Infortuni sul lavoro: qual è la responsabilità del RLS?
Cassazione Penale, Sez. IV, 25 settembre 2023 (ud. 27 giugno 2023), n. 38914
Presidente Di Salvo, Relatore Dawan
Corte di Appello di Bari, sentenza 1076/2022 depositata l’8 agosto 2022
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e alle sue relazioni col codice penale), la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 38914/2023 che ha confermato una condanna nei confronti di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), a titolo di “cooperazione nel delitto colposo” (art. 113 c.p.), per l’infortunio mortale cagionato ad un lavoratore (impiegato tecnico impropriamente adibito al compito di magazziniere) cui era affidato l’uso di un carrello elevatore nonostante non avesse frequentato lo specifico corso abilitante previsto dal D.Lgs. n. 812/2008 e dal conseguente e vigente accordo Stato Regioni ha suscitato ampio e diffuso dibattito, da una parte di compiacimento per la decisione, dall’altra di sconcerto e repulsa.
Alcuni commenti esprimono giudizi trancianti dimenticando un assunto fondamentale: che quando la Cassazione respinge un ricorso contro una sentenza di merito (in questo caso una doppia conforme sentenza di condanna tanto del Tribunale di Trani quanto della Corte d'Appello di Bari), la sentenza del giudice di legittimità non ripropone tutti i passaggi di fatto e di diritto che hanno portato alla condanna, ma solamente quelli utili al fine di respingere la pretesa del difensore che chiede l’annullamento della sentenza di merito.
E che in realtà se la Cassazione respinge il ricorso allora significa che la sentenza valida e che passa in giudicato è esattamente quella di merito che è stata appellata.
La sentenza di merito, infatti, fornisce la spiegazione decisiva delle ragioni della condanna, e consente un giudizio più serio e ponderato, equilibrato, anziché no.
In particolare, all’imputato – che dalla lettura della sentenza di legittimità sembrerebbefinito sotto processo esclusivamente in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – “era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di: I) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; II) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore in questione) per l’uso dei mezzi di sollevamento; III) informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore“.
La Corte, respingendo i motivi del ricorso del difensore, che invocava la funzione di RLS al fine di ottenere l’annullamento della condanna, ha ricordato come “l’art. 50 D.Lgs. 81/2008 – che ne disciplina le funzioni e i compiti – attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro“.
Nel caso di specie – si legge nella decisione – “viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia – intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen.“.
Sotto questo profilo – concludono i giudici – “la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dell’imputato nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, la sentenza ha, infatti, osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP“ .
Già dalla lettura del dispositivo risulta sicuramente significativa la sottolineatura che, a differenza di quel che accade con datore di lavoro, delegato del datore di lavoro, dirigente e preposto per la sicurezza la Cassazione non ritiene rilevante e dirimente se il RLS assumesse o meno una posizione di garanzia, ovvero se lo si debba ritenere titolare “di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.)” [ovvero la Cassazione ritiene irrilevante il punto al quale TUTTI i commentatori finora hanno dedicato, direi invano e fuori luogo, la loro attenzione]. Sul punto modifica in modo definitivo la posizione delle due sentenze di merito, come si potrà verificare più oltre in questo articolo.
Inoltre il riferimento alle esplicite sollecitazioni ricevute dal RSPP avrebbe dovuto indurre alla riflessione e alla cautela nei giudizi.
Viceversa il punto decisivo è un altro e la domanda (con risposta affermativa della Suprema Corte che ha confermato la sentenza di condanna) è “se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen.“.
L’art. 113 del codice pane prevede che “nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.
Per aversi cooperazione colposa è innanzitutto necessaria la coscienza e volontà di concorrere con altri alla condotta violatrice delle regole cautelari (nel nostro caso di sicurezza sul lavoro), mentre ovviamente non deve sussistere la volontà di concorrere al reato vero e proprio (ovvero la morte del lavoratore).
In secondo luogo, deve essere presente la previsione, o quantomeno la prevedibilità dell'evento, in conformità al tradizionale canone di imputazione dei delitti colposi, e questa cosa è pure fuori discussione (un RLS ha frequentato un corso di formazione che lo mette in grado di conoscere le regole cautelari di sicurezza e di prevedere gli effetti dannosi della loro violazione, e ha ricevuto una specifica segnalazione in merito del RSPP).
La Cassazione conclude sottolineando con forza, nel respingere il ricorso per l'annullamento della condanna, che “la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dell’imputato nel delitto di cui trattasi”.
Ecco come la Corte d’Appello di Bari ha motivato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: “nel caso di specie risulta che L.S. non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge [in qualità di RLS], consentendo che il Piccinini [il lavoratore travolta dai tubolari d'acciaio che lo hanno ucciso] fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza avere ricevuto adeguata formazione, non sollecitando in alcun modo da parte del responsabile dell’azienda l’adozione di modelli organizzativi [l’azienda avava già avuto infortuni simili, e in uno di questi era morto un socio dell’azienda] in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal [RSPP, con nota alla società del 27.1.2009 aveva segnalato la necessità che il muletto venisse assegnato a personale appositamente formato]. Ritiene la Corte del tutto condivisibili le conclusioni cui perveniva il Tribunale di primo grado [di Trani] in merito alla sussistenza in capo alloS. della posizione di garanzia e dunque della ipotizzabilità a suo carico di una cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell’azienda [parimenti condannato, ma con una sanzione più elevata] rivestendo loS. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l..
