Lavori in quota: l’uso in sicurezza dei sistemi anticaduta
Roma, 28 Feb – Nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) con lavoro in quota si intende, come più volte ricordato dal nostro giornale, l’attività lavorativa che espone un lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. E nei lavori in quota (art. 115, D.Lgs. 81/2008) laddove non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche.
Tuttavia una volta scelti i corretti dispositivi, selezionati gli idonei sistemi anticaduta, come utilizzarli?
Per rispondere a questa domanda torniamo a presentare un intervento, su cui il nostro giornale si è già soffermato in passato, al seminario “Organizzazione in sicurezza del cantiere” organizzato il 18 giugno 2015 a Roma dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre.
L’intervento “ Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. PIMUS”, a cura dell’Ing. Marco Manni (Presidente Commissione Sicurezza nei Cantieri mobili - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), dopo aver riportato molte indicazioni sui criteri di scelta si sofferma infatti anche sull’uso dei sistemi anticaduta.
Dopo aver parlato di dispositivi di arresto caduta, di linee di ancoraggio, di imbracature anticaduta, cinture, cordini, connettori e ancoraggi, la relazione indica che:
- i sistemi anticaduta “devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti e conformemente alle informazioni del fabbricante;
- i sistemi anticaduta devono essere utilizzati con attenzione al fine di non danneggiarli;
- i sistemi anticaduta devono essere mantenuti in efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie”.
Sempre riguardo all’uso dei sistemi anticaduta si segnala inoltre che:
- “l’operatore, prima di utilizzare il dispositivo, deve assicurarsi che sia correttamente assiemato (assemblato, ndr) e che i ganci e i connettori siano completamente e correttamente chiusi”;
- dopo l’uso il dispositivo deve essere correttamente riposto;
- quando il sistema è stato utilizzato per un arresto della caduta, deve essere ritirato dall’uso e predisposto per l’ispezione;
- i sistemi anticaduta devono essere utilizzati soltanto da lavoratori che siano stati sottoposti al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;
- i sistemi anticaduta devono essere utilizzati dai lavoratori avendone cura e non apportando modifiche ai dispositivi o alle loro combinazioni, così come previste dal fabbricante”.
L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente e che si sofferma anche sull’uso dei sistemi in alcune attività e situazioni specifiche (ad esempio sulle attività su superfici di non facile deambulazione) fornisce anche informazioni sulla protezione da cadute da piattaforme mobili.
Si indica che l’utilizzatore di piattaforme mobili “può trovare difficoltà nel trovare un adeguato ancoraggio per il dispositivo di arresto della caduta”. Anche in relazione al fatto che l’ancoraggio “viene realizzato utilizzando la struttura stessa della piattaforma”, si indica che “in tale attività si devono usare esclusivamente dispositivi anticaduta che consentono o una caduta totalmente prevenuta o una caduta contenuta. L’uso di dispositivi che consentono una caduta limitata o una caduta libera dovrà essere consentito soltanto in casi eccezionali dopo che sia stato attentamente valutato oltre che la capacità di resistenza dell’ancoraggio, anche gli effetti che le sollecitazioni dinamiche inducono nella stabilità dell’intero sistema di sostegno della piattaforma e degli altri lavoratori che contemporaneamente siano presenti”.
L’intervento riporta poi ulteriori informazioni, e immagini, relative all’uso in sicurezza dei dispositivi anticaduta:
- quando il dispositivo viene usato per salire su di una scala fissa metallica ad un montante, con imbracatura avente il punto di attacco ventrale per il cordino di trattenuta, quest’ultimo non deve essere più lungo di 300 mm;
- quando il dispositivo viene usato con una linea di ancoraggio flessibile, questa alle sue estremità deve avere un blocco di estremità”.
La relazione si sofferma poi anche sull’uso in sicurezza delle linee di ancoraggio:
- “deve essere usata una imbracatura compatibile con le caratteristiche delle linee di ancoraggio;
- devono essere utilizzate le linee di ancoraggio non superando il numero massimo di utilizzatori previsto dal fabbricante;
- dopo un arresto di caduta, devono essere utilizzate le linee di ancoraggio secondo le istruzioni del fabbricante e verificato che sia ancora mantenuta la distanza minima di caduta in sicurezza;
- una linea di ancoraggio predisposta per l’aggancio di un sistema anticaduta non deve essere usata come sistema di posizionamento sul lavoro, a meno che non espressamente progettata per questo tipo d’uso;
- quando risulta necessario passare da un sistema di ancoraggio ad un altro ed esiste un rischio di caduta, deve essere mantenuto l’aggancio contemporaneo ai due sistemi durante il trasferimento;
- deve essere verificato che tutti i sistemi di aggancio siano chiusi in posizione di sicura;
- deve essere verificato che gli assorbitori di energia non presentano segni di estensione: nel caso sostituirli;
- sistemi di ancoraggio devono essere installati da persone competenti;
- in prossimità del luogo ove si ha l’accesso alla linea di ancoraggio permanente, devono essere installarti dei cartelli riportanti le seguenti informazioni: data di installazione e nome dell’installatore e del fabbricante; numero di identificazione del sistema; utilizzo obbligatorio di un assorbitore di energia; numero massimo di utilizzatori simultanei permessi; istruzioni di servizio (ispezioni e relative date); date di fuori servizio del sistema ed eventuale possibilità di ricertificazione; un avviso che il sistema deve essere usato solo come linea per aggancio per dispositivo arresto caduta”.
