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Rischio chimico: esperienze di valutazione nelle piccole imprese

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

30/09/2011

Dall’esame di 60 valutazioni di rischio chimico, provenienti da aziende delle province di Siena e Grosseto, emerge un quadro desolante: solo 8 appaiono condotte in maniera sufficiente. I dati, i risultati e le affermazioni più gravi nelle valutazioni.

 
Roma, 30 Sett – Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interventi, relativi ai “Criteri e metodologie per la valutazione del rischio chimico”, presentati al 73° Congresso Nazionale SIMLII, dal titolo “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa” (Roma, 1-4 dicembre 2010). Gli interventi sono stati pubblicati nel primo supplemento del numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
 
Dopo aver affrontato il tema delle metodologie di analisi dei rischi chimici e della valutazione delle esposizioni, ci soffermiamo oggi sui risultati di alcune ricerche relative alle valutazione del rischio chimico nelle aziende di piccole dimensioni.


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In “Il documento di valutazione del rischio chimico: esperienze nelle piccole imprese” – a cura di G. Sciarra, M.C. Aprea (Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est, Azienda USL 7 di Siena), D. Cardelli, S. Giglioli, S. Luni, C. Nanni, M. Ridoni (U.F. PISLL Zona Val di Chiana, Azienda USL 7 di Siena), L. Lucietto (U.F. PISLL Zona 1, Azienda USL 9 di Grosseto), A. Giomarelli (U.F. PISLL Zona 2, Azienda USL 9 di Grosseto), M. Fantacci, E. Marianelli (U.F. PISLL Zona 4, Azienda USL 9 di Grosseto) – sono state infatti esaminate 60 valutazioni di rischio chimico provenienti da aziende di 19 comuni delle province di Siena e Grosseto.
 
Nell’introduzione dell’intervento si ricorda che il D.Lgs 25/2002, recepito integralmente dal Decreto legislativo 81/2008, ha introdotto in Italia  per la prima volta “l’obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento di valutazione del rischio chimico da allegare al documento di valutazione del rischio di cui agli articoli 17 comma 1 lettera a) e 28 del D.Lgs 81/2008” . E generalmente il datore di lavoro per la redazione si avvale di un consulente esterno, spesso un igienista industriale.
Dopo sette anni dall’entrata in vigore di questo obbligo normativo e in occasione del 27° Congresso AIDII, gli autori hanno deciso di effettuare una “indagine conoscitiva su come vengono redatti i documenti di valutazione dei rischi chimici” e sono state raccolte ed esaminate - durante la normale attività di sorveglianza nell’anno 2008 e prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 - valutazioni del rischio chimico provenienti dalle piccole aziende di alcune zone delle province di Siena e Grosseto.
 
Nel documento pubblicato dal Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia sono presenti diverse tabelle esplicative che riassumono i dati e i risultati di questa indagine:
-tabella I: tipologie produttive delle aziende indagate (il 33,3% sono aziende che lavorano il legno);
-tabella II: numero di addetti rilevato dalle valutazioni di rischio (7,32 è il numero medio di addetti rilevato dalle valutazioni che riportano questo dato);
-  tabella III: tipologia di valutatore che ha redatto la valutazione. La “maggioranza delle valutazioni è stata condotta da un valutatore esterno anche se alcune sono state redatte dal datore di lavoro”;
-tabella IV: metodologie utilizzate per la valutazione di rischio.  “La valutazione del rischio chimico non è stata quasi mai condotta tramite misure, nella grandissima maggioranza dei casi sono stati utilizzati algoritmi o modelli di cui spesso non si dichiarava la provenienza né se ne spiegava il significato o la tipologia di calcolo sottesa al modello”. Osservando la tabella IV “se ne può dedurre che solo 5 (8,3%) aziende hanno effettuato misure di monitoraggio ambientale (solo campionamenti personali in 4 aziende e campionamenti personali e di area in una sola azienda). Indipendentemente dalla metodologia utilizzata in 34 valutazioni (56,7%) la descrizione del ciclo produttivo in rapporto al rischio chimico presente o era assente o del tutto insufficiente”;
-tabella V: aziende con presenza di cancerogeni. Gli autori si sono resi conto che “in alcune aziende dove non veniva dichiarata la presenza di agenti cancerogeni era invece altamente probabile che questi fossero presenti”. In questa tabella sono state riportate “le aziende dove la presenza di cancerogeni era dichiarata, quelle dove era certa ma non dichiarata, quelle dove era altamente probabile e le aziende dove erano state effettuate misurazioni conformemente al D.Lgs 81/2008”;
-tabella VI: tipologia delle aziende dove erano presenti agenti cancerogeni.
 
