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Sulla manutenzione straordinaria di apparecchi di sollevamento di tipo fisso

Sulla manutenzione straordinaria di apparecchi di sollevamento di tipo fisso
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

19/10/2026

Un nuovo documento Inail si sofferma sugli interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso. Le schede e la distinzione tra manutenzione straordinaria e modifiche costruttive.

Sulla manutenzione straordinaria di apparecchi di sollevamento di tipo fisso

Un nuovo documento Inail si sofferma sugli interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso. Le schede e la distinzione tra manutenzione straordinaria e modifiche costruttive.

Roma, 19 Ott – Sono molti i soggetti che risultano coinvolti nella gestione della sicurezza e del controllo degli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, alla luce delle diverse disposizioni normative applicabili, ad esempio con riferimento al d.lgs. 81/2008 (Testo Unico) e s.m.i., alla Direttiva 2006/42/CE e al Regolamento UE 2023/1230.

 

Proprio per supportare questi soggetti, anche fornendo una corretta classificazione della tipologia di intervento ( manutenzione, modifica costruttiva, miglioramento, ecc.), è stato pubblicato un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e dal titolo “Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso”.

 

Il documento – a cura di Sara Anastasi, Luigi Monica, Abdul Ghani Ahmad, Sabrina Cairoli, Simone Carrer, Matteo Frigo, Nicola Mottin, Luigi Cavanna, Romano Ciancio e Mauro Platania - partendo dal DPR 459/96 e dalla Circolare Ispesl n. 71/1997, presenta vari casi di intervento più frequentemente riscontrati nella pratica sugli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, definendo per ciascuno le condizioni specifiche necessarie per “classificarli come manutenzione straordinaria ed evitare l'obbligo di una nuova immissione sul mercato (con conseguente nuova marcatura CE)”.

 

La nuova pubblicazione è rivolta a verificatori (Inail, ASL/ARPA, soggetti abilitati), organi di vigilanza, datori di lavoro, manutentori, fabbricanti, “con lo scopo di fornire criteri operativi chiari nella discriminazione tra modifiche sostanziali e interventi manutentivi, sia in relazione alle valutazioni che devono essere condotte in occasione di interventi su apparecchi di sollevamento di tipo fisso che ai documenti a supporto di tali analisi che devono essere prodotti”.

 

Attraverso diverse schede sono indicati “i principi generali che i soggetti incaricati della progettazione e della realizzazione devono rispettare affinché l'operazione possa configurarsi come manutenzione straordinaria. In ogni caso, infatti, la responsabilità della valutazione è demandata al soggetto che realizza l’intervento”.

 

Questi i temi trattati nell’articolo di presentazione del documento:

  • Apparecchi di sollevamento di tipo fisso: modifiche costruttive e manutenzione
  • Apparecchi di sollevamento di tipo fisso: interventi e schede Inail
  • Apparecchi di sollevamento di tipo fisso: indice del documento


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Apparecchi di sollevamento di tipo fisso: modifiche costruttive e manutenzione

Nel nuovo documento si indica che il legislatore italiano nel recepire il testo della direttiva 89/392/CEE introduce, già attraverso il DPR 459/96, il concetto di modifica costruttiva, distinguendola dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.

 

In particolare, un prodotto soggetto a modifiche costruttive, “non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, è soggetto alle prescrizioni della direttiva macchine; ciò comporta che se il prodotto:

  • originariamente era stato immesso sul mercato in vigenza di tale prescrizione legislativa, le procedure di valutazione della conformità devono essere nuovamente eseguite;
  • era stato immesso sul mercato o messo in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine, rientra negli obblighi individuati in tale prescrizione legislativa”.

 

Si indica poi, nell’introduzione, che per quanto attiene gli apparecchi di sollevamento, “questo concetto di modifica costruttiva ha un impatto importante anche nella gestione delle verifiche periodiche di dette attrezzature e in particolare, relativamente al ruolo dell’Ispesl ora Inail, in relazione all’obbligo di denuncia stabilito dall’art. 11 comma 3 del DPR 459/96, ora ripreso anche dal d.m. 11 aprile 2011”.

