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Lavori in quota e prevenzione: cosa cambia con la legge 198/2025

Lavori in quota e prevenzione: cosa cambia con la legge 198/2025
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

28/08/2026

Come cambiano gli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008 con le modifiche operate dalla legge 198/2025. Quali sono le novità per i ponteggi e i dispositivi di protezione collettivi e individuali? Ne parliamo con Luca Rossi (Inail, Dipartimento DIT).

Lavori in quota e prevenzione: cosa cambia con la legge 198/2025

Come cambiano gli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008 con le modifiche operate dalla legge 198/2025. Quali sono le novità per i ponteggi e i dispositivi di protezione collettivi e individuali? Ne parliamo con Luca Rossi (Inail, Dipartimento DIT).

Bologna, 28 ago – In edilizia per migliorare le strategie di gestione del rischio di  caduta dall’alto, che continua ad essere una delle principali cause di infortunio grave o mortale, è necessario un continuo aggiornamento normativo e delle regole e buone prassi in materia.

In questo senso rimanere al passo con l'evoluzione legislativa non è solo un adempimento burocratico, ma è una condizione necessaria per progettare cantieri più sicuri.

 

Proprio per approfondire alcune recenti e significative modifiche introdotte, nella normativa in materia di sicurezza, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, abbiamo intervistato, durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2026, che si è tenuta a Bologna dal 26 al 28 maggio 2026, Luca Rossi, ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail ed esperto nazionale di attrezzature provvisionali e lavori in quota.

 

A Bologna Luca Rossi era relatore al convegno nazionale “Cantieri temporanei e mobili” affrontando nel suo intervento proprio le “Modifiche introdotte dalla Legge 29/12/2025 n. 198 agli articoli 113 e 115 del D.Lgs.81/08”.

 

Nell’intervista si affrontano diversi temi. Ad esempio, la revisione dell’articolo 115 del decreto legislativo 81/2008, che chiarisce la distinzione tra sistemi di protezione collettiva e individuale. Altri aspetti trattati riguardano i ponteggi, spesso oggetto di equivoci interpretativi, il concetto di priorità nella scelta dei sistemi di protezione, i lavori su fune e le scale verticali permanenti.

 

L’intervista, realizzata a Bologna il 26 maggio 2026, risponde, infatti, a queste domande:

  • Che cosa viene cambiato con le modifiche operate dalla legge 198/2025. Quali sono le novità?
  • Le modifiche parlano anche di dispositivi di protezione collettiva. Quali sono? E i ponteggi sono dispositivi di protezione collettiva secondo il comma 1 dell’art.115?
  • Qual è il significato del comma 3 dell’art.115? Perché sono indicate alcune priorità nella scelta dei sistemi di protezione individuale?
  • Come si pone il nuovo art.115 del decreto 81 riguardo ai ‘lavori su fune’? Cosa cambia con le modifiche operate dalla legge 198/2025?
  • Qual è poi il significato del comma 4 dell’art.115?
  • Veniamo ora alle modifiche all’articolo 113 relative alle scale verticali permanenti fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso. A cosa si fa riferimento con il termine “scale verticali permanenti”?
  • Quali sono le modifiche operate dalla legge 198/2025? E quali sono le innovazioni del comma 2 dell’art.113?
  • Queste modifiche porteranno ad un miglioramento della prevenzione delle cadute dall’alto, almeno per quanto riguarda gli ambiti specifici di applicazione dell’articolo 113 e 115 del decreto 81?

 

L’articolo si sofferma su vari argomenti:

  • Prevenzione delle cadute e normativa: sistemi di protezione e ponteggi
  • Prevenzione delle cadute e normativa: priorità e lavori su fune
  • Prevenzione delle cadute e normativa: scale verticali e passi in avanti


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Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

L’intervista di PuntoSicuro a Luca Rossi

 

 

Prevenzione delle cadute e normativa: sistemi di protezione e ponteggi

Parliamo dei sistemi di protezione delle cadute, con riferimento al nuovo articolo 115 del decreto 81/2008. Ricordiamo che cosa viene cambiato con le modifiche operate dalla legge 198/2025. Quali sono le novità?

 

Luca Rossi: L'articolo 115 riguarda i sistemi di protezione dalle cadute, tutti i sistemi, sia i sistemi collettivi che i sistemi individuali e chiarisce, direi meglio del precedente, quali sono i sistemi collettivi e quali sono i sistemi individuali.

 

Entriamo appunto nel dettaglio del nuovo articolo. Le modifiche parlano anche di dispositivi di protezione collettiva. Cosa sono? E i ponteggi sono dispositivi di protezione collettiva secondo il comma 1 dell’art.115?

