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Come includere gli scenari d’esposizione nelle schede di dati di sicurezza?

Come includere gli scenari d’esposizione nelle schede di dati di sicurezza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

09/04/2024

Indicazioni sugli scenari d’esposizione dagli orientamenti ECHA sulla compilazione delle schede dati di sicurezza. L’appendice 1 del documento ECHA e le informazioni sulla inclusione dello scenario d’esposizione pertinente nelle SDS.

Helsinki, 9 Apr – Gli scenari di esposizione (ES - Exposure Scenarious), laddove previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, sono uno strumento importante per la valutazione e la prevenzione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.

L’abbiamo ricordato anche nell’ intervista a Leonello Attias (Istituto superiore di sanità) che sottolineava, tra le altre cose, anche le difficoltà e criticità nella stesura degli scenari espositivi e l’importanza di idonei momenti informativi e formativi sul tema.

 

Dopo aver fornito in vari articoli alcune informazioni generali sugli scenari espositivi, ad esempio con la presentazione di un e-book CIIP in materia di rischio chimico, torniamo oggi a raccontare il contenuto del documento “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4), che contiene gli orientamenti elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA).

 

Nel documento non solo si parla in generale (punti 2.22 e 2.23) di cosa siano gli scenari espositivi, ma in appendice (appendice 1) sono presenti anche alcuni approfondimenti sulla “Inclusione dello scenario d’esposizione pertinente nelle schede di dati di sicurezza”.

 

Nell’articolo ci soffermiamo sull’appendice 1 con riferimento ai seguenti argomenti:

 


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Il rischio chimico
Materiale didattico per la formazione sui rischi specifici dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Scenari espositivi: la trasmissione delle informazioni sull’uso sicuro

Prima di affrontare alcuni degli approfondimenti dell’Appendice 1 del documento ECHA, vediamo di ricordare che il regolamento REACH - ai sensi del primo comma dell’articolo 31, paragrafo 7 – prescrive che “un attore della catena d’approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d’uso e d’esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall’applicazione dell’allegato XI, punto 3”.

 

L’appendice 1 riporta alcune indicazioni sulla “trasmissione delle informazioni sull’uso sicuro a valle nella catena di approvvigionamento”.

 

Si indica che la Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) di una sostanza può includere uno o più scenari d’esposizione e tali scenari nella CSR “sono volti a documentare le condizioni d’uso sicuro (condizioni operative) e le misure di gestione dei rischi (RMM) valutate dal dichiarante”. In particolare ogni scenario d’esposizione “tratta uno o più usi identificati” e in ogni scenario d’esposizione “sono necessari una stima dell’esposizione e, ove possibile, una caratterizzazione del rischio ai fini di dimostrare l’adeguato controllo dei rischi per la salute umana e per l’ambiente”.

 

Il Regolamento REACH indica che il dichiarante (o qualsiasi attore della catena di approvvigionamento che sia tenuto a preparare una CSR) “riporti gli scenari d’esposizione pertinenti in un allegato alla SDS (creando così una scheda di dati di sicurezza ampliata) che fornisce ai propri utilizzatori più a valle della catena di approvvigionamento. Lo scopo dello scenario d’esposizione nella comunicazione con gli utilizzatori a valle è fornire orientamenti su come usare la sostanza in modo da assicurare il controllo dei rischi”.

E per questa ragione – continua il documento – “le informazioni contenute negli scenari d’esposizione allegati alla SDS” in merito a una sostanza devono essere incentrate sui dati necessari ai destinatari della SDS per assicurare un uso sicuro della sostanza. Occorre tuttavia assicurare una coerenza tra le informazioni sugli scenari d’esposizione presenti nella CSR e gli scenari d’esposizione” allegati alla scheda di dati di sicurezza (SDS).

 

Inoltre lo scenario o gli scenari d’esposizione allegati alla SDS “devono coprire tutti gli usi per tutte le fasi del ciclo di vita pertinenti per il destinatario della sostanza. Ciò significa che lo scenario o gli scenari d’esposizione devono trattare gli usi specifici degli utilizzatori immediatamente a valle nonché gli usi più a valle della catena di approvvigionamento per cui le condizioni d’uso sicuro sono state documentate nella CSR”.

E per poter soddisfare questo requisito, “i dichiaranti (o gli utilizzatori a valle che preparano la CSR) devono comprendere la catena di approvvigionamento della sostanza immessa sul mercato, gli usi della sostanza da parte dei loro clienti e gli usi prevedibili della sostanza più a valle della catena di approvvigionamento”.

 

Si indica poi che le condizioni di uso sicuro (e i relativi scenari di esposizione) “possono variare per ogni singolo uso o possono coincidere per un gruppo di usi. Per questo motivo, il numero di scenari di esposizione incluso nella SDS per una sostanza specifica può variare a seconda del numero di usi singoli o di gruppi di usi contemplati per la sostanza in questione. Se una sostanza finisce in diverse filiere (con diversi usi e condizioni d’uso), gli scenari di esposizione allegati alla SDS devono coprire gli usi e le condizioni d’uso che sono rilevanti per ogni catena di approvvigionamento”.