 

Infatti un apparecchio di sollevamento soggetto a modifiche sostanziali, “dovendo essere sottoposto a nuova valutazione di conformità, nuova marcatura CE e rilascio di nuova dichiarazione CE di conformità, dovrà essere considerato, ai fini della gestione degli obblighi di verifica periodica, come un’attrezzatura nuova, per la quale sarà necessario procedere ex novo con la comunicazione di messa in servizio, per l’ottenimento della matricola Inail; mentre per l’attrezzatura originaria dovrà essere comunicata la cessazione dell’esercizio, come previsto al punto 5.3.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011”.

 

Invece, nel caso di manutenzione straordinaria, sarà sufficiente che il “verificatore accerti, attraverso l’analisi della documentazione fornita dal datore di lavoro (ovvero richiedendo informazioni aggiuntive, ove ritenuto necessario, procedendo con l’interruzione della verifica periodica in corso), l’intervento realizzato e ne riporti indicazione nel verbale di verifica, al fine di evidenziare la presa d’atto delle operazioni condotte”.

 

Chiaramente non è un compito del verificatore “valutare la natura dell’intervento (manutenzione, modifica, miglioramento, ecc.), ma è un suo compito verificare che la documentazione tecnica a supporto delle operazioni condotte risulti adeguata a giustificare la classificazione dell’intervento”.

 

Si ricorda poi la Circolare Ispesl 16 Luglio 1997, n. 71 che prevede una nota tecnica nella quale si analizzano “i casi più frequenti di intervento su apparecchi di sollevamento, al fine di individuare in quali condizioni costituiscano nuova immissione sul mercato e quindi comportino obbligo di nuova comunicazione all’Inail territorialmente competente”. E si indica che le novità introdotte dalla direttiva 2006/42/CE e soprattutto dal Regolamento (UE) 2023/1230 hanno portato all’esigenza di “rivedere le determinazioni a suo tempo assunte e soprattutto la necessità di includere nuove situazioni che l’esperienza ha dimostrato possono incontrarsi, in particolare durante l’attività di verifica periodica, al fine di una corretta classificazione degli interventi”.

 

Apparecchi di sollevamento di tipo fisso: interventi e schede Inail

Partendo quindi dalla circolare Ispesl e dalle esigenze che si sono manifestate tra i verificatori nella gestione della loro attività, il documento Inail ha l’obiettivo di presentare una rassegna dei casi di intervento su apparecchi di sollevamento di tipo fisso definendo per ciascuno le condizioni per le quali tale intervento può considerarsi un’operazione di manutenzione straordinaria".

 

Il documento ricorda anche che gli interventi su un apparecchio di sollevamento, prendendo in questo caso a riferimento il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., “si distinguono in:

  • manutenzione (di cui all’art. 71 comma 4 punto 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.), quale obbligo in capo al datore di lavoro per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; riguarda tutti quegli interventi che il fabbricante individua nelle istruzioni a corredo dell’attrezzatura, per assicurare nel tempo il corretto e sicuro funzionamento del prodotto; il datore di lavoro è responsabile dell’esecuzione di quanto previsto dal fabbricante, è tenuto a individuare la persona competente per eseguire le operazioni indicate e a far registrare ciascun intervento in apposito registro4 (cfr. art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.);
  • misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (di cui all’art. 71 comma 4 punto 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): si tratta di interventi stabiliti con provvedimento regolamentare da parte dei ministeri competenti, atti a sanare situazioni di pericolo rilevate; in questi casi seppure l’operazione comporti interventi di tipo costruttivo non si configura come una modifica sostanziale, in quanto la stessa è volta a sanare una situazione di non conformità riscontrata sulla tipologia di prodotto; anche in questo caso è necessario che l’intervento, se realizzato su un prodotto già in uso, e quindi ad opera del datore di lavoro, sia riportato sul registro di controllo;
  • modifiche (di cui all’art. 71 comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): si tratta di interventi stabiliti dal datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza, che non impattano sulla modalità di utilizzo e sulle prestazioni previste dal fabbricante del prodotto, solitamente derivanti dall’esperienza nell’uso oppure dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
  • modifiche sostanziali (di cui all’art. 71 comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): si tratta di modifiche che alterano le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal fabbricante, e pertanto configurano una nuova immissione sul mercato dell’attrezzatura di lavoro”. Una nota nel documento segnala che l’aggettivo “sostanziale” non è esplicitato nel Testo Unico ma compare nella “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE” ed entra nel testo legislativo con il Regolamento (UE) 2023/1230.