 

Luca Rossi: Il nuovo comma 1 esplicita, a differenza del passato, quali sono i sistemi di protezione collettiva, i parapetti provvisori e permanenti e le reti di sicurezza. Richiama il decreto legislativo 81 per quanto riguarda la priorità dei sistemi di protezione collettiva rispetto agli individuali e, da questo punto di vista, non c'è nessuna novità.

La novità fondamentale è che li esplicita chiaramente. Perché era universalmente, almeno a livello italiano, stabilito che i sistemi di protezione delle cadute collettivi fossero i parapetti e le reti di sicurezza. Il legislatore ha recepito questa istanza, questa esigenza e l'ha trasferita all'interno del nuovo articolo 115.

 

Questo è stato un passo fondamentale, perché immaginarlo, conoscerlo, saperlo è importante, ma vederlo scritto su un disposto legislativo è fondamentale. Questo ha risolto tutta una serie di problematiche, soprattutto in relazione all'utilizzo delle reti di sicurezza, che sono oramai dei sistemi di protezione collettiva consolidati a livello internazionale, ma che non erano presenti all'interno del decreto legislativo 81 e non sono presenti in tantissime legislazioni europee. In Francia non ci sono, in Germania non ci sono; ci sono in Inghilterra e, per fortuna, ci sono in Italia.

 

Riguardo i ponteggi, bisogna fare una precisazione importante, fondamentale.

 

I ponteggi non sono dispositivi di protezione collettiva, ma hanno la funzione di dispositivo di protezione collettiva, che è una cosa ben diversa. Il ponteggio è un'attrezzatura provvisionale di servizio secondo le norme tecniche europee. Serve, sinteticamente, per lavorare. Funge anche da protezione, ma serve per lavorare. I ponteggi vengono utilizzati correttamente anche per la protezione delle persone che lavorano sulle coperture. L'utilizzo del ponteggio, in questo ambito, è assolutamente corretto, ma non sono dispositivi di protezione collettiva.

 

(…) Che il ponteggio non sia un dispositivo di protezione collettiva, lo dicono tutte le legislazioni dei paesi europei.

Se lei avesse la bontà di andare a leggere la legislazione tedesca, inglese, francese, spagnola, svedese (…) vedrà che in nessuna di queste è citato il punteggio come dispositivo di protezione collettiva. Aggiungo, inoltre, che le norme europee di prodotto della serie UNI EN 12810 e 12811 (…) escludono espressamente questo utilizzo. Quasi a dire: il ponteggio è un'attrezzatura provvisionale di servizio, ma non è un dispositivo di protezione collettiva. Ha la funzione di dispositivo di protezione collettiva. Assolutamente sì. Ma è un concetto diverso.

(…)

 

Prevenzione delle cadute e normativa: priorità e lavori su fune

Qual è il significato del comma 3 dell’art.115? Perché sono indicate alcune priorità nella scelta dei sistemi di protezione individuale?

 

Luca Rossi: Il comma 3 probabilmente è il comma più importante del nuovo articolo 115. E perché? Perché fino adesso in Italia era consolidato l'utilizzo dei sistemi di protezione individuali previsti al comma 2. Trattenuta, accesso, posizionamento sul lavoro, accesso su fune e arresto caduta. Era consolidato, nessuno aveva obiezione su questo. Tutte le pubblicazioni INAIL recenti, per recenti intendo almeno da 15 anni a questa parte, parlano espressamente di questi sistemi che si riferiscono ad una normativa europea.

L'utilizzo di questi sistemi è diffuso a livello europeo. È anche consolidato nelle legislazioni europee, penso soprattutto a quella inglese.

 

La novità importante del comma 3 del nuovo articolo 115 riguarda il concetto di priorità. Che significa priorità? Non significa obbligo. Priorità significa che, in base alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve scegliere il sistema più appropriato a quell'attività, partendo dal sistema di trattenuta, passando per il sistema di posizionamento sul lavoro, passando per il sistema d'accesso su fune e arrivando, infine, al sistema di arresto caduta.

Perché questo è importante? Perché anche qui è consolidato, non è una novità. Il nuovo 115, per fortuna, lo dice chiaramente, a differenza di quanto accadeva prima.

 

È consolidato che tutti i sistemi debbano essere scelti in maniera tale che il lavoratore non cada e questo accade solo con i sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso su fune. Il sistema di arresto caduta, che è il sistema più conosciuto, (…) non è il più sicuro. Perché con il sistema di arresto caduta il lavoratore, l'utilizzatore cade. È previsto che cada. Con gli altri sistemi, a meno che non vengano utilizzati scorrettamente, è previsto che non cada.

