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Le indicazioni per mettere in sicurezza il lavoro su tetti e facciate

Lucerna, 15 Lug – Sono sicuramente tante le regole e le prassi da rispettare per migliorare la prevenzione del rischio di caduta nelle attività che si svolgono sulle coperture e sui ponteggi di facciata. Rischi di caduta che sono elevati, come si evince anche dalle tante puntate della nostra rubrica “ Imparare dagli errori” dedicate agli infortuni che avvengono nei lavori sui ponteggi e sulle coperture.
Riguardo alle prassi da seguire, un documento prodotto da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, è stato in grado di sintetizzare le principali regole nel documento “Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate”. Un documento (un “vademecum”) che avevamo già presentato nel 2016 ma che è stato successivamente aggiornato nel gennaio 2022.
Ricordiamo brevemente le nove regole contenute per prevenire gli infortuni e le cadute dall’alto:
- Realizzare accessi sicuri
- Mettere in sicurezza i bordi con rischio di caduta
- Impedire le cadute verso l’interno dell’edificio
- Mettere in sicurezza le aperture nel tetto
- Garantire superfici del tetto resistenti alla rottura
- Lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure
- Ispezionare i ponteggi
- Utilizzare correttamente i DPI anticaduta
Dopo aver già presentato la prima e la quarta regola ci soffermiamo oggi sulle seguenti regole e argomenti:
- Lavorare in sicurezza su tetti e facciate: messa in sicurezza dei bordi
- Lavorare in sicurezza su tetti e facciate: superfici resistenti alla rottura
- Lavorare in sicurezza su tetti e facciate: controllo dei ponteggi
Lavorare in sicurezza su tetti e facciate: messa in sicurezza dei bordi
Dal documento Suva riprendiamo quanto indicato nella seconda regola con riferimento anche a quanto dovrebbe fare il lavoratore e il superiore (dirigente, datore di lavoro, …).
Seconda regola: “A partire da un’altezza di 2 m mettiamo in sicurezza le zone con rischio di caduta a bordo tetto”.
- Lavoratore: “Lavoro sui tetti solo se i bordi sono stati messi in sicurezza”.
- Superiore “Faccio sempre mettere in sicurezza come si deve le zone con rischio di caduta a bordo tetto”.
Il vademecum, pur con le inevitabili differenze tra normativa italiana e svizzera, sottolinea che la “migliore protezione contro le cadute dall’alto è mettere in sicurezza l’intero perimetro del tetto”. In questo modo “vengono salvaguardate tutte le persone presenti (protezione collettiva)”.
In particolare, la messa in sicurezza del bordo del tetto “deve impedire la caduta dall’alto delle persone in caso di inciampo, disattenzione o scivolamento su un tetto spiovente”. E la protezione “deve essere sufficientemente stabile in modo da trattenere la persona”.
Sono poi riportate alcune possibili misure specifiche, ad esempio le misure per i tetti piani:
- “Ponte da lattoniere con piani di calpestio resistenti ai carichi dinamici, montaggio al massimo a 1 m al di sotto del bordo del tetto”;
- “Protezione laterale corretta che corre lungo tutto il bordo del tetto”.
Queste le misure per i tetti spioventi:
- Lato gronda:
- “Ponte da lattoniere con piani di calpestio resistenti ai carichi dinamici, montaggio al massimo a 1 m al di sotto del bordo del tetto. Se il tetto ha un’inclinazione di 30 gradi bisogna montare anche una parete di protezione da copritetto.
- In caso di lavori su tetti esistenti con un’inclinazione fino a 45 gradi è possibile realizzare una parete di ritenuta sul tetto al posto di un ponte da lattoniere”;
- Lato frontone
- “Ponte da lattoniere (come descritto precedentemente)
- Installazione di un corrente principale e di un corrente intermedio”.
E bisogna controllare che:
- “non si lavori in prossimità di una zona a rischio di caduta priva di adeguata protezione;
- i bordi del tetto siano messi in sicurezza in maniera corretta e stabile;
- eventuali carenze o irregolarità vengano subito eliminate o segnalate”.
Lavorare in sicurezza su tetti e facciate: superfici resistenti alla rottura
Veniamo invece alla quinta regola.
Quinta regola: “Lavoriamo solo su superfici del tetto resistenti alla rottura”.
- Lavoratore: “Sui tetti che non sono completamente resistenti alla rottura lavoro solo dopo aver adottato efficaci misure di protezione”.
- Superiore: “Faccio in modo che le postazioni di lavoro sui tetti si trovino su superfici resistenti alla rottura”.
