Prodotti fitosanitari: l’impatto applicativo del Regolamento CLP
Bologna, 26 Feb – Per quanto riguarda i rischi chimici le misure di prevenzione e protezione del rischio sono “strettamente collegate alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e/o delle miscele impiegate nel luogo di lavoro”. E, come già ricordato dal nostro giornale, tutte le miscele, “inclusi i prodotti fitosanitari (PPFF), dal 1° giugno 2015 devono essere classificati ed etichettati in conformità al Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP) che abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (quest’ultimo definito DPP), e devono comprendere anche le informazioni previste dal Regolamento (CE) N.1107/2009 specifiche per i prodotti fitosanitari (PPFF) che possono comportare l’aggiunta di ulteriori informazioni supplementari all’etichettatura (articolo 25 del CLP)”. E si segnala poi che, in relazione alla verifica sull’adeguamento CLP per i PPFF fatta dal Ministero della Salute che si avvale delle competenze del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le aziende hanno inviato al CSC/ISS “i PPFF che presentavano nuovi studi o nuove categorie di pericolo non previste dalla DPP o differente interpretazione di studi già presentati anche relativi all’applicazione di principi ponte. In tale contesto il CSC/ISS ha riscontrato dei cambiamenti sulla classificazione che si ripercuotono, di conseguenza, sull’etichettatura e le Schede di Dati di Sicurezza (SDS), comportando da una parte la revisione delle misure di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs.81/08 e dall’altra una modifica della percezione del rischio per gli utilizzatori, soprattutto nella fase iniziale di adattamento alle nuove etichette”.
Con queste parole viene presentata una relazione che ha analizzato l’impatto applicativo del CLP per i prodotti fitosanitari e che si è tenuta al convegno bolognese “REACH 2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” (Ambiente Lavoro, 19 ottobre 2016).
L’impatto del Regolamento CLP sui fitosanitari
L’intervento “L’impatto applicativo del CLP sulla percezione del rischio e nella scelta delle misure di prevenzione e protezione nell’impiego professionale dei prodotti fitosanitari” - a cura di Susanna Bascherini, Laura Fornarelli, Maria Grazia Iuliano, Maristella Rubbiani (Centro nazionale Sostanze Chimiche - Istituto Superiore di Sanità) e raccolto nella pubblicazione “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro” – si sofferma innanzitutto sulle principali novità e cambiamenti per il settore dei prodotti fitosanitari derivanti dal Regolamento CLP.
Si ricorda che tale regolamento “impatta su tutte le normative sociali, come il D.Lgs.81/08, o sulle normative di settore che si riferiscono ai principi e ai criteri di classificazione europei in materia di sostanze e miscele - e di conseguenza anche la redazione della SDS - come il Regolamento (CE) N.1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”.
In particolare con l’applicazione del CLP, l’etichettatura ha subito i “maggiori cambiamenti”: “i pittogrammi, che rappresentano un modo convenzionale per richiamare la massima attenzione dell’operatore, sono stati modificati drasticamente”. Inoltre le frasi di rischio (frasi R) “sono sostituite dalle Indicazioni di pericolo (frasi H/Hazard statements), e i consigli di prudenza (frasi S) sono ora sostituiti e denominati frasi P/ Precautionary statements”.
Dunque con l’applicazione del CLP, “le informazioni dell’etichetta aumentano rispetto a quelle previste dalla DPP, in quanto il CLP prescrive l’uso di pittogrammi aggiuntivi rispetto alla DPP; allo stesso modo, le nuove avvertenze occupano maggiore spazio”.
Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, che riporta ulteriori dettagli su questi cambiamenti, ci soffermiamo su un altro strumento di comunicazione destinato all’utilizzatore professionale, la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).
Si segnala che l’applicazione del CLP non ha modificato gli obblighi di fornitura della SDS che sono rimasti invariati. Si sottolinea poi che le informazioni fornite dalle SDS “costituiscono un aiuto per i datori di lavoro ai fini della loro conformità agli obblighi derivanti del D.Lgs.81/08 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ed ai fini della loro conformità agli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/06 sulla tutela dell’ambiente. Chiunque compili la SDS di un prodotto fitosanitario, sia essa la Società che vi appone la propria identificazione o marchio od il responsabile dell’immissione sul mercato deve sempre tenere presente che questa ha l’obbligo di informare l’utilizzatore professionale in merito ai pericoli chimici e fornire informazioni su come stoccare, manipolare in modo sicuro il prodotto fitosanitario ed eliminare i corrispondenti contenitori ed imballaggi vuoti in conformità alle norme in materia ambientale ed alle disposizioni nazionali o regionali vigenti”. In particolare le informazioni contenute nella SDS consentono:
- "di elaborare un programma attivo di misure volte alla protezione del lavoratore, compresa la formazione, specifico per ciascun posto di lavoro;
- di tenere in considerazione eventuali misure che possono risultare necessarie ai fini della tutela dell'ambiente”.