Dicevo, con il sistema di arresto il lavoratore cade e quindi è ragionevole che all'interno del nuovo 115 venga scritto: “pensa, rifletti, dai priorità ai sistemi più sicuri, a quelli in cui non cadi, trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso su fune. E da ultimo pensa al sistema di arresto da caduta”.

 

Priorità non obbligo, perché se in una data lavorazione il datore di lavoro ritiene più sicuro utilizzare un sistema di arresto caduta, lo può fare legittimamente.

 

Come si pone il nuovo art.115 del decreto 81 riguardo ai ‘lavori su fune’? Cosa cambia con le modifiche operate dalla legge 198/2025?

 

Luca Rossi: Anche questa problematica è una problematica che ha avuto una certa eco e bisogna, diciamo, chiarire questo aspetto.

Il nuovo 115 non “sdogana” (…) i lavori su fune. Non dà il via libera ai lavori su fune. Assolutamente no. Per due motivi fondamentali, per il concetto di priorità stabilito all’interno dell'articolo. (…) E cioè deve essere scelto prioritariamente il sistema più sicuro partendo dal sistema di trattenuta e arrivando al sistema di arresto caduta. Questo è un primo aspetto.

 

Il secondo aspetto legato al comma 5 è che, comunque, per quanto riguarda i lavori su fune, restano validi i contenuti dell'articolo 111 e dell'articolo 116.

Ora nel concreto che cosa dice l'articolo 111? L'articolo 111 dice che, in sintesi, i lavori su fune possono essere eseguiti se e solo se il lavoro è di breve durata e le caratteristiche esistenti dei siti non possono essere modificate. Queste sono le due condizioni per i quali è possibile eseguire un lavoro su fune. Quindi lavoro di breve durata (concetto molto ampio e ampiamente discusso dalla legislazione, dalla giurisprudenza e sul quale non entro). Importante invece il concetto relativo al fatto che le caratteristiche esistenti dei luoghi non possano essere modificate. Se a livello geometrico, così semplifichiamo, una data lavorazione non può essere eseguita con le attrezzature considerate più sicure (…) questi lavori possono essere eseguiti utilizzando i dispositivi di protezione individuale dalle cadute e nello specifico i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

 

Perché è importante il nuovo comma 3? Perché ci sono delle lavorazioni, cito ad esempio i lavori su superfici molto inclinate, (…) in cui è impossibile che il lavoratore stia in piedi, non riesce a stare in equilibrio, cadrebbe; in una situazione di lavoro che per pendenza, inclinazione della superficie, condizioni di lavoro, il lavoratore non può stare in piedi (…) è certamente migliore, è certamente più efficace, utilizzare un sistema di accesso su fune invece che un sistema di arresto caduta. Perché? Perché se la superficie è molto inclinata, in sintesi, non posso utilizzare né un sistema di trattenuta né un sistema di posizionamento sul lavoro. Mi rimarrebbero gli ultimi due sistemi - la lettera c e la lettera d comma 2, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta. Ora - l'abbiamo detto prima - è certamente meglio che un lavoratore non cada rispetto a che il lavoratore cada e se si utilizza un sistema di accesso e posizionamento mediante funi, il lavoratore non cade.

Il lavoratore cade se e solo se utilizza il sistema scorrettamente. Con il sistema di arresto caduta, purtroppo, questo può accadere perché è previsto dal sistema stesso questa possibilità. Quindi, sintetizzando, in quelle situazioni del lavoro per le quali un lavoratore non riesce a stare in piedi è come se fosse su una parete verticale, allora è certamente meglio utilizzare un sistema d'accesso e posizionamento funi rispetto a un sistema di arresto caduta.

 

Prevenzione delle cadute e normativa: scale verticali e passi in avanti

Veniamo ora alle modifiche all’articolo 113 relative alle scale verticali permanenti fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso. A cosa si fa riferimento con il termine “scale verticali permanenti”?

 

Luca Rossi: Le scale verticali permanenti sono un dispositivo di accesso. (…) Utilizzate ad esempio, - faccio un riferimento molto chiaro - nei capannoni industriali, nelle grandi strutture industriali per accedere in copertura. Cioè se io debbo accedere in copertura per manutenzionare l'impianto e non ho a disposizione una scala interna al fabbricato o al capannone, utilizzo una scala esterna che è appunto una scala verticale (…) permanente (…) che è uno dei mezzi di accesso più importanti, a volte l'unico per eseguire le attività in copertura. Si può pensare alla manutenzione, alla sostituzione di una parte di impianti e quant'altro. Quindi è il mezzo di accesso che serve per eseguire attività di manutenzione in una certa parte dello stabile che è normalmente quella situata a una quota più elevata.

 

Quali sono le innovazioni del comma 2 dell’art.113?

 

Luca Rossi: Anche qui le modifiche sono importantissime e migliorano decisamente il vecchio comma.

