Regolamento 2020/1149: i diisocianati, gli obblighi e la formazione
Milano, 16 Apr – Attraverso L’interessante documento “ Diisocianati e Poliuretani", a cura del Gruppo di Lavoro Rischio Chimico della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP), nei mesi scorsi ci siamo soffermati sulla prevenzione e sui possibili rischi per i lavoratori connessi all’esposizione occupazionale ai diisocianati (DII).
Ricordiamo che con DII si intende una classe di composti chimici utilizzata per la produzione di poliuretani che, come ricordato nel documento, trovano largo impiego, nel settore delle costruzioni (schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture, vernici, …) ma sono anche utilizzati in molte altre attività ( “attività manifatturiere per imballaggi, isolanti o riempitivi, adesivi, stampa, pelletteria, produzione e riparazione di veicoli, costruzione e manutenzione di barche o la produzione di mobili ed elettrodomestici”).
Proprio in relazione alla grande diffusione di questi composti e ai possibili rischi per i lavoratori, la Consulta CIIP ha organizzato il 20 marzo 2024 a Milano il seminario "Diisocianati e Poliuretani: un tema importante", un convegno che ha permesso di riprendere le tematiche del documento CIIP soffermandosi, in particolare, sui temi connessi agli aspetti normativi, alle misure di sicurezza e alla sorveglianza sanitaria.
Ci soffermiamo oggi sulla presentazione di alcune norme, con specifico riferimento al Regolamento (UE) 2020/1149.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Regolamento 2020/1149 e diisocianati: le motivazioni
- Regolamento 2020/1149 e diisocianati: gli obblighi e la formazione
- Regolamento 2020/1149 e diisocianati: l’esperienza delle imprese
Regolamento 2020/1149 e diisocianati: le motivazioni
Possiamo fare riferimento all’intervento “L'esperienza operativa delle imprese”, a cura di Maurizio Colombo (presidente Comitato Sicurezza Prodotti di Federchimica).
L’intervento presenta il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
Si riportano indicazioni sulle motivazioni alla base dell’emanazione del Regolamento 2020/1149:
- “Visto la pericolosità dei diisocianati, legata a effetti di sensibilizzazione cutanea e respiratoria, e a effetti cronici, a livello Europeo è stata ravvisata la necessità di garantire diverse misure tra cui una corretta formazione”;
- “è un azione complessiva che parte con il divieto di vendita al pubblico (bombolette fai-da-te) e arriva fino alla definizione di un nuovo limite europeo”;
- “la restrizione è in ambito REACH (DG ENVI) che sempre più si occupa di questioni OSH che in ambito nazionale devono rientrare nel decreto 81/2008”.
Regolamento 2020/1149 e diisocianati: gli obblighi e la formazione
L’intervento si sofferma poi su alcune parti del Regolamento con riferimento agli obblighi e al contenuto dell’allegato che aggiunge all’allegato XVII del Regolamento 1907/2006 la seguente voce “74. Diisocianati, O = C=N-R- N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata”.
Questi i punti dell’allegato su cui si sofferma l’intervento, relativamente ai diisocianati:
- Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
- Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
- Ai fini della presente voce, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Riguardo alla formazione il relatore si sofferma sul punto 5 dell’allegato che riporta gli elementi di formazione per una formazione generale, anche on line, “riguardante: chimica dei diisocianati; pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta); esposizione ai diisocianati; valori limite di esposizione professionale; modalità di sviluppo della sensibilizzazione; odore come segnale di pericolo; importanza della volatilità per il rischio; viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati; igiene personale; attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni; rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione; rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie; ventilazione; pulizia, fuoriuscite, manutenzione; smaltimento di imballaggi vuoti; protezione degli astanti; individuazione delle fasi critiche di manipolazione; sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente); sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based); certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo”;
Si riportano poi le indicazioni per la formazione di livello intermedio, anche on line, “riguardante: ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based); manutenzione; gestione dei cambiamenti; valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti; rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo”.
Segnaliamo che l’allegato riporta poi anche le indicazioni per la formazione avanzata.
Regolamento 2020/1149 e diisocianati: l’esperienza delle imprese
Da questo punto di vista il relatore di Federchimica indica che le prime attività formative in realtà “partono già dal 2014 quando si profila la richiesta tedesca su una formazione obbligatoria. Le associazioni si muovono per creare delle piattaforme formative che possano essere utilizzate da produttori e utilizzatori”.
E più recentemente “si è organizzata l’attività per rispettare i termini della formazione interna:
- I siti industriali sono stati contattati per verificare l’impiego diretto o indiretto” di diisocianati (DII), e le tipologie chimiche di interesse:
- “Si sono rivalutate le posizioni lavorative in funzione delle attività e delle relative esposizioni, definendo i lavoratori esposti oggetto della formazione”
- “È stato creato un pacchetto formativo attingendo ai moduli formativi associativi, alle esperienze interne e alle conoscenze tecniche, con osservazioni sul campo
- Sono stati coinvolti i docenti secondo il Decreto 81 già attivi nella formazione obbligatoria
- E’ stata erogata la formazione ai lavoratori nelle consuete modalità previste dal Decreto 81, e con dei follow up periodici facendo rientrare la formazione DII nell’attività formativa aziendale”.
Inoltre sono indicate altre iniziative e si ricorda che “il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione” e la formazione “deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni”.
La relazione si sofferma poi sugli affetti dell’ esposizione ai diisocianati e sui limiti di esposizione (si ricordano i valori soglia in ambiante di lavoro fissati da ACGIH - Associazione Americana degli lgienisti Industriali adottati nel Contratto Nazionale dei Chimici).
In definitiva, per un’azienda chimica, continua il relatore di Federchimica, “la restrizione non ha portato a particolari problemi, la formazione per gli agenti chimici è già parte delle ns attività e i DII per gli effetti di sensibilizzazione cutanea erano oggetto sia di formazione e soprattutto di un’attenta valutazione di rischio per evitare l’esposizione dei lavoratori, anche mediante misurazioni ambientali con i limiti ACGIH che contrattualmente utilizziamo”.
Si ricorda, infine, anche la recentissima Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che riporta ulteriori dettagli e indicazioni sulle esperienze delle imprese in merito alle problematiche connesse all’esposizione occupazionale a diisocianati.
RTM
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