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Il medico competente e la valutazione del rischio chimico

Il medico competente e la valutazione del rischio chimico
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

28/01/2013

Riflessioni e indicazioni per un’efficace collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio chimico. Gli obblighi e le criticità, gli aspetti da considerare nella valutazione e gli strumenti a disposizione del medico.

 
Pisa, 28 Gen – Più volte PuntoSicuro, in relazione a quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008, ha parlato dell’importanza del ruolo del medico competente nell’ambito della prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento specifico all’obbligo di collaborazione per la realizzazione della valutazione dei rischi.
 
Torniamo a parlare di valutazione e medici con riferimento ad un workshop che si è tenuto al VI congresso nazionale della Società medica interdisciplinare Promed Galileo, società ex DM Sanità 31 maggio 2004 che ha per fine la promozione della cultura dell'interdisciplinarietà nelle scienze biomediche e lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e aggiornamento.
 
Durante il congresso, che si è tenuto a Pisa nei giorni 5 e 6 Novembre 2010, nel workshop “Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi”, è stato presentato un intervento dal titolo “La collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio chimico”, a cura di A. Mignani (U.O. Medicina Preventiva del Lavoro - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana).
 
Nel documento, dopo aver affrontato la normativa di riferimento e raccolto alcune definizioni, l’autore si sofferma sugli obblighi generali del medico competente:
- “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,...;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- comunica per iscritto, al DL, al RSPP, agli RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.
 
Dopo aver presentato uno schema relativo ad un percorso di valutazione del rischio chimico, l’autore si sofferma su alcune criticità in merito alla collaborazione del medico competente per realizzare la valutazione dei rischi:
- il medico competente (MC) “può collaborare al processo di valutazione del rischio solo se coinvolto direttamente dal datore di lavoro;
- se coinvolto lo è solo dopo la nomina (a DVR già predisposto) e non in fase preliminare in qualità di consulente, mentre è figura fondamentale nella decisione di attivare o meno la sorveglianza sanitaria” (“chi meglio del MC può fornire informazioni sui possibili danni agli organi bersaglio degli agenti chimici”?);
- molti degli attuali modelli e algoritmi non prevedono la partecipazione del medico competente alla valutazione del rischio;
- “spesso la qualità del lavoro del MC dipende da quella di informazioni fornite da: datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione”.
 

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Riguardo poi al coinvolgimento del medico competente nella valutazione del rischio chimico, l’autore riporta gli aspetti da considerare:
- “assorbimento cutaneo e ingestivo non facilmente stimabili;
- se non vi è relazione fra dose e risposta il rischio non può essere irrilevante per la salute (sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni);
- multiesposizioni e interazioni sconosciute;
- eventuale presenza di prodotti intermedi;
- interazione con altri fattori di rischio”.
E riguardo alla valutazione della popolazione lavorativa bisogna considerare:
- “caratteristiche individuali della popolazione lavorativa (ipersuscettibilità, età, differenze di genere, lavoratrici in età fertile);
- inesistenza di un ‘uomo medio’;
- risultati Sorveglianza Sanitaria”. 
 
Quali sono gli strumenti utilizzabili dal medico competente?
 
L’autore ne riporta alcuni:
-sopralluogo (con riferimento a ciclo produttivo, mansioni, postazioni di lavoro e misure preventive, condizioni di lavoro e tempi di esposizione, quantità lavorata, effettiva esposizione inalatoria o cutanea, DPI);
-schede di sicurezza: devono contenere “informazioni per adottare atteggiamenti idonei alla tutela della salute o dell’ambiente”;
-monitoraggio biologico;
-individuazione soggetti ipersuscettibili.
 
In merito al monitoraggio biologico sono riportati ulteriori indicazioni:
- “strumento storicamente rilevante per l’attività del MC;
- obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un Valore Limite Biologico;
- i risultati devono essere allegati in forma anonima al documento di valutazione dei rischi;
- strumento per stimare l’esposizione a sostanze pericolose;
- misura della concentrazione di un indicatore chimico in un campione biologico delle persone esposte;
- rispetto al monitoraggio ambientale fornisce risultati più significativi circa la esposizione totale dei lavoratori”.
 
L’intervento si conclude raccontando un’esperienza sul lattice in ospedale, realizzata in collaborazione con il SPP della AOUP (Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana), che dal 2001 al 2007 ha visto interventi di formazione, di produzione linee guida, di adeguamento capitolati, di verifica, ...
 
Sono stati realizzati alcuni standard di sicurezza passiva:
- “presenza del carrello delle emergenze-urgenze allestito latex free nel 100% dei reparti;
- somministrazione del questionario di individuazione dei soggetti allergici o sospetti tali, in sede di accettazione ambulatoriale, o di pre-ospedalizzazione (100% dei pazienti)”.
 
E, infine, i seguenti standard di sicurezza attiva:
- “un poster informativo per gli operatori in ogni reparto. 100% dei reparti”;
- materiale informativo per i pazienti allergici al lattice a disposizione nel 100% dei reparti.
 
 
La collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio chimico”, a cura di A. Mignani (U.O. Medicina Preventiva del Lavoro - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana), intervento al VI congresso nazionale della Società medica interdisciplinare Promed Galileo (formato PDF, 224 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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