D’altra parte, la condotta totalmente omissiva riscontrabile in capo allo S. risulta comprovata dalla circostanza che alcuni lavoratori dell’azienda non erano neanche a conoscenza del ruolo ricoperto dal predetto imputato, come riferito da [un dipendente] il quale si rendeva conto delle funzioni che avrebbe dovuto esercitare lo L.S. solo successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dopo il sinistro mortale verificatosi in azienda. Del tutto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal tribunale di primo grado che ha correttamente graduato la responsabilità degli odierni imputati applicando allo S. una pena più mite, previa concessione delle attenuanti generiche… Non si ritiene di concedere [anche] in favore dell'A. [datore di lavoro] il beneficio della non menzione in ragione della gravità della condotta e della natura delle violazioni poste in essere, anche in considerazione dei pregressi infortuni sul lavoro verificatisi nella stessa azienda, come espressamente indicato nei verbali dello Spresal” [Corte di Appello di Bari, sentenza 1076/2022 depositata l’8 agosto 2022].
Dunque la Corte d'Appello che confermato la condanna di L.S., che era contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (funzione ignota ad alcuni lavoratori, in azienda azienda di una ventina di dipendenti)essenzialmente per “cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell’azienda [parimenti condannato, ma con una sanzione più elevata] rivestendo loS. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l..”.
La condanna è fondata sul possesso di una duplice qualità: RLS e componente del consiglio di amministrazione della società, in linea con la giurisprudenza, che in passato ha già condannato RLS che erano ad esempio anche preposti: Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS.
In tale sentenza la Cassazione ha confermato la condanna del capocantiere e RLS così argomentando: “la Corte territoriale ha considerato, soffermandosi specificamente sulla posizione del capo cantiere per l'esecuzione dei lavori, che la quotidiana presenza del [capocantiere RLS] in cantiere gli imponeva una attenta vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza.
Al riguardo, la Corte territoriale ha riferito che [il capocantiere RLS] si recava quotidianamente in cantiere, agendo a stretto contatto con gli operai; e che, il giorno in cui il sinistro ebbe verificarsi, [il capocantiere RLS]., del pari presente in cantiere, aveva visionato il ponteggio che C. aveva predisposto, senza ravvisarvi alcuna anomalia”.
Nulla di nuovo sotto il sole, e per citare Shakespeare, “Molto rumore per nulla (in inglese: Much Ado About Nothing)”.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 12/10/2023 (08:30:15) |
Per la prima volta sono d'accordo con Dubini. Leggendo anche la sentenza di I grado e non solo quella di Appello o di Cassazione, ci si accorge che questo RLS era un "RLS di plastica". Ai tanti che si stanno stracciando le vesti commentando la sentenza, tra cui alcuni ex togati tristemente noti per il loro "equilibrio", ricordo che ante 626, c'era una figura, in genere nelle grandi aziende, chiamata "Addetto alla Sicurezza" che era stata coinvolta e condannata in concorso con il DL per colpa generica pur non avendo né obblighi, né compiti e né attribuzioni ma essendosi inserita nel nesso di causalità efficiente con quanto accaduto, a causa della propria negligenza o imperizia. All'epoca, non ricordo nessuno di quelli che oggi si indignano, di aver fatto la stessa cosa con questa figura, forse perché diretta emanazione della gerarchia datoriale. Questa è una sentenza particolare che fa riferimento ad una situazione particolare, molto particolare. Quindi, non mi preoccuperei assolutamente di una supposta deriva giustizialista per la figura degli RLS con la conseguenza di un fuggi-fuggi da questo incarico. |
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0 | 12/10/2023 (09:20:32) |
Personalmente fatico a capire questa sentenza. Si è RLS in quanto RLS non in quanto RLS/membro del CdA. L' esempio di condanna alla fine vale per tutti gli RLS, non solo per alcuni soggetti in particolari situazioni. Se si vuole giustamente colpire chi ha agito con gravi omissioni causando la morte di una persona c' è a disposizione una vasta ed articolata legislazione alla quale riferirsi. |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 12/10/2023 (09:57:40) |
Credo sia una sentenza di cui si parlerà e spero induca qualche modifica sostanziale nelle modalità di scelta, formazione e operative dei Rappresentanti dei Lavoratori. Molti RLS, aziendali e territoriali operano, se lo fanno, in maniera esclusivamente formale, apponendo qualche firma per presa visione dei documenti che ricevono. Mi sembra rilevante il fatto che venga responsabilizzata una figura che non ricopre una posizione di garanzia. La prossima sentenza riguarderà un consulente che ha fatto male il suo lavoro ? |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/10/2023 (10:48:55) |
Il commento dell'Ing. Carmelo Catanoso è semplicemente perfetto. Già in precedenza, mosca bianca, aveva accennato correttamente alla vicenda. Va citato pure il collega avv. Rinaldo Sandri, che per primo aveva cercato di ridimensionare al giusto livello questa vicenda. La condanna riguarda un componente del consiglio di amministrazione, ovvero il rappresentante dei lavoratori che rappresenta pure la proprietà. Condannato come già avvenuto ad altri RLS che erano capocantiere, caporeparto ecc. Chi cerca una sentenza con un lavoratore senza alcun potere gerarchico o funzionale in azienda ad oggi non la troverete, non c'è e non esiste. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 12/10/2023 (13:29:27) |