- Anche in questo caso la relazione riporta altri dettagli sulle schede di sicurezza e ricorda che, anche in relazione ai cambiamenti descritti, emerge l’importanza di:
- “prestare attenzione alle nuove etichette e alle SDS verificandone l’aggiornamento.
- istruire i lavoratori per comprendere e riconoscere le informazioni riportate sulle nuove etichette, anche ai sensi dei nuovi requirements previsti dal PAN” (Piano di azione nazionale);
- “verificare che l’utilizzo della sostanza o della miscela sia conforme alla SDS e non sia da questa sconsigliato;
- seguire i consigli forniti sulle nuove etichette e nelle SDS;
- verificare eventuali modifiche della classificazione;
- valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare la valutazione dei rischi sul posto di lavoro, se necessario;
- nel caso di datori di lavoro, comunicare eventuali modifiche ai dipendenti;
- nel caso di incertezze / perplessità relative alla nuova etichettatura o alle sds, parlarne con il fornitore o con il consulente”.
I risultati della verifica a campione dell’impatto del CLP
La relazione descrive poi la verifica a campione dell’impatto del CLP sulle proposte di classificazione ed etichettatura da parte delle aziende.
E dal lavoro svolto presso il CSC/ISS, “su un campione di prodotti analizzati a partire da maggio 2015 (circa 280 prodotti), si è potuto riscontrare che solo circa il 20% sono stati riclassificati in maniera migliorativa, principalmente perché sono stati eseguiti e valutati nuovi studi presentati dalla ditta, mentre per il restante dei prodotti, circa l’80%, l’applicazione del CLP ha portato ad una classificazione peggiorativa”. E per quanto riguarda la classificazione peggiorativa si possono distinguere “due situazioni:
- prodotti fitosanitari che non erano classificati come pericolosi ai sensi DPP;
- prodotti fitosanitari già classificati come pericolosi ai sensi DPP, ma per i quali l’adeguamento al CLP ha comportato l’introduzione e/o variazione di una classe e/o categoria di pericolo”.
E dunque gli operatori professionali dei prodotti fitosanitari, alla luce della transazione dalla DPP al CLP, si trovano a dover gestire informazioni, che possono essere “da un lato dovuti a una semplice conversione dei rischi delle vecchie frasi R (secondo l’allegato VII del CLP)”, ma nella maggior parte dei casi e soprattutto più frequentemente si trovano di fronte a “informazioni totalmente nuove”. Dal lavoro svolto “si è potuto riscontrare che le modifiche di maggior impatto per la percezione del lavoratore riguardano gli aspetti della salute umana, comportando l’introduzione di nuovi pittogrammi e di indicazioni di pericolo in etichetta e nella SDS”.
La relazione, dopo aver riportato alcuni esempi di criteri più restrittivi del Regolamento CLP, si conclude segnalando come le modifiche relative all’applicazione del regolamento, “oltre ovviamente ad incidere economicamente sulle aziende, comportano una fase iniziale di adattamento degli utenti alle nuove etichette, non solo in termini di risvolto ‘visivo’ della classificazione, fortemente impattante sulla percezione del rischio, ma anche in termini di impegno nella formazione per un corretto apprendimento e consapevolezza dei nuovi significati”.
Al di là dell’impatto del regolamento in merito alla vendita dei PPFF, come descritto nella relazione, si segnala, infine, che se l’inserimento di nuovi pittogrammi può comportare un’iniziale “non comprensione o errata interpretazione e di conseguenza una diversa percezione del pericolo e del rischio correlato”, risulta evidente “la necessità di nuovi programmi formativi per gli utilizzatori professionali, i distributori ed i consulenti”.
RTM
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Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH 2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (formato PDF, 13.34 MB).
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