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Le nuove indicazioni relative alle schede dei dati di sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

11/02/2011

In relazione ai regolamenti REACH e CLP, un documento presenta le caratteristiche delle schede di dati di sicurezza (SDS). La funzione della scheda, la sua compilazione, la relazione sulla sicurezza chimica e il regolamento UE n. 453/2010.

Le nuove indicazioni relative alle schede dei dati di sicurezza

In relazione ai regolamenti REACH e CLP, un documento presenta le caratteristiche delle schede di dati di sicurezza (SDS). La funzione della scheda, la sua compilazione, la relazione sulla sicurezza chimica e il regolamento UE n. 453/2010.

 
 
PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi gli atti del seminario “ Reach e regolamento CLP” che si è tenuto il 14 dicembre 2010 a Sesto Fiorentino (FI) e che ha affrontato contenuti e scadenze dei regolamenti REACH (Registration, Evaluation, Autorization of Chemicals) e CLP (Classification Labelling and Packaging).
 
In questo articolo ci soffermiamo in particolare su un intervento, quello della  Dr.ssa Annarosa Scarpelli (ARPAT) intitolato “ La scheda dati di sicurezza”.
 
Dopo aver fatto una breve cronistoria della normativa italiana ed europea e aver riportato le indicazioni del Regolamento Reach relative alle schede dei dati di sicurezza (SDS), la relatrice ricorda che:
-  la SDS “costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sui preparati classificati, comprese le informazioni sulla sicurezza chimica, all’utilizzatore o agli utilizzatori situati immediatamente a valle nella catena di approvvigionamento”;
- “le informazioni presentate nella SDS corrispondono a quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta;
- se è stata elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, lo scenario o gli scenari di esposizione pertinenti sono riportati in un allegato della SDS, affinché sia più facile riferirsi ad essi nelle voci pertinenti della SDS”. 
 


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In particolare la relazione sulla sicurezza chimica:
- “contiene la valutazione della sicurezza chimica effettuata per tutte le sostanze soggette a registrazione, se il dichiarante produce o importa tale sostanza in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno;
- documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni” indicate in articolo 14 del  Titolo II - Registrazione delle sostanze - del Regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento Reach);
- “oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisicochimici e per l'ambiente, dovrà comprendere anche la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB). In seguito, dovrà essere valutata l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi”.
 
Inoltre, sempre con riferimento al Regolamento Reach, si indica che:
- “l'elemento principale della parte ‘esposizione’ della relazione sulla sicurezza chimica consiste nella descrizione dello scenario o degli scenari d'esposizione di cui il fabbricante o l'importatore raccomanda l'applicazione per gli usi identificati. Gli scenari d'esposizione descrivono le misure di gestione dei rischi che il fabbricante o l'importatore applica e di cui raccomanda l'applicazione agli utenti a valle;
-  se la sostanza è immessa sul mercato, questi scenari di esposizione, comprese le misure di gestione dei rischi, sono riassunti in un allegato della scheda di sicurezza;
-  tale documento deve essere coerente con il dossier di registrazione e con la scheda dei dati di sicurezza”.
 
Ritornando alla SDS è importante la “coerenza e precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell’art. 31 (del Regolamento Reach, ndr) in modo che le SDS che ne risultano permettano agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente”.
Infine le “informazioni fornite dalle SDS devono anche essere conformi alle prescrizioni della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivante da agenti chimici durante il lavoro”.
In particolare “la SDS deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso”. 
 
L’intervento si sofferma poi sul contenuto della “nuova scheda di sicurezza” secondo il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010  recante modifica del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
 
Attraverso tale regolamento l’allegato II al regolamento n. 1907/2006 va modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal Regolamento n. 1272/2008 ( CLP).
E le prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza “vanno inoltre adeguate tenendo conto delle norme relative alle schede di dati di sicurezza del GHS (Sistema Globale Armonizzato, ndr) affinché il triplice meccanismo di classificazione, etichettatura e schede di dati di sicurezza possa svolgere il suo ruolo attraverso l’interazione delle sue componenti”.
 
In particolare le “schede di dati di sicurezza così modificate devono continuare a costituire un elemento importante della comunicazione del pericolo e a fornire un meccanismo per la trasmissione di adeguate informazioni sulla sicurezza di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione secondo la legislazione comunitaria applicabile, nonché di talune sostanze e miscele che non soddisfano detti criteri, sulla base di informazioni contenute nelle pertinenti relazioni sulla sicurezza chimica, lungo la catena di approvvigionamento fino all’utilizzatore immediatamente a valle”.
 
Rimandando i nostri lettori alla lettura integrale del documento agli atti relativo all’intervento della Dr.ssa Scarpelli,  ricordiamo che:
- “dal 1° dicembre 2010 vige l’obbligo per i fornitori di sostanze e di miscele di redarre le SDS in conformità all’Allegato I del Regolamento 453/2010;
- dal 1° giugno 2015 vigerà l’obbligo per i fornitori di sostanze e di miscele di redarre le SDS in conformità all’Allegato II del Regolamento 453/2010”. 
 
Per concludere raccogliamo alcune delle varie prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza riportate dalla relatrice:
 
- “la scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti la protezione della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché la tutela dell'ambiente;
- tale scheda serve ad informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e a fornire informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione;
- in particolare, la scheda di dati di sicurezza deve permettere ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso; 
- il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso, evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non possono essere usate indicazioni generiche né dizioni tipo ‘non pericolose’ o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione della sostanza o miscela;
-  la data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina.  Se sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove”;
- “la scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note;
- i fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento”. 
 
 
“ La scheda dati di sicurezza”,  Dr.ssa Annarosa Scarpelli - Responsabile UO - Impatti e tecnologie dei sistemi produttivi - Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze, intervento al seminario “Reach e regolamento CLP”  (formato PDF, 304 kB).
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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