Da RLST non mi dico meravigliato in quanto già molti anni fa avevo ipotizzato il collegamento tra art. 50 Dlgs 81 e 113 c.p., questa tesi era stata anche condivisa con un docente giuslavorista che l’aveva avvallata ma una cosa è avere “il sentore”, un’altra è la certezza. La situazione qui sembra essere più complicata in quanto il RLS ricopre anche il ruolo di membro del CDA, come scritto dall’Avv. Dubini, in passato vi sono già state sentente di condanna di RLS-preposti ma non ricordo che in nessuna di queste si è messo così marcatamente in risalto le mancanze da art. 50 mentre al contrario rammento che sono state evidenziate quelle da art. 19. Aggiungo che su questo punto posso tranquillamente sbagliarmi, per affermare dovrei fare una ricerca che in questo momento non ho certo il tempo di fare. A seguito di questa sentenza anch’io ipotizzo che l’esercito di RLS fasulli sfoltirà le fila, me lo auguro davvero. Probabilmente le imprese si riverseranno in gran parte sui RLST che dovranno necessariamente professionalizzarsi maggiormente e non fermarsi alle ridicole otto ore di formazione annuali. Si tratterà di due conseguenze estremamente positive. D’altro canto si rischieranno scenari pericolosi sia per i RLS che per i RLST. I primi, parlo di quelli “veri”, hanno normalmente (rispetto i RLST) il grande vantaggio di conoscere a fondo i processi produttivi dell’impresa per cui lavorano ma spesso sono in difficoltà perché il c.d. “cancello è sempre aperto” e la loro formazione in fatto di sicurezza non è normalmente così elevata, in queste condizioni diventa molto difficile scrivere due righe con le quali si segnala un certa carenza nella sicurezza. Qui la risposta al problema, anche se può far male, viene facile: se non sei in grado…… dimettiti. Per quanto riguarda i RLST seri (sul mercato ne stanno uscendo di tutti i generi, compresi quelli che provenendo da enti bilaterali fantasiosi offrono il pacchetto sicurezza completo con tanto di visite mediche, DVR, POS, nomina RSPP, ecc., ecc.) credo nasceranno non poche difficoltà in quanto quando si seguono decine e decine ed anche di più imprese, diventa praticamente impossibile mantenere una attenzione elevata o sufficientemente elevata su DVR, POS, PSC e ambienti di lavoro. Un RLST può tranquillamente ricevere centinaia e centinaia di documenti all’anno e visitare altrettanti luoghi di lavoro, da oggi dovrà analizzare i documenti con estrema precisione segnalandone (verbalizzando) tutte le carenze o solo quelle più significative (concetto tutto da precisare)? In occasione delle visite di cantiere dovrà redigere dei verbali completi coi quali elenca tutti i problemi rilevati che possono generare un incidente o potrà limitarsi a quelli più “importanti”? Rendiamoci conto che spesso il RLST non è proprio ben accetto e in occasione delle visite degli ambienti di lavoro può subire pressioni da parte di chi lo vuole al più presto fuori dai piedi, deve saper gestire momenti di tensione che si creano con le controparti (non di rado ha a che fare con più persone alla volta) e non raramente si trova di fronte ad una lunga serie di problemi di sicurezza-salute, dai più rilevanti a quelli meno, dai quali può potenzialmente scaturire un notevole danno. Basterà scrivere una, due o tre pagine di osservazioni riguardanti le situazioni più pericolose e tralasciare di riportate sul verbale di visita il fatto che uno dei lavoratori non fa uso degli occhiali di protezione mentre usa il flessibile (pur dopo averlo segnalato ma ma solo a voce)? Pur concordando con quanto scritto dall’Ing. Catanoso, sapendo che a volte i giudici non vanno molto per il sottile, devo ammettere che la preoccupazione c’è e non è poca ma sarà comunque uno stimolo per cercare di fare un buon lavoro e ….. “speriamo che io me la cavo”. |
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0 | 12/10/2023 (13:49:25) |
Se così fosse la Sentenza sarebbe stata non con gli arti superiori. Perchè sfracassare con "Responsabile" (anzichè ), "Compiti del RLS" (anzichè ) oppure scrivere semplicemente condannato in qualità di: , oppure Bah!! |
Rispondi Autore: giuseppe - likes: 0 | 12/10/2023 (13:51:56) |
(in precedenza sono stati troncati dei pezzi) Se così fosse la Sentenza sarebbe stata non con gli arti superiori. Perchè sfracassare con "Responsabile" (anzichè "Rappresentante"), "Compiti del RLS" (anzichè "Attribuzioni del RSL") oppure scrivere semplicemente condannato in qualità di: "RLS", "Amministratore", oppure "RLS e Amministratore" Bah!! |
Rispondi Autore: giuseppe - likes: 0 | 12/10/2023 (14:04:51) |
(in precedenza sono stati troncati dei pezzi 2) Se così fosse la Sentenza sarebbe stata scritta non con gli arti superiori. Perchè sfracassare con "Responsabile" (anzichè "Rappresentante"), "Compiti del RLS" (anzichè "Attribuzioni del RSL") oppure scrivere semplicemente condannato in qualità di: "RLS", "Amministratore", oppure "RLS e Amministratore" Bah!! |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/10/2023 (14:15:13) |
La sentenza della clCirte di Appello di Bari è chiarissima: condannato per concorso colposo col datore di lavoro nella causazione della morte del lavoratore perché "RIVESTE ... lo S. NON SOLO il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza MA ANCHE di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l.. |
Autore: Marco A. | 20/12/2023 (09:51:12) |
E questo però sembra essere un errore grave. Diverso sarebbe stato con l'inversione dei due ruoli contestualmente rivestiti dal condannato, così da costituire una aggravante l'essere in possesso di adeguate competenze anche in virtù del ruolo di RLS. |
Rispondi Autore: gabriele - likes: 0 | 12/10/2023 (16:19:13) |
a rigor di logica, soprattutto perchè il TUS non lo prevede esplicitamente, la figura di RLS e quella di membro del CdA sono del tutto inconciliabili. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 13/10/2023 (09:18:55) |
