Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
REACH: le banche dati con le informazioni sulle sostanze chimiche
Roma, 27 Set – È online il bollettino n. 3 – settembre 2013 “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “ Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals).
In questo numero sono presentate le banche dati realizzate dalle Amministrazioni nazionali e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), per permettere agli utenti di accedere alle informazioni disponibili sulle sostanze chimiche.
Pubblicità
Base Dati Sostanze Chimiche
La Base dati Sostanze Chimiche del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) riporta le informazioni relative a 104.853 sostanze chimiche di cui 8000 classificate ed etichettate.
La classificazione ed etichettatura di una sostanza chimica o di una miscela di più sostanze si basa sul pericolo (per approfondimenti vedi il bollettino di informazione n. 1, luglio 2010, “Il Regolamento CLP”).
La Base dati Sostanze Chimiche riporta le classificazioni aggiornate al Regolamento (CE) n. 790/2009, 1° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del regolamento (CE) n. 1272/2008 (“regolamento CLP”).
La Base dati Sostanze Chimiche contiene inoltre le informazioni sulle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze che derivano dall’Allegato XVII del regolamento REACH aggiornato al Regolamento (CE) n. 848/2012, sia come lista delle singole restrizioni sia nel dettaglio per ogni sostanza sottoposta a restrizione.
Per le sostanze classificate a livello europeo vengono fornite informazioni quali:
- la denominazione e il nome commerciale della sostanza;
- gli elementi della classificazione ai sensi del regolamento CLP;
- gli elementi dell’etichettatura ai sensi del regolamento CLP;
- gli elementi della classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 67/548/CEE;
- la spiegazione delle indicazioni di pericolo e delle note riferite alla sostanza secondo il regolamento CLP;
- la spiegazione delle frasi di rischio e delle note riferite alla sostanza secondo la Direttiva 67/548/CEE;
- le eventuali voci delle restrizioni o limitazioni alla commercializzazione e all’uso.
Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione
La Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione, realizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha lo scopo di raccogliere le informazioni sulle sostanze soggette ad obblighi stabiliti da norme a livello europeo ed è costantemente aggiornata in base all’evoluzione della normativa.
La Banca dati raggruppa le informazioni di base sugli obblighi di autorizzazione, i divieti e le restrizioni previsti da:
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono e successive modifiche e integrazioni.
Nell’ambito di tali normative, le sostanze o gruppi di sostanze che sono attualmente regolamentate in modo specifico sono 1.177 (settembre 2013).
Le sostanze contenute nella banca dati sono ordinate alfabeticamente per nome e la ricerca può essere effettuata, oltre che per le voci precedentemente indicate, anche per:
- tipo di pericolo: la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione;
- specifiche sulla sostanza (gruppo di appartenenza, ad es. fibre di amianto o potenziale di riduzione dell’ozono);
- normativa di riferimento: la norma generale che ha determinato la restrizione, il divieto o l’obbligo di autorizzazione;
- normativa specifica: la norma di attuazione che ha modificato o introdotto per la prima volta una restrizione o un divieto.
I risultati della ricerca possono essere esportati in file di vario formato (excel, word, CSV, xml). E’ possibile stampare il risultato della ricerca (es. l’elenco delle sostanze incluse in una determinata normativa o l’elenco delle sostanze cui si applica una determinata restrizione).
Banca Dati Cancerogeni
La Banca Dati Cancerogeni (BDC) del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità presenta in forma sintetica e integrata classificazioni e valutazioni di cancerogenicità ufficiali e/o quelle formulate da Enti internazionali e nazionali accreditati in tale campo. Le informazioni contenute nella BDC, corredate da riferimenti bibliografici, consentono di risalire alla fonte originale e in alcuni casi di collegarsi direttamente ad essa mediante la rete.
La ricerca può essere effettuata per nome della sostanza, per N.CAS e anche per:
- numero CE: numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances), numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) e numero NLP (No-Longer Polymers);
- N. Indice: codice di identificazione assegnato ad una sostanza.
Il nome o la porzione di nome di una sostanza possono essere ricercati sia in italiano sia in inglese.
Il risultato dell’interrogazione è una scheda sintetica che riassume tutte le classificazioni/valutazioni disponibili per la sostanza.
Banca dati Sensibilizzanti
La Banca Dati relativa a sostanze chimiche potenzialmente sensibilizzanti (BDS) del Centro Nazionale sostanze Chimiche e del Centro per la Ricerca e la Valutazione dei prodotti Immunobiologici dell’Istituto Superiore di Sanità include sostanze classificate come sensibilizzanti dall’Unione Europea e sostanze valutate come tali da enti che si occupano di valutazione del rischio per l’ambiente di lavoro e da istituzioni governative e di settore.
Per sostanze sensibilizzanti, si intendono:
- le sostanze che, a contatto con la pelle, provocano una reazione allergica
- le sostanze che, se inalate, provocano un'ipersensibilità delle vie respiratorie.
Le informazioni contenute nella BDS, corredate da riferimenti bibliografici, consentono di risalire alla fonte originale e in alcuni casi di collegarsi direttamente ad essa mediante la rete.
La ricerca può essere effettuata per nome della sostanza, per N.CAS, per N. CE e per N. Indice.
Il risultato dell’interrogazione è una scheda sintetica che riassume tutte le classificazioni/valutazioni disponibili per la sostanza.
Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute - settembre 2013 n. 3 (formato PDF, 1.23 MB).
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.