Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
RTM
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Dove istituire l'unico servizio di prevenzione e protezione?
Roma, 14 Dic – La Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – ha recentemente fornito un parere ufficiale in relazione all'articolo 31, comma 8, del Decreto legislativo 81/2008. In particolare il comma prevede che nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
Il parere della Commissione è contenuto nell’interpello n. 1/2012 - con risposta fornita il 15 novembre 2012 e pubblicata il 22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).
In particolare il CNAPPC aveva avanzato istanza di interpello in merito a "Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni".
Riguardo alle eventuali contraddizioni tra le due normative il CNAPPC chiedeva di conoscere ‘... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano’.
Ricordiamo a questo proposito che la circolare 26 luglio 2010, n. 1273 (G.U.R.S. 29 settembre 2010, n. 42) contiene le “Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie della Regione siciliana”.
Un documento che – come recita la circolare stessa - ha come finalità “l’integrazione degli obiettivi e delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle aziende del servizio sanitario regionale, attraverso la definizione, all’interno della struttura organizzativa aziendale, del ruolo, della collocazione, dei compiti e dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP), nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e alle linee guida per l’adozione dell’atto aziendale - decreto n. 736/10 dell’11 marzo 2010”.
In relazione al quesito sottoposto dal CNAPPC la Commissione sottolinea che le proprie competenze sono relative a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Non ritiene dunque di potersi esprimere ‘in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano’.
Tuttavia ritiene di poter estrapolare dalle "questioni applicative poste dalla circolare regionale" il quesito relativo al campo di applicazione dell'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione (...) 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. |
La Commissione sottolinea che “l'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro cosi come previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b)”.
Inoltre il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, alcune condizioni di obbligatorietà della presenza del servizio:
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione (...) 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. (...) |
Tale previsione – continua la Commissione - è “ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura”.
Veniamo dunque al successivo comma 8 relativo alla possibilità di un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.
A questo proposito la Commissione indica che “l'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire ‘all’interno dell'azienda’ o ‘dell’unità produttiva’ e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva”.
Questa interpretazione è “ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione”.
Resta inteso – conclude la Commissione - che il servizio di prevenzione e protezione “dovrà essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive”.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.