Buongiorno, ho avuto un poco di tempo a disposizione e mi sono letto entrambe le sentenze, da ciò che sono riuscito a comprendere la corte d’appello di Bari ha condannato il RLS evidenziando il fatto che ricopre o ricopriva anche il ruolo di consigliere amministratore e quindi fin qui si può pensare che, come in passato (caso della condanna del preposto-rls), è stata condannata una figura dotata di posizione di garanzia. Poi però interviene la cassazione col suo giudizio di legittimità non può fare altro che convalidare o annullare la sentenza e nel fare questo opta per la prima soluzione appoggiando la sentenza del tribunale d’appello di Bari ma fa anche dell’altro in quanto risponde ad uno dei motivi di ricorso del condannato-ricorrente negandolo e specificando che il RLS in quanto tale (quindi parla esclusivamente della figura del RLS slegata da qualsiasi altro ruolo) può essere condannato per via del collegamento tra art. 50 del DLgs 81 e 113 del c.p.. Il mio personale giudizio, del quale oltretutto non sono affatto certo (diciamo che “propendo”) per quello che conta (stile “due di picche“ a briscola) è che il RLS o RLST in quanto tale, quindi se non ricopre altri ruoli ove è prevista la posizione di garanzia, dovrebbe essere esente da responsabilità penale ma purtroppo dobbiamo fare i conti con quanto affermato dalla cassazione e cioè che: “3. Quanto al ricorso di B.B.. I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro. Si tratta, tuttavia, di assunti infondati. Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D.. Del tutto congetturale e comunque inconferente si appalesa il terzo motivo di ricorso.” |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 13/10/2023 (11:25:42) |
Per Luca. Le condanne in I grado, in Appello e il rigetto del ricorso in Cassazione sono avvenuti perchè è stata accertata la "colpa generica" per cui è sufficiente la semplice negligenza, imperizia o imprudenza e non la violazione di compiti o di obblighi. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 13/10/2023 (12:51:54) |
Catanoso docet. È vero che la Cassazione dedica spazio alla ricostruzione dei compiti del RLS, ripetendo peraltro quanto già contenuto nella sentenza definitiva passata in giudicato della scorte d'appello di Bari, ma ha la sottigliezza di sottolineare che la condanna non si fonda tanto sulla posizione di garanzia (che dunque NON è il punto determinante) ma piuttosto il concorso improprio ai sensi dell'articolo 133 del codice penale , e dunque per colpa impropria ovvero negligenza, imperizia e imprudenza. Mi spiace notare che Catanoso sembra essere l'unico esperto di sicurezza sul lavoro in grado di ragionare in termini di codice penale e non solo in termini di d.lgs. 81/2008, che nei processi penali viene decisa ente DOPO i capi di imputazione principali, che sono sempre i delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. che puniscono chiunque, e dunque non solo le figure canoniche della sicurezza. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 14/10/2023 (10:13:20) |
Il mio discorso, probabilmente male strutturato, tendeva solo ad affermare che oggi, grazie a quanto scritto dalla cassazione anche i RLS-T (senzaconsiderare altri ruoli) sono a rischio di condanna penale e quindi dovranno cercare di operare bene e con tanta attenzione. Cosa ne dite? |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 14/10/2023 (13:34:21) |
Sono andato a rileggermi la sentenza della Cassazione. Non entra mai in gioco la circostanza che l'RLS fosse anche membro del CDA. Tutto - motivazione della sentenza della corte d'appello citata, motivi del ricorso e motivazione della corte di cassazione - ruotano intorno alla figura del RLS e al collegamento tra le sue funzioni e la responsabilità per l'evento. Certo non viene identificata nel RLS una posizione di garanzia. La "cooperazione colposa nel delitto" viene però argomentata collegandola in maniera precisa alle attribuzioni del RLS. E questa, a memoria, è una grossa novità per la figura del RLS e, giustamente, desta preoccupazione in chi ricopre questo incarico. Il problema che mi pongo è un altro: è plausibile uno scenario in cui altre figure che non ricoprono posizioni di garanzia in materia di sicurezza - consulenti? membri di ODV/231? enti che gestisono la formazione? - ma che entrano nel " processo della sicurezza" vengano coinvolte in procedimenti simili a quello commentato per una "cooperazione colposa" collegabile a quanto avebbero dovuto/potuto fare sulla base dell'incarico ricevuto ( erogare una consulenza adeguata, vigilare sulla efficacia e reale attuazione di un MOG per la sicurezza, garantire la qualità minima di un corso)? Quanto all'affermazione letta sopra sulla mancanza di esperti in grado di "ragionare in termini di codice penale" la condivido in parte. Quando, nel lontano 1988, da giovane laureato in Giurisprudenza ho inziato a occuparmi di sicurezza la materia era quotidianamente oggetto di analisi dottrinali da parte di autorevoli esegeti di provenienza diversa, magistrati, avvocati, tecnici della sicurezza, sindacalisti, giuslavoristi. Questa effervescenza "dottrinale" è, poco a poco, scemata e oggi la - meritoria- attività di punto sicuro è praticamente l'unico ambito in cui si discute - con i pochi commentatori che ci sono - delle problematiche che ci interessano. E quindi ci troviamo sempre e solo a commentare sentenze emanate da giudici che, per quanto bravi, non sono specialisti della materia e, comunuque, la interpretano con più o meno margini di soggettività. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 14/10/2023 (16:58:37) |
Timillero, è nella sentenza di Appello che si cita l'appartenenza del RLS al CdA. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 14/10/2023 (20:30:20) |
Giusto per chiarezza nei confronti di chi legge inserisco il punto di ricorso che ho richiamato nei precedenti interventi e la risposta della cassazione che lo nega. 4. Il ricorso di B.B. è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto ((Omissis)), dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato. Al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Nè gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali; 4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 40, cpv., c.p., poichè, in ragione di quanto sopra, l'imputato non poteva dirsi investito dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; 4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione art. 40, comma 1, c.p. in riferimento alla ascritta condotta omissiva e al giudizio controfattuale. La Corte di appello non tiene in considerazione i principi giurisprudenziali in tema di reato omissivo o commissivo mediante omissioni. Se anche lo B.B. avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assume fosse a sua conoscenza ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa del C.C. - è altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all'imputato e la piena conoscenza dell'attività posta in essere dall'infortunato da parte del datore di lavoro. Motivi del rigetto 3. Quanto al ricorso di B.B.. I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro. Si tratta, tuttavia, di assunti infondati. Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D.. Del tutto congetturale e comunque inconferente si appalesa il terzo motivo di ricorso. La visione che la cassazione ha del RLS (senza altri ruoli) mi pare abbastanza chiara, da oggi deve cominciare a preoccuparsi. |