 

Il documento Inail presenta, dunque, delle schede, articolate sotto forma di tabella, prevedendo:

  • nella prima colonna “una sintetica descrizione dell’intervento realizzato sull’apparecchio di sollevamento fisso;
  • nella seconda colonna l’elencazione delle condizioni secondo le quali l’intervento rientrerebbe nella manutenzione straordinaria;
  • nella terza colonna un elenco dei documenti che dovrebbero essere prodotti, con l’evidenza, ove necessario, della qualifica di chi dovrebbe rilasciarli. La terza colonna è suddivisa a sua volta in due parti, per distinguere il caso in cui l’intervento sia condotto direttamente dal fabbricante dall’eventualità nella quale le operazioni siano realizzate da personale tecnico esterno al fabbricante; in entrambi i casi l’obiettivo è individuare gli elementi che devono essere prodotti per dimostrare che i criteri definiti nella seconda colonna risultano rispettati e l’intervento può ritenersi rientrante nella straordinaria manutenzione”.

 

E dunque l’idea è quella di chiarire ai vari soggetti che possono trovarsi a dover valutare l’impatto di un intervento, “quali informazioni è necessario acquisire e le conseguenze della classificazione che ne discende”.

 

Apparecchi di sollevamento di tipo fisso: indice del documento

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento “Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso”, riportando l’indice e soffermandoci sulle schede di intervento e sulle due appendici finali.

 

L’indice:

 

PREMESSA

 

INTRODUZIONE

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

SCHEDE DI INTERVENTI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI TIPO FISSO

 

APPENDICI

 

Le schede presentate affrontano vari interventi:

  • variazioni dimensionali
  • installazione di masse addizionali
  • variazione dei parametri funzionali
  • variazioni di geometria e/o di massa e/o delle reazioni
  • installazione di componenti di sicurezza
  • sostituzione di componenti di sicurezza con altri differenti, ma con le medesime finalità
  • interventi sull’impianto elettrico
  • installazione di ripari aggiuntivi
  • installazione di passerelle, ballatoi, scale e accessi
  • anticaduta per interventi di emergenza sull’apparecchio di sollevamento
  • modifica/sostituzione di sistemi di comando e controllo/ equipaggiamento elettrico
  • sostituzione del sistema di azionamento (o parte di esso) con altri equivalenti
  • sostituzione del sistema di azionamento (o parte di esso) con altri differenti installazione di sistemi di alimentazione di accessori di sollevamento e relativi comandi
  • installazione di bozzelli con rotazione elettrica

 

Ricordiamo, infine, il contenuto delle due appendici:

  • appendice 1 - “Le vie di corsa”: come indicato nel documento con questa appendice, riservata alle vie di corsa, si cerca di inquadrare un “elemento fondamentale per la sicurezza di talune tipologie di apparecchio di sollevamento fisso, cercando innanzitutto di definire i profili di responsabilità nella loro realizzazione e verifica, definendo le diverse situazioni che possono presentarsi, in modo da indicare quali soggetti devono intervenire e le responsabilità che sono chiamati ad assumersi (rilasciando adeguata documentazione a supporto delle operazioni condotte)”;
  • appendice 2 – “Dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all'impiego”: è riportato un fac simile di dichiarazione di corretta installazione o lavoro eseguito alla regola dell’arte, “al fine di fornire un’indicazione, seppure non vincolante, su quali dovrebbero essere le informazioni da specificare in tale documento”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (DIT, Inail), Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Sabrina Cairoli, Simone Carrer, Matteo Frigo e Nicola Mottin (ANIMA – AISEM), Luigi Cavanna (Unità operativa territoriale Inail di Piacenza), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale Inail di Genova) e Mauro Platania (Unità operativa territoriale Inail di Messina), Collana Salute e sicurezza, edizione 2026 (formato PDF, 1.22 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso”.

 

 



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