sembra indicare che, nel caso di una UNICA unità produttiva, il DdL possa nominare un SOLO RSPP (era così complicato?), mentre nei casi di gruppi di imprese o di più unità produttive non sia obbligatorio designare più RSPP ma può essere anche individuato un unico Servizio all'interno del quale designare il Responsabile.
Rispondi Autore: Domenico Contarino - likes: 0
04/01/2023 (07:40:19)
no DLL ma datore di lavoro. A parer mio il RSPP è uno solo obbligatorio, in caso di + unità produttive il datore di lavoro può nominarne uno x ogni unità oppure creare solo una struttura responsabile. In qualunque caso la responsabilità resta intestata al datore di lavoro. Semplice
Rispondi Autore: gm - likes: 0
10/01/2023 (16:26:04)
la situazione e' tipo quella del MC: se ce ne sono piu di uno deve essere nominato il coordinatore che quindi risponde come MC principale (quindi unico)

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