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0 | 16/10/2023 (10:52:40) |
D'accordissimo con alcuni tentativi tecnici-giuridici espressi da chi mi ha preceduto di spiegare il ragionamento dei giudici, ma ritengo che questa sentenza sia stata scritta non proprio in maniera chiara e secondo me sta facendo passare dei messaggi deleteri e pericolosi. La sentenza ha "fuso" il ruolo del RLS con il ruolo di consigliere del CDA, e quindi mischiando le attribuzioni (non compiti, quelli sono a carico del RSPP) proprie del RLS con gli obblighi, questi sì di garanzia del consigliere del CDA. Il risultato finale è stato quello di attribuire al RLS una serie di omissioni, tra i quali: "consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D". Non credo che ci sia bisogno di essere un fine giurista per capire che queste non sono assolutamente omissioni da imputare al RLS (tra l'altro l'adozione di MOG non è un obbligo). A mio modesto parere assisteremo a una fuga dal ruolo del RLS aziendale, anche in quelle aziende in cui oggi gli viene "concesso" di espletare le sue attribuzioni, il che non è sempre garantito, anzi quasi mai nelle piccole aziende. A questo punto interverranno gli RSLT che ricordo che in molte attività ancora non sono stati costituiti. Avremo un abbassamento del livello di prevenzione? Io temo di sì |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 16/10/2023 (15:41:37) |
Non c'è niente da fare nonostante gli sforzi miei e di Catanoso di fare capire che la sentenza passata in giudicato è quella della Corte d'appello di Bari, che scrive a chiare lettere che è stato condannato in quanto RLS e membro del consiglio di amministrazione (quella di Cassazione si limita a respingere il ricorso con argomenti copiati e incollati da quella di appello), si insiste con la solita solfa. Ma diciamolo una volta per tutte: nessun lavoratore senza poteri gerarchici e funzionali è MAI stato condannato in Italia. MAI e poi MAI. Neanche questa volta. Gli RLS sono già stati condannati più volte perché capicantiere, caporeparto, membri del consiglio di amministrazione. Certamente chi ha potere gerarchico e funzionale ed è CONTEMPORANEAMENTE RLS si trova nei guai, e giustamente viene richiamato l'articolo 50 del dlgs 81/2008. Purtroppo nei corsi di sicurezza sul lavoro non viene dedicata alcuna attenzione al codice penale e alla procedura penale, che nei processi penali e' tutto. Vedi commenti che tu ricelano la mancata conoscenza dei più elementari concetti del diritto e della procedura penale |
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0 | 16/10/2023 (18:28:48) |
Avv. Dubini, questo lo abbiamo capito tutti, ma la Cassazione non lo scrive a chiare lettere come lei asserisce. Così come ha scritto qualche altro collega, tutta la motivazione è incentrata sulla figura del RLS, richiamando l'articolo 50 e collegandolo al 113 del c.p. A questo punto mi sorge il dubbio che anche scrivendo un parere su un forum può essere collegabile al 113 c.p. Ovviamente è una provocazione |
Rispondi Autore: Luca - likes: 1 | 16/10/2023 (19:35:19) |
Direi che la Cassazione qiualcosa di chiaro su art. 113 c.p. e RLS lo dice. La Cassazione ha convalidato la sentenza di 2° grado (condanna dell’amministratore-RLS) e fin qui tutto normale in quanto il condannato era amministratore. Poi però ha giustificato il rigetto del ricorso del condannato (fatti in veste di RLS in quanto rifiutava qualsiasi responsabilità penale) sostenendo che il RLS può subire il giudizio penale non sulla base dell’art. 40 c.p. (posizione di garanzia) ma su quello dell’art. 113 (cooperazione nel delitto colposo). Mi sembra abbastanza chiaro anche se molto contestabile in quanto il RLS non ha “compiti” ma attribuzioni e fino ad oggi non ho letto da nessuna parte che debba obbligatoriamente occuparsi di fungere da tramite tra dirigenti-datori di lavoro e lavoratori per agevolare “il flusso informativo”. |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 17/10/2023 (11:50:13) |
Continuo a pensare che la condizione di amminsitratore non entri minimamente in gioco. Mi metto nei panni dell'avvocato che ha assistito l'imputato che, basando tutto il ricorso sulla non imputabilità del RLS, ha evidentemente cannato in maniera clamorosa. E dei giudici in appello che non hanno condannato l'imputato collegando la responsabilità all'esercizio di una posizione di garanzia, magari acquisita di fatto, di datore di lavoro-dirigente-preposto, facilmente colegabile con la posizione di membro del CDA. Tutto molto strano. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/10/2023 (14:08:43) |
È veramente ai confini della realtà chi commenta la condanna di una persona "in quanto RLS e componente del consiglio di Amministrazione della società", così è scritto condanna (c'ero non lo trovate in quella di Cassazione perché giustamente il difensore ha preferito omettere il punto, ma inutilmente) senza aver letto la sentenza di condanna della Corte d'appello di Bari La sentenza della Cassazione non ha deciso il destino del membro CdA-RLS: ha respinto il ricorso, e quindi confermato la sentenza di appello. Che va letta. Perché il consigliere/RLS l'anno di reclusione lo ha ricevuto a Bari. Ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. |
Autore: Murizio Migliorini | 19/10/2023 (09:33:26) |
Salve, ho capito che la persona è stata condannata "in quanto RLS e componente del consiglio di amministrazione della società", ma il punto è proprio questo, doveva essere condannato solo in quanto "componente del consiglio di amministrazione della società" e non anche perchè RLS e quindi la cassazione doveva accogliere il ricorso e chiarire che non poteva essere condannato in quanto "anche" RLS ma che doveva essere condannato solo perchè è un "componente del consiglio di amministrazione della società". Invece la cassazione, che giustamente ha risposto solo a quanto contenuto nel ricorso e cioè in merito alla sola funzione di RLS e non anche come "componente del consiglio di amministrazione della società" (dato che tale funzione è stata omessa nel ricorso), non accettando il ricorso ha di fatto scritto che anche il solo essere un RLS (e non anche un "componente del consiglio di amministrazione della società") può essere condannato. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 19/10/2023 (09:48:39) |
