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Le norme a protezione dalla caduta dall’alto nei lavori in quota

Le norme a protezione dalla caduta dall’alto nei lavori in quota

Una discutibile interpretazione della Corte di Cassazione su quali siano da intendere i lavori in quota ai fini dell’applicazione dell’art. 122 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. sull’obbligo di proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto. Di G.Porreca.

 
E’ una interpretazione non condivisibile quella che la Corte di Cassazione ha data in questa sentenza in merito all’applicazione dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, riguardante l’obbligo di proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota e di utilizzare, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare tale tipo di rischio. La non condivisione è motivata dal fatto che è stato lo stesso legislatore a dare, con l’articolo 107 del D. Lgs. n. 81/2008, la definizione di “lavori in quota”, e ciò, ha precisato lo stesso, per gli effetti dell’applicazione delle disposizioni del Capo II del Titolo IV nel quale è inserito appunto l’articolo 122. Gli stessi lavori in quota sono stati specificatamente individuati in quelle attività “che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile” facendo sottintendere che in pratica ciò che conta non è l’altezza alla quale è posta la lavorazione da effettuare ma il piano di calpestio sul quale opera il lavoratore esposto al rischio di caduta dall’alto. Quanto appena affermato non significa ovviamente che il lavoratore che operi su di un piano di calpestio posto ad una quota inferiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, così come è avvenuto nel caso esaminato nella sentenza, non vada protetto dalla caduta dall’alto perché l’obbligo della  protezione comunque sussiste ma nel rispetto di altre disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che nelle contestazioni agli imputati nel caso in esame non sono state richiamate.
 

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Il caso
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’impresa edile nonché il responsabile dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 113 e 590 del codice penale per aver cagionato ad un lavoratore, in conseguenza della caduta da un ponteggio dall'altezza di metri 2,55, lesioni personali consistite in frattura cranica e delle arcate zigomatiche nonché lussazione scapolo-omerale che avevano comportato una malattia durata più di 40 giorni.
 
Al datore di lavoro era stato ascritto di aver omesso, in violazione dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, di far eseguire il ponteggio con adeguati parapetti anticaduta e con un piano di calpestio completo, al responsabile dei lavori era stato ascritto di aver omesso, in violazione dell'art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, di verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, era stato ascritto di aver omesso, in violazione dell'art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, di verificare la corretta applicazione da parte dei lavoratori del manufatto irregolarmente eretto.
 
La Corte di Appello aveva osservato, in particolare, che l'infortunio si era verificato durante i lavori di costruzione di un muro, che avrebbe dovuto erigersi fino all'altezza di 3,5 metri all'interno di un capannone e che, prescrivendo le norme antinfortunistiche che per i lavori da eseguirsi in quota dovessero prevedersi idonei parapetti, era ravvisabile la responsabilità degli imputati, in relazione al ruolo da ciascuno svolto, tenuto conto che l'impalcatura sulla quale stava lavorando l'infortunato era risultata priva di adeguate protezioni onde prevenire il rischio di caduta dall'alto.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Il datore di lavoro ha lamentato, tra l’altro, che la corte territoriale aveva ritenuto che le norme antinfortunistiche prevedessero che, per ogni lavorazione da eseguirsi in quota sopraelevata da terra, fosse necessario predisporre presidi anticaduta nel mentre l'art. 107 del D. Lgs. n. 81/2008, nel definire il rischio di caduta, prevedeva che esso esistesse se la caduta si verificava da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri da un piano stabile mentre nel caso in esame, pur essendo le lavorazioni da effettuare poste all'altezza di metri 2.55 da terra, il piano di calpestio era però ad un livello inferiore ai due metri. Ininfluente è stato considerato altresì dallo stesso datore di lavoro il richiamo operato dai giudici di merito all'art. 29 del D.P.R. n. 164/56, che prevedeva per le sole passerelle, e non per i ponteggi, l'azione di parapetti o tavole fermapiede senza precisare la quota di installazione delle stesse rispetto al suolo.  Come altra motivazione il datore di lavoro ha fatto presente che i giudici di merito non avevano tenuto conto che lo stesso aveva conferito una delega al soggetto preposto alla direzione del cantiere, che comunque era il responsabile della sicurezza indipendentemente dalla delega stessa, oltre al fatto di non essere consapevole dell'innalzamento del ponteggio.
 
Il responsabile dei lavori, da parte sua, ha fatto presente a sua difesa che, così come emerso dalla deposizione di alcuni testi, l'infortunato quando è caduto non stava eseguendo i lavori di erezione del muro stando sul ponteggio ma stava installando il ponteggio stesso che non era ancora completato per cui l’unico responsabile per il ponteggio posto in essere per l'esecuzione dei lavori era da considerarsi, secondo lui, il capocantiere. Si trattava, quindi, di un ponteggio fatto erigere da altri in modo non prevedibile da parte del responsabile dei lavori.
 