Concludiamo riportando alcune indicazioni del relatore relative all’uso in sicurezza delle imbracature per il corpo, dei cordini e degli elementi di attacco:
- “nel caso di potenziale caduta devono essere usate solo imbracature per il corpo;
- il componente di collegamento del sistema di arresto caduta deve essere connesso solamente all’attacco sternale (anteriore) o all’attacco dorsale (posteriore) della imbracatura per il corpo;
- le cinture di posizionamento non devono essere usate quando vi è la possibilità di qualsiasi tipo di caduta, cioè di caduta libera, di caduta libera limitata e di caduta contenuta”.
Segnaliamo, infine, che l’intervento si sofferma anche su vari altri aspetti: combinazioni di cordini e imbracature, elementi di attacco, ispezione delle linee di ancoraggio, manutenzione, …
“ Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. PIMUS”, a cura dell’Ing. Marco Manni (Presidente Commissione Sicurezza nei Cantieri mobili - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), intervento al seminario “Organizzazione in sicurezza del cantiere” (formato PDF, 8.04 MB).
RTM
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Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0 | 28/02/2017 (12:53:13) |
...queste nozioni si trovano (per fortuna) indicate nella certificazione di conformità/uso e manutenzione del prodotto... |
Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0 | 28/02/2017 (15:15:51) |
All'ing. Manni posso dire che ha fatto un lavoro ciclopico, ma sarebbe stato meglio evitare l'ennesimo "copia e incolla", purtroppo anche degli errori, in alcuni casi pure pericolosi. Un solo per tutti, il cordino annodato del montatore del trabattello, è la ventesima relazione nella quale vedo le stesse immagini, clamorosamente sbagliate. Al sig. Harleysta vorrei ricordare che non esistono le "certificazioni di conformità" ma esistono le "dichiarazioni di conformità" e nulla di quanto ha scritto l'ing. Manni vi si trova, eventualmente qualcosina si trova sulle "informazioni del fabbricante", che sono una cosa un pò diversa dalle dichiarazioni di conformità. |
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0 | 01/03/2017 (08:43:20) |
...se lo dice il forbito togni; in effetti dichiarazione mi è scappato per deformazione professionale. comunque cambia qualcosa? i lavoratori non leggono nulla... |
Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0 | 01/03/2017 (14:21:39) |
Non sono e non volevo apparire forbito, ho solo fatto una precisazione. Amo chiamare le cose con il loro nome proprio per evitare malintesi e perdere tempo in scambi inutili. Certo che cambia qualcosa, il lavoratore non è tenuto nemmeno a sapere cos'è una dichiarazione di conformità, deve "solo" essere formato ad usare correttamente i suoi DPI, quindi conformemente alle informazioni date dal fabbricante e non a linee guida vecchie di 15 anni. Con rispetto e cordialità. |
Rispondi Autore: Davide crescenzio - likes: 0 | 18/03/2017 (08:32:53) |
"- quando il dispositivo viene usato per salire su di una scala fissa metallica ad un montante, con imbracatura avente il punto di attacco ventrale per il cordino di trattenuta, quest’ultimo non deve essere più lungo di 300 mm;" Rilevo, in questa affermazione, un errore lessicale: il punto di attacco ventrale è un anello che si ritrova sulle cinture di posizionamento con cosciali EN813 e in alcuni modelli di imbracature dotate di cintura di posizionamento EN 358, ha la funzione di punto di attacco dei sistemi di posizionamento e quindi non possono essere utilizzati per un sistema di arresto caduta (come peraltro specificato più avanti nell'articolo). Quindi il punto di aggancio dei sottosistemi EN 353-1 è quello "sternale" contrassegnato dalla lettera A, o nel punto ventrale "collassabile" contrassegno dalla lettera A e distinto da un pittogramma di alcuni nuovi modelli di imbracature appositamente concepite per l'uso di detti sottosistemi . |
Rispondi Autore: Davide Crescenzio - likes: 0 | 18/03/2017 (08:42:33) |
Analizzando meglio la frase mi pare ci sia un errore concettuale: i sistemi descritti (" - quando il dispositivo viene usato per salire su di una scala fissa metallica ad un montante, con imbracatura avente il punto di attacco ventrale per il cordino di trattenuta, quest’ultimo non deve essere più lungo di 300 mm) non sono sistemi di trattenuta, sono sistemi di arresto caduta. O mi sfugge qualcosa? |