Mi scusi ma lei li ha letti gli articoli 589 e 590 del codice penale? Puniscono CHIUNQUE, 0er quale motivo il RLS è immune dalla applicazione del codice penale? Lei, e molti altri,confonde il dlgs 81 col codice penale. |
Autore: Maurizio Migliorini | 19/10/2023 (11:56:50) |
Ma la questione è proprio questa, non sono un legale quindi prendo per buono quanto mi scrive, oggi una sentenza di cassazione a confermato che un RLS in quanto solo RLS e non perchè persona generica informata sui fatti è stato condannato per generici articoli del c.p. applicabili a chiunque. E' questo il punto, non è stato imputato come persona informata che non ha agito (un chiunque), ma come RLS, e non è la stessa cosa. Un un processo come questo non si imputano tutti i lavori dell'azienda in quanto probabili "conoscitori" delle condizioni di lavoro e che non hanno agito e che per la loro inazione vi è stato un infortunio mortale, come ha detto lei sarebbero condannabili per il c.p., ma non lo saranno perchè non saranno imputati del processo, che invece saranno la dirigenza dell'azienda, l'RSPP e l'RLS, che da oggi sarà a rischio anche per la sua sola posizione di RLS. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 19/10/2023 (15:48:31) |
Dialogo tra sordi. La Cassazione NON ha condannato NESSUNO. La Cassazione ha respinto il ricorso del condannato per l'annullamento della sentenza di condanna. Fino a che non si ha la grazia di leggere la sentenza di condanna, che è quella del tribunale di Trani, confermata da quella d'appello si conto useranno a scrivere cose senza fondamento. Le due sentenze di merito affermano chiaramente che il RLS è stato condannato in qualità di RLS e membro del consiglio di amministrazione. La Cassazione non ha condannato nessuno. È chiaro? Per favore se non è chiaro provate a chiedere a qualunque avvocato penalista di vostra conoscenza e smettiamola di seminare confusione su una materia, il diritto, che richiede elevata professionalità specifica. La Cassazione non ha condannato nessuno. Ha dichiarato corretta e legittima la sentenza definitiva della corte di Appello di Bari, nella quale c'è scritto un anno di reclusione. Che sentenza di condanna è quella della Cassazione che non contiene neanche la pena? Un minimo di logica e di buon senso è indispensabile. |
Autore: Maurizio Migliorini | 19/10/2023 (17:15:19) |
Non ho scritto che la cassazione ha condannato, so che la cassazione non è un 3° grado di giudizio e non entra nel merito, ma se, come ha scritto lei, viene fatto ricorso in cassazione per un "vizio" (mi scusi il termine) procedurale del tribunale di Bari e cioè che è stato un errore condannare la persona in quanto RLS, la cassazione avrebbe dovuto accogliere il ricorso per annullare la "parte" della condanna relativa al RLS, in quanto, come chiarito da lei, la persona non è condannabile in quanto RLS, ma in quanto facente parte del CDA e come persona (chiunque) informata sui fatti e che non ha agito. Come ha detto lei, il ricorso non riguardava il fatto che la persona facesse anche parte del CDA, ma è stato fatto solo per la parte di RLS, quindi la cassazione rigettando tale ricorso ha confermato che il tribunale di Bari ha agito correttamente condannando la persona in quanto anche solo RLS, ed è questo che tutti contestano. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 19/10/2023 (18:10:30) |
No, no e poi no. È stato condannato non tanto in quanto garante, per la sua posizione di garanzia RLS, lo scrive la Cassazione, ma per concorso colposo ai sensi dell'articolo 113 c.p. perché, informato dal Rspp insieme al datore di lavoro che un impiegato tecnico usava il muletto senza patentino, non ha fatto nulla. Non può usare il paravento RLS per giustificare la sua inerzia. Se lei avesse avuto l'accortezza di leggere le sentenze di merito, che con ogni evidenza ignora nel modo più assoluto, avrebbe poi capito che l'anno di reclusione i giudici di Trani e Bari glielo anno appioppato nella sua qualità di Rls e componente del Consiglio di amministrazione. E' inutile che insiste sul nulla. Nessuno è mai stato condannato come Rls senza poteri gerarchici e funzionali. Sempre aveva questi poteri. E non è un caso. Tranne che per lei e tutti quelli che non hanno letto le due se terza decisive di merito |
Autore: maurizio migliorini | 20/10/2023 (10:16:45) |
"nel caso di specie risulta che L.S. non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge, consentendo che il Piccinini fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza avere ricevuto adeguata formazione, non sollecitando in alcun modo da parte del responsabile dell’azienda l’adozione di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP. Ritiene la Corte del tutto condivisibili le conclusioni cui perveniva il Tribunale di primo grado in merito alla sussistenza in capo alloS. della posizione di garanzia e dunque della ipotizzabilità a suo carico di una cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell’azienda rivestendo loS. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l.." |
Autore: Maurizio Migliorini | 20/10/2023 (10:05:25) |