Il CSE, nel ricordare che l'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ha lamentato che i giudici di merito non avevano considerato che il ponteggio in esame non era presente nel piano stesso e che, dunque, la sua esecuzione non era prevista per cui non avrebbe potuto mettere in atto alcuna azione di prevenzione ed in più ha precisato che il giorno precedente dell’infortunio, quando si è recato sul posto, il ponteggio non c'era né era possibile prevedere che sarebbe stato eretto.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i ricorsi presentati dagli imputati e li ha pertanto rigettati. Per quanto riguarda il motivo proposto dal datore di lavoro, relativo all’applicazione delle disposizioni a protezione dalla caduta dall’alto nei lavori in quota, la Corte suprema ha sostenuto che “invero va considerato che l'art. 122 D. Lvo n. 81/2008, come modificato dall'art. 77 D. Lvo n. 106/2009, prevede che nei lavori in quota debbano essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente. Il legislatore ha, dunque, imposto una maggiore cautela rispetto a quella che era prevista prima della riforma effettuata ai sensi del D. Lvo n. 106/2009, la quale prevedeva che le cautele medesime dovessero essere adottate nei lavori che fossero eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2”. “La norma si riferisce, dunque”, ha così proseguito la Sez. IV, “a lavori non eseguiti ad altezza d'uomo, bensì ad un'altezza dal suolo - qualunque essa sia - che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute. Una modifica, quindi, che ha, in tale materia, ampliato i casi di ricorso alle opere provvisionali e a sistemi di protezione per lavori come quello che avrebbe dovuto eseguire (l’infortunato) che, per completare l'erezione del muro fino all'altezza di metri 3,5 dal suolo, doveva necessariamente avvalersi di un ponteggio”.
 
Giustamente quindi, secondo la Corte suprema, erano stati individuati nel caso in esame i profili di colpa espressamente contestati al datore di lavoro nel capo d'imputazione. Con riferimento poi alla delega in materia di sicurezza sul lavoro la Corte territoriale, legittimamente secondo la Sez. IV, ne aveva esclusa l’esistenza per la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 fermo restando che quand'anche fosse esistita la delega di funzioni la stessa non avrebbe escluso comunque l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
 
Manifestamente infondato è stato altresì ritenuto dalla Sez. IV il ricorso presentato dal responsabile dei lavori laddove lo stesso ha sostento che il ponteggio era in corso di allestimento e che i lavori non erano ancora iniziati. La corte territoriale, ha fatto notare infatti la Sez. IV, ha evidenziato come le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi mostrassero che sopra il ponteggio erano stati collocati mattoni ed un secchio di malta, il che lasciava logicamente intendere che i lavori erano in corso di esecuzione al momento della caduta dell'infortunato. Analogamente infondato la Corte suprema ha ritenuto il ricorso presentato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in quanto la corte territoriale ha ravvisata la sua responsabilità per non avere adempiuto agli obblighi del CSE predisponendo le misure di sicurezza e controllando in modo continuo ed effettivo l'osservanza delle misure predisposte.
 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha così concluso la sez. IV, deve verificare, attraverso una attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere per cui giustamente i giudici di merito, facendo corretta applicazione di tale principio, avevano rilevato che l’imputato avrebbe dovuto vigilare affinché il ponteggio fosse eseguito nel rispetto delle norme antinfortunistiche non assumendo alcun rilievo la circostanza che il giorno della posa in opera del manufatto egli non fosse presente in cantiere in quanto la sua predisposizione era prevedibile perché necessaria in relazione alle opere da eseguire.
 
 

Gerardo Porreca


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Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
14/09/2015 (14:09:35)
Ci risiamo!Il CSE Sceriffo di cantiere!!
Rispondi Autore: MB - likes: 0
14/09/2015 (14:59:37)
ma io dico..ma..almeno leggere gli articoli per intero no? il mestiere del giudice mi rende sempre più perplesso..
Rispondi Autore: Giuseppe Accolla - likes: 0
17/09/2015 (19:04:50)
Come ho già segnalato in una precedente discussione,i testi delle numerose leggi Italiane,sono costruiti "ad interpretazione": Per tale motivo le disposizioni dispongono tutto ed il contrario di tutto,lasciando al verificatore la facoltà di disporre come meglio crede secondo il suo parere il quel momento. Il tutto è finalizzato solamente per far pagare agli imprenditori della salate multe pretestuose.Nessuno va mai in galera e nessuno risponde mai per cose concrete. Vorrei ricordare l'episodio di qualche anno fa,quando un ponteggiatore Egiziano che lavorava in assenza di contratto per un imprenditore calabrese dalle parti di Perugia,dopo esser caduto dal ponteggio,ed essere stato ritenuto morto dal datore di lavoro,dopo averlo caricato sul furgone lo ha abbandonato in un fosso in aperta campagna.Pensate forse che l'impresario sia stato perseguito penalmente?
Quindi di che cosa stiamo discutendo???
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
19/09/2015 (09:46:02)
Incredibile la posizione del cse descritta dai giudici, siamo ritornati nel medioevo, eppure alcune cose stavano iniziando a cambiare. Secondo questa visione un cse deve controllare il cantiere con fucile dalla torretta di guardia
Ad ogni modo, qui siamo in cassazione e sarebbe interessante capire la difeda nei gradi di giudizio precedenti.

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