Si indica che è “vietato lavorare su superfici del tetto non resistenti alla rottura”. E si lavora sui tetti “solo se è stato accertato con sicurezza che si tratta di superfici resistenti alla rottura. Se la superficie del tetto non è totalmente resistente alla rottura, è necessario adottare misure di sicurezza adeguate”.
Dopo aver riportato alcuni principi tratti dall’Ordinanza elvetica sui lavori di costruzione si segnala che i seguenti materiali “non sono considerati resistenti alla rottura:
- lastre ondulate in fibrocemento
- lucernari «Shed» o a pannelli in materiale plastico (ad es. policarbonato)
- lucernari a cupola in materiale plastico (ad es. policarbonato)
- pannelli in fibra di legno e pannelli in legno-cemento usati spesso nella sottocopertura del tetto”.
Queste alcune misure antisfondamento:
- “Montaggio di reti di sicurezza al di sotto della superficie del tetto.
- Realizzare un piano di calpestio portante sulla superficie del tetto con una protezione laterale lungo tutto il perimetro.
- Passerelle portanti con parapetto su entrambi i lati”.
Lavorare in sicurezza su tetti e facciate: controllo dei ponteggi
Concludiamo presentando la settima regola relativa ai ponteggi di facciata.
Settima regola: “Ispezioniamo i ponteggi prima dell’uso”
- Lavoratore: “Utilizzo solo i ponteggi che mi garantiscono una protezione efficace dalle cadute dall’alto”.
- Superiore: “Ispeziono i ponteggi e gli accessi al primo utilizzo e, successivamente, ogni giorno”.
Si indica che “prima dell’uso i ponteggi devono essere ispezionati ogni giorno”.
In particolare, per ogni categoria di ponteggio “bisogna controllare se:
- la fondazione è resistente;
- ci sono accessi sicuri a ogni corsia del ponteggio;
- i piani di calpestio sono integri e bloccati (non usare i pannelli da casseratura);
- da un’altezza di caduta di 2 m è presente una protezione laterale (corrente principale, corrente intermedio e tavola fermapiedi);
- la distanza dalle facciate è inferiore a 30 cm;
- è garantita la stabilità del ponteggio (ben ancorato, resistente alla trazione e alla compressione)”.
Inoltre per i lavori sui tetti in sicurezza, sempre con riferimento alla normativa elvetica, il parapetto superiore del ponteggio “deve sporgere di almeno 80 cm dal bordo del posto di lavoro più elevato, o almeno di 100 cm se la protezione laterale del ponteggio si trova a meno di 60 cm dall’apertura nel vuoto”.
Altre tre cose da non dimenticare:
- “Accessi sicuri anche alle postazioni di lavoro sul lato dei frontoni, vicino ai lucernari ecc.
- Piani di calpestio resistenti ai carichi dinamici nella corsia del ponteggio più alta e pareti di protezione da copritetto controllate” (vedi seconda regola).
- Eventuali “modifiche al ponteggio di facciata possono essere apportate solo dall’installatore! I lavoratori non devono mai cambiare la struttura del ponteggio”.
Ricordiamo, in conclusione, che in diverse regole e specialmente nella regola ottava si fa riferimento ai dispositivi di protezione ricordando che i sistemi di protezione collettiva come protezioni laterali, reti di sicurezza o ponteggi di facciata “devono avere la priorità rispetto ai DPI anticaduta.
Inoltre chi lavora con i DPI anticaduta, “deve potersi fidare ciecamente durante l’uso e sapere come funzionano esattamente. Per questo è necessaria una formazione specifica. L’utilizzatore deve sapere a cosa fare attenzione per superare indenne una caduta dall’alto nel proprio dispositivo di protezione individuale”.
Questi alcuni articoli del nostro giornale che affrontano il tema dei lavori in quota e del lavoro su coperture e ponteggi con riferimento alla normativa italiana:
- Definizioni, chiarimenti e normativa sui lavori in quota;
- La prevenzione delle cadute da lucernari, tetti e coperture;
- Lavori in quota in sicurezza: ponteggi, parapetti e muratura
- Come fare un'adeguata analisi dei rischi dei lavori in quota?
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del vademecum Suva, corredato anche di immagini e, come indicato in apertura di articolo, di video esplicativi.
RTM
N.B.: Se i riferimenti legislativi e le indicazioni del documento di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati e le informazioni riportate possono essere comunque utili per migliorare la prevenzione di tutti gli operatori.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio cadute e lavori in quota.

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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Stefano Cerquetani ![]() | 15/07/2025 (10:50:11) |
La norma (D.Lgs. 81/2008 All. XVIII 4.1.1. consente una distanza massima di cm. 20 del ponteggio dalla parete. Buon lavoro |