Il vecchio comma era ben fatto, è un articolo che deriva direttamente, discende direttamente senza modifiche sostanziali dal DPR 547/55, quindi ha ben 70 anni, ed era veramente ben fatto. Ma era un articolo costruito negli anni ‘50 nei quali il concetto di protezione individuale, dispositivo di protezione individuale, non aveva non il valore che ha adesso, l'efficacia che ha adesso, l'importanza che ha adesso.

 

Il nuovo articolo è decisamente più efficace a livello comunicativo perché parla di scale verticali permanente. È chiaro. Se avete la bontà di leggere il vecchio articolato si faceva riferimento allo stesso prodotto, ma non si identificava immediatamente il prodotto. Adesso, probabilmente la descrizione è molto più efficace.

 

All'interno del nuovo comma 2 c'è scritto chiaramente che è un mezzo d'accesso, quindi è descritta anche la funzione importante, serve per far capire a cosa serve questo prodotto. E, altra considerazione molto importante, e qui sta la novità più importante, il nuovo comma 2 del 113 prevede chiaramente due possibilità: l'utilizzo nell'ambito della scala di un DPI o di una gabbia di sicurezza. Le due possibilità sono alternative, non sono cumulabili.

E questo perché? Perché le norme tecniche nazionali e internazionali prevedono che questi due sistemi non siano utilizzabili insieme correttamente per motivi di sicurezza, quindi o il DPI o la scala. All'interno della normativa italiana è elencato prima il DPI e poi la scala. Perché normalmente, se potessimo fare, diciamo così, delle valutazioni a carattere generale, il DPI, in generale - non mi soffermo al caso specifico - offre maggiore sicurezza. (…)

 

Ci sono alcune situazioni per lavoro per i quali è impossibile utilizzare il DPI e quindi ben venga l'utilizzo della gabbia che è comunque un utilizzo consolidato. Quindi il nuovo 113 non bandisce i due sistemi, fa chiarezza: i due sistemi. sono alternativi e debbono essere scelti in base alla valutazione del rischio.

 

Se mi posso permettere un'ultima considerazione, ma è di carattere assolutamente personale, nella versione che non è stata pubblicata, del decreto legislativo 81 e quindi del nuovo comma del 113, quella inserita all'interno del disposto, adesso non ricordo il numero, uscito il 30 ottobre, così ci capiamo, c'era un'altra novità importante. Era relativa al fatto dell'altezza della scala. Queste scale, sia nel vecchio articolo 113 e quindi DPR 547, che nel nuovo debbono essere alte almeno 5 m, nel senso che questa misura di protezione prevista all'interno dell'articolo si applica da 5 m in poi. Sarebbe stato molto bello, come era nella prima versione, che questa altezza fosse stata ridotta a 2 m - com'era nella originale versione dell'articolato -  perché ben si sarebbe raccordato con tutto il contesto dei lavori in quota alla famosa misura prevista dall'articolo 107. Sarebbe stato meglio dal mio punto di vista, però immagino che non sia stato possibile.

 

In conclusione, a suo parere, queste modifiche porteranno ad un miglioramento della prevenzione delle cadute dall’alto, almeno per quanto riguarda gli ambiti specifici di applicazione dell’articolo 113 e 115 del decreto 81?

 

Luca Rossi: Allora, i nuovi articolati, dal mio punto di vista, rappresentano un passo in avanti sostanzioso, vorrei dire quasi abissale. Se pensa al nuovo 115 e alla struttura del 115 che è assolutamente innovativa non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa.

Il concetto di priorità fra i quattro sistemi individuali, non c'è in nessuna legislazione e questa è una cosa che penso ci renda orgogliosi a livello italiano, anche perché il modus operandi, anche europeo, va in quella direzione. Cioè comunque si utilizzano prima dei sistemi rispetto ad altri, quindi il 115 è un notevole passo in avanti. È un notevole passo in avanti anche perché esplicita chiaramente quali siano i dispositivi di protezione collettiva da installare.  (…)

 

Anche il nuovo articolo 113 e nello specifico il nuovo comma 2 è un passo in avanti molto importante, l'abbiamo detto precedentemente, e lo ribadisco, per il fatto che disciplina chiaramente due tipologie di protezione, il DPI e la gabbia di protezione.

E, altra considerazione importante, i due articoli sono legati perché nel 113 si fa riferimento per i DPI al 115 e quindi nel 113 viene detto che il DPI è quello previsto all'interno dell'articolo 115. E questo è un notevole passo in avanti perché il legame che c'è tra questi due articoli certamente rafforza il concetto di sicurezza e non pone alcun dubbio su quali debbono essere le misure che possono essere adottate.

 

(…)

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

 



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