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COVID-19: nuova ordinanza e nuove linee guide della Conferenza delle Regioni

COVID-19: nuova ordinanza e nuove linee guide della Conferenza delle Regioni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Ristorazione e turismo

03/06/2021

Disponibile l’Ordinanza del 29 maggio 2021 con in allegato l’aggiornamento del 28 maggio 2021 delle linee guida per la ripresa delle attività lavorative durante l’emergenza COVID-19. Focus sui parchi tematici e di divertimento.

Roma, 3 Giu – In questa fase di buone notizie riguardo ai contagi e alla situazione dell’emergenza COVID-19, con alcune Regioni in “zona bianca”, è normale che si susseguano gli aggiornamenti anche degli indirizzi operativi approvati e pubblicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Indirizzi operativi che voglio favorire, attraverso idonee misure di prevenzione e contenimento per l’emergenza COVID-19, una dinamica ripresa delle attività economiche e ricreative compatibilmente con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

 

Linee guida che sono poi trasmesse al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute per essere adottate con Ordinanza in attuazione dell’articolo 12 – già segnalato in un precedente articolo - del nuovo Decreto-legge 65/2021 recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

La Conferenza delle Regioni ha dunque pubblicato, dopo la precedente del 20 maggio 2021, una nuova versione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" con qualche modifica e con la novità che il documento è allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021.

 

 

Nella presentazione delle linee guida ci soffermiamo oggi su alcune indicazioni riguardo ai parchi tematici e di divertimento:


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Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

Le nuove linee guida e l’ordinanza del ministero della salute

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dunque adottato le nuove ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’. Otre al confronto ottenuto, con il ministro della Salute e con la ministra degli Affari Regionali è stato possibile, come indicato nel “Comunicato Stampa della Conferenza delle Regioni”, un approfondimento tecnico ulteriore registrando con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) una “significativa convergenza su tutti i contenuti delle linee guida”.

 

Segnaliamo una particolare novità nelle premesse delle linee guida (rispetto alla precedente versione).

 

Al punto 7 si indica che “per tutte le attività di cui al presente documento devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008”.

 

Veniamo dunque alla pubblicazione del Ministero della Salute della Ordinanza del 29 maggio 2021 con la quale si indica che “ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante” dell’ordinanza stessa.

 

Le indicazioni delle linee guida: parchi tematici e di divertimento

Rimandiamo innanzitutto alla normativa nazionale per le indicazioni delle riaperture dei parchi tematici che, come ricordato nel recente decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, per le “zone gialle” – al di là delle anticipazioni che riguarderanno le “zone bianche” – sono state previste per il 15 giugno.

 

La scheda delle linee guida che presentiamo raccoglie indicazioni che si applicano a “parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi”.

Non si applicano, invece, a giostrine e ad aree giochi per bambini, “per le quali si rimanda al punto specifico”.

 

Le indicazioni:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
  • Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, da utilizzare in particolare prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
  • Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.
  • Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro all’aperto e almeno 2 metri al chiuso, salvo persone non soggette al distanziamento interpersonale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale.
  • Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto, secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali).
  • Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
  • E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli   impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
  • Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
  • Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
  • Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche” presenti nelle linee guida.

 

Le indicazioni delle linee guida: giostre e aree giochi per bambini

Infine riportiamo le presenti indicazioni che si applicano a “giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali”.

 

Queste le indicazioni:

  • Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
  • Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
  • Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
  • Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.    

 

In conclusione, ricapitoliamo i titoli delle attuali tredici schede delle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” nella versione del 28 maggio 2021:

  • ristorazione e cerimonie
  • attività turistiche e ricettive
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • piscine termali e centri benessere
  • servizi alla persona
  • commercio
  • musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
  • parchi tematici e di divertimento
  • circoli culturali e ricreativi
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • sagre e fiere locali
  • corsi di formazione

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021- “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 maggio 2021, 21/75/CR2B/COV19 (formato PDF, 7.69 MB).

 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Cristina - likes: 0
05/06/2021 (08:01:22)
Igiene personale pulizia ambientale e buona educazione erano regole sociali fondamentali anche prima della pandemia. La sporcizia e la maleducazione allontanano le persone normali, chiudono i rapporti sociali ed economici e generano default.

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