Agenti cancerogeni e mutageni: sorveglianza sanitaria e prevenzione
Roma, 22 Gen – Nel Titolo IX (Sostanze pericolose) del Capo I (Protezione da agenti chimici) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), l’articolo 242 (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) indica che “ i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria”. E sempre il Testo unico “definisce sorveglianza sanitaria come ‘l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’, dunque un’attività rilevante, tesa a prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori”.
A parlare di sorveglianza sanitaria, con riferimento specifico ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, ma anche di obblighi dei datori di lavoro e di misure di prevenzione e protezione, è il documento Inail “ L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)”.
Il documento, realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA), si sofferma, in particolare, sui dati disponibili nel sistema SIREP e sui risultati scientifici più significativi, ma presenta anche alcune utili indicazioni per le aziende in materia di sorveglianza sanitaria e prevenzione dei rischi connessi all’esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni.
Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Agenti cancerogeni: realizzazione della sorveglianza sanitaria
- Agenti cancerogeni: sorveglianza sanitaria e obblighi del datore di lavoro
- Agenti cancerogeni: medico competente e misure di prevenzione
Agenti cancerogeni: realizzazione della sorveglianza sanitaria
Il documento ricorda che la realizzazione della sorveglianza sanitaria costituisce “uno degli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente e viene effettuata dal medico competente: quest’ultimo, fornisce un giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Nello specifico, si occupa di:
- valutare l’idoneità specifica al lavoro;
- scoprire in tempo utile anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce);
- prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria);
- valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
- rafforzare misure e comportamenti lavorativi corretti”.
Si ricorda poi che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni “prevede in genere l’effettuazione di esami clinici e biologici, previo informazione dei lavoratori. La dir. 2004/37/CE definisce un quadro di principi generali tesi a cautelare la salute dei lavoratori rispetto ai rischi da esposizione da agenti cancerogeni e mutageni imponendo di considerare i valori limite di esposizione professionale (TLV, Threshold Level Value) sulla base di dati scientifici e tecnici costantemente aggiornati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) e dal Centro internazionale di ricerca sul cancro (Iarc)”.
Il documento Inail si sofferma poi sulle novità del decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” e segnaliamo anche le modifiche del decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983.
In particolare ricordiamo la sostituzione del comma 6 dell’art. 242 (dovuta al D.Lgs. 44/2020), relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore, che prevede “che non sia più obbligatoria per il lavoratore dopo la cessazione dell’attività lavorativa, in quanto avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità. Dunque, il nuovo decreto stabilisce che ‘Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche’”.
Sempre riguardo alla sorveglianza sanitaria ricordiamo anche le novità connesse al Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, ad esempio con riferimento all’articolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione”.
Agenti cancerogeni: sorveglianza sanitaria e obblighi del datore di lavoro
Il documento segnala poi che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni “prevede vari obblighi specifici a carico del datore di lavoro, come riportato nel Titolo IX, Capo II del Testo unico, tra cui:
- la riduzione o l’eliminazione dell’uso di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, sostituendolo, quando possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che non sia dannoso (o meno nocivo) per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- se non è possibile sostituire l’ agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso;
- se ciò non è possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile (l’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’Allegato XLIII al t.u.);
- misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
- misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
- valutazione dei rischi;
- campionamenti periodici;
- sistemi di sorveglianza sanitaria per il monitoraggio dell’esposizione a cancerogeni presenti nel luogo di lavoro;
- predisposizione del registro degli esposti con invio triennale all’Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti. Il registro andrà anche inserito nel DVR. Dal 2017 la tenuta del registro è informatizzata e l’invio avviene esclusivamente per via telematica”.
Si indica poi che il datore di lavoro “è tenuto ad adottare in base agli artt. 237 e 238, alcune misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a contenere i rischi sia nei casi di lavorazione ordinarie che per i casi di emergenza e/o di esposizione non prevedibile (art. 240) informando e formando (art. 239) i lavoratori sui rischi, sulle precauzioni da prendere e sulle modalità per prevenire gli incidenti e ridurne al minimo le conseguenze, anche in caso di operazioni particolari quali ad esempio quelle di manutenzione (art. 241)”.
Agenti cancerogeni: medico competente e misure di prevenzione
Il documento sottolinea che “eseguire la programmazione della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica di ciascun lavoratore esposto a rischi è compito del medico competente, il quale stabilisce le visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa”.
Inoltre il medico competente “informa i lavoratori sui rischi a cui sono soggetti, sulle misure di prevenzione da seguire in ambito lavorativo e sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. Segnala la necessità di effettuare controlli medici periodici correlati alle mansioni svolte e di esaminare alcune abitudini comportamentali extralavorative al fine di scongiurare l’insorgenza di eventuali patologie”. Il medico competente informa poi “sull’opportunità di proseguire la sorveglianza sanitaria, allo scopo di ridurre eventuali rischi aggiuntivi e/o effetti negativi a lungo termine ai lavoratori esposti a cancerogeni e/o mutageni al momento in cui termina l’esposizione. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”.
Il documento riporta anche alcune misure di prevenzione e protezione.
Si sottolinea che per poter lavorare in sicurezza e ridurre l’esposizione agli agenti cancerogeni e/o mutageni “è necessario attenersi alle seguenti raccomandazioni:
- isolare le lavorazioni in aree predeterminate, provviste di segnaletica e accessibili solo al personale autorizzato;
- riduzione al minimo della quantità di agenti cancerogeni e mutageni necessari allo svolgimento dell’attività;
- seguire le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto e sulla relativa scheda di sicurezza, per ciascuna fase di utilizzo, stoccaggio, smaltimento;
- attenersi alle disposizioni fornite dal datore di lavoro, che deve mettere a conoscenza gli operatori circa i rischi a cui sono soggetti, in particolare quello cancerogeno;
- pulire regolarmente i locali, le attrezzature e le strumentazioni;
- accertarsi che il luogo di lavoro sia dotato di doccia di emergenza e lava-occhi;
- seguire scrupolosamente le disposizioni di sicurezza durante le procedure di manipolazione, immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, anche ai fini dello smaltimento dei rifiuti;
- prima di lasciare il luogo di lavoro, lavarsi accuratamente le mani e dismettere gli abiti da lavoro che potrebbero risultare contaminati e riporli separatamente dagli indumenti puliti;
- provvedere che i dispositivi di protezione individuale siano costuditi in luoghi controllati e puliti dopo ogni utilizzazione;
- conservare le sostanze in armadi chiusi e aspirati, dotati di ripiani provvisti di dispositivi antiribaltamento e di contenimento di eventuali sversamenti, tenendo conto delle possibili incompatibilità tra diverse sostanze;
- nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibo e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che riporta vari altri dettagli sugli obblighi e si sofferma sulla normativa, sul registro di esposizione ai cancerogeni professionali, sul sistema SIREP e su alcuni possibili agenti cancerogeni e mutageni.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)”, scritto da Alberto Scarselli, Renato Cabella, Davide Di Marzio, Tiziana Castaldi e Concetta Lanzalaco (Inail, Dimeila) - collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 10.25 MB).
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