Non ho scritto da nessuna parte che non doveva essere condannato perchè RLS, ho scritto che doveva essere condannato per tutti i motivi già scritti, ma non perchè anche RLS. Ho letto le motivazioni è vi è scritto: Come vede la prima parte della motivazione riguarda specificatamente le "attribuzioni" del RLS che vengono intrpretate come "obblighi" e non come "possibilità", ma a prescindere da ciò, perchè insistere sulla sua posizione di RLS? In base a tutto ciò che ha scritto lei la condanna doveva riguardare la sua posizione di "persona informata" (o quello che sia il corretto termine giuridico) e anche mebro del CDA, in poche parole doveva essere scritta così: . Invece inserendovi la figura del RLS, inserita persino per prima, con tanto di spiegazione del perchè in qualità di RLS è colpevole, da nessuna parte se ne può estrapolare il fatto che tale condanna alla fine, come dice lei, invece è dovuta soltanto per quel "ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l.". Dato che il ricorso in cassazione riguardava proprio l'aspetto procedurale di condanna del RLS, e come ha detto lei la caasazione si occupa solo di quanto riportato nel ricorso e quindi la cassazione non ha tenuto conto di quel "ma anche membro del CDA" perchè non citato nel ricorso, la cassazione doveva esprimere il suo giudicio solo ed esclusivamente per la correttezza del profilo di responsabilità in quanto RLS e, putroppo, lo ha confermato tirandolo dentro mediante articoli generici del c.p. Come ho già scritto, tutti gli altri lavoratori dell'azienda, anch'essi tutti colpevoli per gli stessi identici articoli imputati al RLS, non saranno mai condannati perchè non saranno mai chiamati in causa all'interno del processo, invece il RLS è altamente probabile che venga citato e ora che la cassazione ha "chiarito" che anche solo per il ruolo di RLS si può essere condannati, aplicando non il D.Lvo 81/08 ma i generici articoli del c.p., da adesso l'essere un RLS comperta delle responsabilità che un normale lavoratore di fatto non ha. |
Autore: maurizio migliorini | 20/10/2023 (10:15:42) |
Mi scusi, qualcosa è andato storto nel copia/incolla e mancava la parte della motivazione citata, che riporto di seguito: |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 20/10/2023 (15:26:20) |
Evitiamo per cortesia la disinformazione. La corte di Appello di Bari ha confermato la condanna due quello che la sentenza del tribunale di Trani definisce "dirigente" della società perché "RLS e componente del co figlio di amministrazione". La Cassazione non ha condannato nessuno. Che poi chi è solo RLS, ma ognuno, CHIUNQUE può essere condannato per omicidio colposo o lesioni colpose, così è scritto negli articoli 589 e 590 c.p. dal 1932!!! Ma nessuno che è solo RLS, dal 1994, è mai stato condannato in quanto RLS. Punto. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/10/2023 (15:33:09) |
Cass. pen. n. 46408/2021 È responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l'agente che, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, sebbene non rivesta alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata confermata la responsabilità, ex art. 113 e 589, comma secondo, cod. pen., di un dipendente che, postosi alla guida di un autocompattatore senza un'adeguata formazione e privo di patente di idoneità, aveva cagionato, con manovra in retromarcia, la morte di un soggetto posizionatosi a tergo del mezzo, in tal modo concretizzando il rischio introdotto dai responsabili dell'azienda che, senza effettuarne la valutazione e separare, pertanto, la circolazione di personale e mezzi, avevano reso disponibile un autocompattatore avente criticità e difetti di funzionamento, in specie nell'esecuzione delle manovre di retromarcia). |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 26/10/2023 (13:51:35) |
Buongiorno, quindi è come l’ho intesa? Forse non sono riuscito a spiegarmi bene, mi sembra di aver sempre affermato che il RLS è stato condannato in primo e secondo grado in qualità di amministratore-RLS (quindi in posizione di garanzia) e la Cassazione ha confermato ciò ma rispondendo alle domande del ricorso ha anche affermato che il RLS ha dei “compiti” (uso il termine utilizzato) e se non li rispetta può incappare in quanto previsto dall’art. 113 c.p.. Questo, alla fine significa aprire una strada molto pericolosa per i RLS-T. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/10/2023 (21:28:54) |
Ripeto è stato condannato un consigliere del CDA che, in modo del tutto insensato, si spacciava per RLS ad insaputa dei lavoratori, che hanno dichiarato di avere saputo della sta esistenza solo dopo l'infortunio mortale, ad un corso di formazione. La Cassazione non sanziona nessuno, la sentenza valida è quella di merito. Le sentenze non hanno valore di legge. Ad oggi nessun RLS privo di poteri decisionali/gerarchici è mai stato condannato. Ovviamente ai sensi del codice penale, artt. 589 e 590 CHIUNQUE può essere condannato, se è causa di un infortunio sul lavoro, non esiste per nessuno l'impunità. E dunque anche il RLS che fa solo l'RLS. Ma non è questo il caso. E non è ancora accaduto che un RLS privo di poteri decisionali in azienda sia stato condannato per avere concorso a causare un infortunio. Neanche questa volta. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 27/10/2023 (09:14:20) |
Avv. Dubini, La ringrazio per quanto scritto finora. Con questi post non è sempre facile comprendersi, poi, quando a scriverli sono io ……. Sul fatto che in primo e secondo grado sia stato condannato l’amministratore non in quanto RLS, che la Cassazione abbia confermato la condanna in quanto giudice di legittimità e non di merito e che le sentenze non facciano legge non ci piove (siamo in un sistema di civil law) e credo di averlo sempre sostenuto. Quello che voglio dire è solo che la Cassazione, argomentando in merito ai tre punti di ricorso dell’amministratore/RLS parla solo di RLS e “apre la strada” (passatemi il termine) ad una responsabilità penale del RLS-RLST che non adempie ai propri “compiti” (termine forse erroneamente ritenuto sinonimo di “attribuzioni”) perché considera ciò un elemento che può cooperare alla realizzazione del delitto secondo quanto stabilito dall’art. 113 c.p.. E’ esclusivamente quest’ultimo punto e cioè il collegamento effettuato dalla Cassazione tra gli artt. 50 DLgs 81 e 113 c,p., quello che fa sorgere tanti dubbi e timori in chi ricopre il ruolo di RLS o RLST. Aggiungo una mia personale considerazione indipendente da valutazioni riferite da quanto scritto dalla Cassazione: di RLS e RLST di “plastica”, quest’ultimi a volte arrivano addirittura a fornire il servizio completo (pacchetto consulenza, RSPP, visite mediche, elaborazioni DVR, POS, ecc.), ne siamo pieni e se tutto l’allarmismo creatosi in questi giorni avrà come risultato quello di responsabilizzare (non in termini giuridici) chi ricopre tale incarico, forse si arriverà davvero al tanto richiamato “coinvolgimento dei lavoratori”. Da tanti anni opero come RLST e posso affermare che perlomeno nel mio settore, gli RLS che non si limitano a firmare i documenti sono ancora una chimera. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 27/10/2023 (09:41:05) |
