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I modelli per la valutazione del rischio chimico

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione del rischio incendio

18/09/2008

Un’analisi critica dei modelli di calcolo da utilizzare nella valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca: l’impiego di algoritmi, la verifica della validità del modello, il rapporto con le nuove normative.

I modelli per la valutazione del rischio chimico

Un’analisi critica dei modelli di calcolo da utilizzare nella valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca: l’impiego di algoritmi, la verifica della validità del modello, il rapporto con le nuove normative.

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Continuiamo la presentazione di una pubblicazione contenuta negli Atti del Convegno tenutosi a Roma il 10 giugno 2008, dedicato alla valutazione del rischio chimico nei laboratori chimici di ricerca pura e applicata.
 
Il documento intitolato “La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca: analisi critica dei modelli di calcolo alla luce del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” è stato scritta da F. D’orsi ed E. Pietrantonio del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro- ASL RMC.
 

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Nel precedente articolo abbiamo affrontato i problemi di sicurezza nei laboratori di ricerca, la valutazione del rischio chimico alla luce del Testo Unico e i valori limite.
 
Ora arriviamo all’impiego di algoritmi e alla analisi critica dei modelli di calcolo.
 
Il documento ricorda che per ottenere una “ valutazione del rischio basata su criteri oggettivi che non siano le misurazioni, sono stati elaborati dei modelli matematici che utilizzano dei descrittori in forma di funzioni algebriche le quali tengono conto delle caratteristiche di pericolosità di una sostanza o preparato e degli effetti che questa può avere sui lavoratori”.
I modelli utilizzano algoritmi, cioè “funzioni algebriche che assegnano un valore numerico a fattori o parametri che intervengono nella valutazione del rischio pesando tutti i contributi”.
L’impiego di questi modelli è particolarmente utile nelle piccole e medie imprese “ove esiste un’elevata variabilità delle mansioni lavorative, dei tempi di esposizione, e delle modalità di uso degli agenti chimici pericolosi”.
 
Per fornire indicazioni sull’idoneità degli algoritmi scelti ed utilizzati più comunemente, il documento presenta diversi modelli:
- Cheope: partendo dalla “definizione dei termini del rischio come prodotto della frequenza con cui si verifica un evento dannoso e la magnitudine, intesa come intensità del danno generato”, consente di valutare i rischi per la salute e per la sicurezza dovuti all’utilizzo di agenti chimici pericolosi;
- Movarisk: consente di valutare i rischi per la salute dovuti all’utilizzo di agenti chimici pericolosi “calcolando separatamente il rischio inalatorio e quello cutaneo” e permette di calcolare il rischio cumulativo “come radice quadrata della somma dei quadrati dei due contributi”. Questo modello “fornisce delle classi di rischio per le quali è definibile un livello di rischio irrilevante o meno secondo la definizione del Nuovo Testo Unico”.
- Inforisk: un modello di valutazione che non si applica ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene;
- A.R.Chi.M.E.D.E.: valuta il rischio chimico “alla luce delle più recenti interpretazioni espresse più volte dalle regioni. Infatti tutta la valutazione del rischio è incentrata sul concetto di rischio moderato = irrilevante per la salute e basso per la sicurezza”. Dunque un modello aggiornato al Nuovo Testo Unico.
 
Riguardo ai modelli matematici il documento sottolinea che “non sostituiscono in alcun modo il processo di valutazione del rischio” e che per poterli utilizzare bisogna conoscerne le caratteristiche e le possibilità di applicazione: “possono valutare diversamente i parametri che definiscono il livello di rischio”.
Tuttavia anche i modelli più complessi “costituiscono delle semplificazioni rispetto alla reale situazione lavorativa” e non possono “essere utilizzati in modo acritico”.
È necessario effettuare sempre:
- “un’attenta analisi del posto di lavoro, degli agenti chimici pericolosi presenti, delle modalità di lavoro, delle misure di contenimento e di prevenzione e protezione adottate e di tutto il ciclo lavorativo”;
- dei controlli per verificare la validità del modello matematico utilizzato nella valutazione del rischio “attraverso il confronto dei risultati ottenuti con situazioni analoghe e note, i dati di letteratura, i monitoraggi ambientali”, magari  operando delle “correzioni per definire correttamente i livelli di rischio adottando comunque sempre criteri più cautelativi”.
 
Un’altra fonte di criticità riguarda il rapporto con le nuove normative del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, che richiedono “al datore di lavoro di valutare se il livello di rischio dovuto all’esposizione ad un agente chimico pericoloso è irrilevante/basso o meno: i modelli visti precedentemente propongono valori diversi ottenuti con metodi diversi non sempre confrontabili tra loro”.
Il documento ricorda che il valutatore “deve sempre avere sotto controllo il risultato, riconoscendolo come quello più ragionevole e convincente per la situazione in esame ed adottando comunque i criteri più protettivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
 
Nella pubblicazione sono riportate anche le analisi di alcune specifiche realtà di laboratori chimici:
- un ente di ricerca pura provvisto anche di laboratori biologici;
- un ente di ricerca applicata alla realizzazione di polimeri per la realizzazione di pneumatici;
- un processo industriale tipografico con laboratori per il controllo di processo e qualità.
 
Nelle conclusioni il documento ricorda che secondo l’esperienza maturata dal Servizio Pre.S.A.L. della ASL RMC “non sempre viene effettuata una valutazione del rischio chimico che risponda pienamente al dettato normativo e che fornisca risultati riproducibili e confrontabili”.
Spesso quando il numero di sostanze da valutare è elevato “si tende a minimizzare o semplificare il rischio riducendo drasticamente il percorso valutativo alla semplice percezione ‘molto soggettiva’ del rischio anche se poi vengono mantenute in atto misure di prevenzione e protezione specifiche che dovrebbero esistere solo nel caso del rischio non irrilevante”.
 
Come già sottolineato in precedenza un modello può favorire “i casi in cui il datore di lavoro deve valutare molte sostanze chimiche”, ma è necessario confrontare i risultati offerti dai modelli con la reale situazione.
 
 
F. D'orsi, E. Pietrantonio - La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca: analisi critica dei modelli di calcolo alla luce del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (formato PDF, 153 kB).
 
 
Tiziano Menduto

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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