 

E chiaramente “la comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento e il sostegno delle organizzazioni di settore sono elementi chiave per aiutare i dichiaranti (o gli utilizzatori a valle che preparano la CSR) a identificare gli scenari d’esposizione pertinenti” da allegare alla SDS. Non devono essere acclusi alla SDS gli scenari d’esposizione che contemplano tutti gli usi identificati senza tener conto della loro rilevanza per gli utilizzatori a valle a cui sono destinati”.

Il documento riporta poi indicazioni sul ricorso allo “scaling” (messa in scala) e sulle raccomandazioni che si riferiscono agli usi e alle fasi del ciclo di vita oltre gli “usi a valle”.

 

Scenari espositivi: l’inclusione nelle schede delle informazioni

L’appendice si sofferma anche sull’inclusione nelle SDS di informazioni sullo scenario d’esposizione pertinenti per l’utilizzatore immediatamente a valle e gli utilizzatori successivi.

 

Si indica che l’obiettivo finale del fornitore di una sostanza che mette a disposizione una SDS ampliata ai propri utilizzatori immediatamente a valle “è quello di trasmettere informazioni chiare e comprensibili su come poter utilizzare ‘in modo sicuro’ detta sostanza (in quanto tale o in una miscela). I dichiaranti o gli utilizzatori a valle che preparano una CSR relativa a una sostanza per la quale è necessario uno scenario d’esposizione, sono tenuti ad allegare scenari d’esposizione pertinenti alla scheda di dati di sicurezza per i prodotti (che contengono la sostanza) che essi forniscono ai loro utilizzatori immediatamente a valle”.

 

E quando un utilizzatore a valle riceve dal suo fornitore uno scenario d’esposizione per una sostanza, “deve verificare se l’uso e le condizioni d’uso di tale sostanza sono compresi nello scenario d’esposizione”.

Un utilizzatore a valle di una sostanza può poi “fornire tale sostanza nei propri prodotti a valle della catena di approvvigionamento. Questo si verifica in genere per i formulatori che utilizzano sostanze nelle loro miscele e forniscono miscele ad altri formulatori e/o agli utilizzatori finali. Un utilizzatore a valle che fornisce una sostanza (per esempio in una miscela), per cui il fornitore della stessa ha messo a disposizione una SDS ampliata, deve verificare se gli usi prevedibili delle sue miscele (che contengono tale sostanza) sono compresi negli scenari d’esposizione che ha ricevuto per la sostanza in questione”.

Se gli usi sono coperti, l’utilizzatore a valle deve includere lo scenario d’esposizione (relativo alla sostanza) nella scheda di dati di sicurezza delle sue miscele, “se:

  • è necessaria una SDS per la miscela e
  • la concentrazione della sostanza contenuta nella miscela supera i limiti indicati 4 nell’articolo 14 del regolamento REACH.

 

Inoltre a seconda di quanto si differenziano le OC (Condizioni operative) e le RMM (Misura di gestione dei rischi) delle sostanze contenute nella miscela più a valle, “l’inclusione dello scenario d’esposizione può essere effettuata in modi diversi” (descritti nel capitolo 2.23 del documento). E posto che gli utilizzatori a valle “possono possedere diversi livelli di competenza tecnica per individuare, applicare e raccomandare misure appropriate per il controllo dei rischi individuati nella SDS che è stata loro fornita”, è bene che il fornitore “prepari uno scenario d’esposizione che contiene informazioni pratiche e utili in merito ai processi dell’utilizzatore a valle, strutturate in un formato ‘possibilmente standardizzato’ e redatte in un linguaggio tecnico comprensibile per l’utilizzatore a valle”

 

Scenari espositivi: le sezioni corrispondenti nella scheda di dati di sicurezza

Una parte dell’appendice 1 riporta anche indicazioni sullo “scenario d’esposizione e le sezioni corrispondenti nella scheda di dati di sicurezza”.

 

Riprendiamo dal documento una tabella che fornisce una “panoramica della relazione tra le sezioni della SDS e le voci standard dello scenario d’esposizione”.

 

 

Ricordiamo che la Nota 132 nella tabella indica che le informazioni sull’esposizione dei consumatori nella sezione 8 della scheda di dati di sicurezza “non costituiscono una prescrizione a norma di legge”.

 

Il documento segnala poi che, a seconda del profilo di pericolosità della sostanza, “l’ampiezza del mercato e la struttura della catena di approvvigionamento, sono possibili numerose opzioni per modificare l’organizzazione principale delle informazioni negli scenari di esposizione e nelle SDS ampliate, ad esempio:

  • la sezione 2 dello scenario d’esposizione potrebbe essere ulteriormente differenziata in vie d’esposizione e modelli d’esposizione. Può anche essere utile collegare le raccomandazioni per la gestione dei rischi per via d’esposizione ed endpoint direttamente con il DNEL (Livello derivato senza effetto, ndR) e la stima dell’esposizione pertinente.
  • In un ampio scenario d’esposizione per una sostanza che prende in considerazione solo uno o due endpoint di pericolo, è inoltre possibile elencare le RMM specifiche per determinate attività nella sezione 2 dello scenario d’esposizione”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento e dell’appendice 1 che riporta ulteriori informazioni sulle prescrizioni relative alle modalità per strutturare le misure per la manipolazione sicura, la tutela dell’ambiente e il controllo dei rischi. Inoltre, si sofferma anche sui distributori e sulle frasi standard per le informazioni sullo scenario d’esposizione.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT.

 



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