Avv. Dubini, La ringrazio per quanto scritto finora. Con questi post non è sempre facile comprendersi, poi, quando a scriverli sono io ……. Sul fatto che in primo e secondo grado sia stato condannato l’amministratore non in quanto RLS, che la Cassazione abbia confermato la condanna in quanto giudice di legittimità e non di merito e che le sentenze non facciano legge non ci piove (siamo in un sistema di civil law) e credo di averlo sempre sostenuto. Quello che voglio dire è solo che la Cassazione, argomentando in merito ai tre punti di ricorso dell’amministratore/RLS parla solo di RLS e “apre la strada” (passatemi il termine) ad una responsabilità penale del RLS-RLST che non adempie ai propri “compiti” (termine forse erroneamente ritenuto sinonimo di “attribuzioni”) perché considera ciò un elemento che può cooperare alla realizzazione del delitto secondo quanto stabilito dall’art. 113 c.p.. E’ esclusivamente quest’ultimo punto e cioè il collegamento effettuato dalla Cassazione tra gli artt. 50 DLgs 81 e 113 c,p., quello che fa sorgere tanti dubbi e timori in chi ricopre il ruolo di RLS o RLST. Aggiungo una mia personale considerazione indipendente da valutazioni riferite da quanto scritto dalla Cassazione: di RLS e RLST di “plastica”, quest’ultimi a volte arrivano addirittura a fornire il servizio completo (pacchetto consulenza, RSPP, visite mediche, elaborazioni DVR, POS, ecc.), ne siamo pieni e se tutto l’allarmismo creatosi in questi giorni avrà come risultato quello di responsabilizzare (non in termini giuridici) chi ricopre tale incarico, forse si arriverà davvero al tanto richiamato “coinvolgimento dei lavoratori”. Da tanti anni opero come RLST e posso affermare che perlomeno nel mio settore, gli RLS che non si limitano a firmare i documenti sono ancora una chimera. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 09/11/2023 (17:45:04) |
Lo strano caso, ma neanche tanto strano, del consigliere membro del consiglio di amministrazione e dirigente della società, nonchè RLS , condannato per cooperazione colposa col datore di lavoro per un infortunio mortale (per capire meglio una notissima sentenza di Cassazione penale 38914/2023 della quale pochissimi hanno cercato le premesse, che qui presento, e moltissimi hanno fatto disinformazione a piene mani). Sentenza Tribunale di Trani udienza 19.10.2018 2693/18 Reg. Sent. Giudice Dott.ssa Laura Cantore: Pagina 30 "La responsabilità del [secondo imputato] va affermata alla luce ... sia [n]ella veste di dirigente all'interno dell'azienda sia di RLS, atteso che è pacificamente emerso che egli, nella precipua veste rivestita, e pur essendo bene a conoscenza di tutta la situazione descritta non abbia fatto nulla, pur a conoscenza della nota inviata dal RSPP e tenuto conto della piena consapevolezza della situazione di pericolo evidentemente discendente ANCHE dal ruolo assunto di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza del lavoratori, affinché venissero sollecitate e/o adottate le necessarie contromisure affinché 'evento, del tutto prevedibile ed evitabile, [non] si verificasse". Pagina 25 [I due imputati] ... i RESPONSABILI AZIENDALI... il primo quale legale rappresentante [il datore di lavoro]. il secondo consigliere membro del C.d.A [Consiglio di Amministrazione] e RLS, della Sidercamma, sempre presenti in azienda, consentivano che le attività di carico/scarico di merci venissero effettuate ... anche con l'ausilio del muletto all'interno di una logica di radicale indifferenza per il rispetto delle regole minime di sicurezza". Chi vuole una copia delle due sentenze di merito, quelle che hanno deciso la condanna dei due imputati, non quella di cassazione che ha solo deciso di respingere il ricorso, nulla mutando nel merito della condanna, può scrivermi. #rls #posizionedigaranzia #dirigente |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 10/11/2023 (15:53:33) |
Giusto, il tribunale di Trani ha condannato l’amministratore che ricopriva (o ricopre) anche il ruolo di RLS. Altrettanto giusto è che la Cassazione, negando i tre motivi di ricorso del condannato amministratore,tutti improntati sulla non responsabilità del RLS (della sola figura del RLS e non dell’amministratore), ne evidenzia invece la responsabilità penale da art. 113 c.p.. Corte di Cassazione sezione quarta penale. Motivi di ricorso dell’amministratore-rls condannato in secondo grado dal tribunale di Trani: “4. Il ricorso di B.B. è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto ((Omissis)), dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato. Al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Nè gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali; 4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 40, cpv., c.p., poichè, in ragione di quanto sopra, l'imputato non poteva dirsi investito dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; 4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione art. 40, comma 1, c.p. in riferimento alla ascritta condotta omissiva e al giudizio controfattuale. La Corte di appello non tiene in considerazione i principi giurisprudenziali in tema di reato omissivo o commissivo mediante omissioni. Se anche lo B.B. avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assume fosse a sua conoscenza ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa del C.C. - è altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all'imputato e la piena conoscenza dell'attività posta in essere dall'infortunato da parte del datore di lavoro.” Risposta della Corte (rigetto) 3. Quanto al ricorso di B.B.. I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro. Si tratta, tuttavia, di assunti infondati. Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D.. Del tutto congetturale e comunque inconferente si appalesa il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023 Depositato in cancelleria il 25 settembre 2023 |