 Infine nella tabella VII è riportata la classificazione complessiva delle valutazioni di rischio raggruppando le valutazioni in quattro categorie:
valutazioni completamente insufficienti o sbagliate (“valutazioni che per omissioni di rischi palesemente presenti in azienda, per gravi mancanze rispetto alla normativa ecc. risultavano inaccettabili”): 41 (68.3 %);
 – valutazioni moderatamente insufficienti (“valutazioni che pur coerenti nella forma presentavano lacune o considerazioni sbagliate”): 11 (18.3 %);
 – valutazioni sufficienti (valutazioni che seppure in presenza di qualche imperfezione o errore nel complesso sono risultate sufficienti al primo esame in cieco ed al secondo esame di verifica): 6 (10.0 %);
 – valutazioni pienamente sufficienti (“valutazioni corrette sotto ogni punto di vista”): 2 (3.3 %).
 
Con l’obiettivo di “stigmatizzare la gravità di alcune asserzioni contenute nelle valutazioni di rischio chimico, nonché la poca professionalità di alcuni consulenti che le hanno redatte”, gli autori riportano alcune delle affermazioni più gravi:
 
- “falegnameria: il valutatore dichiara la lavorazione di legno duro ma non effettua misurazioni poiché le ritiene superflue perché le polveri sono ‘poche’;
 
-metalmeccanica: nell’elenco di sostanze utilizzate il valutatore riporta 21 prodotti con frase di rischio R45, non effettua misure e dichiara che il rischio è moderato. Da un successivo sopralluogo è però emerso che i 21 prodotti R45 non venivano utilizzati e mai erano stati utilizzati in azienda, la loro presenza nella dichiarazione era dovuta ad un ‘copia e incolla’ effettuato dal valutatore. La cosa più grave era però che il datore di lavoro non se ne era accorto;
 
-parrucchiera: le schede tecniche dei prodotti utilizzati erano del 1997;
 
-trattamento acque: il valutatore non riporta un elenco completo delle sostanze chimiche presenti né valuta il rischio chimico del laboratorio di analisi poiché i reattivi utilizzati sono troppi e quindi risulta impossibile valutare il rischio che ne deriva;
 
-trattamento rifiuti tossici: il valutatore ammette la presenza di numerosi cancerogeni ma dice che essendo il contatto solo potenziale non si possono effettuare misure e quindi consiglia al medico competente di effettuare il monitoraggio biologico per i cancerogeni dotati di BEI” (valori limite biologici);
 
-trasformazione traversine ferroviarie dismesse: “il valutatore ammette l’ esposizione ad IPA ed effettua misure di esposizione personale”, confronta però  la “somma delle concentrazioni di IPA riscontrate in analisi con il Valore Limite di 0,2 mg/m3 relativo al ‘ catrame e pece di carbone - prodotti volatili’, che è relativo agli estraibili in benzene di cui gli IPA sono solo una frazione”.
 
Per concludere, dall’esame di queste 60 valutazioni di rischio chimico, “di cui solo 8 appaiono condotte in maniera sufficiente, emerge come principale considerazione una situazione desolante ed una preparazione professionale dei valutatori scarsa o inesistente, evidenziata da affermazioni che spesso risultano ridicole anche per un neofita dell’Igiene Industriale”.
Inoltre “l’uso smodato di modelli e algoritmi, quasi sempre utilizzati male, denuncia una mancanza di serietà da chi si fa pagare per condurre una valutazione e la cosa è tanto più grave se si considera il fatto che i datori di lavoro di piccole aziende sono spesso incapaci di valutare quanto scritto dal consulente”.
Se si potesse generalizzare partendo da questi dati si potrebbe sostenere che nella grande maggioranza dei casi il D.Lgs 25/2002 “non ha lasciato traccia alcuna nell’ambito della prevenzione se non a livello di inutile consumo di carta”.
 
 
Criteri e metodologie per la valutazione del rischio chimico”, raccolta di relazioni di G. Gino, D. Cottica, E. Grignani, M.C. Aprea, G. Nano, G. Sciarra, D. Cardelli, S. Giglioli, S. Luni, C. Nanni, M. Ridoni, L. Lucietto, A. Giomarelli, M. Fantacci, E. Marianelli che si sono tenute al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, pubblicate in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII n°4/suppl.1, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 310 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Iole Montefusco - likes: 0
30/09/2011 (08:38:02)
una riflessione: sicurezza sinonimo di carta da produrre idea ancora ben radicata

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