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Sicurezza in cantiere: i contenuti del piano di lavoro sull’amianto
Milano, 13 Lug – Il D.Lgs. 81/2008 - Titolo IX (Sostanze pericolose), Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto) – all’articolo 256 (Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto) non solo richiede che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto siano effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma indica che il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
Per avere informazioni su questo piano di lavoro, su questo importante documento tecnico e operativo, torniamo a sfogliare le “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, approvate dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024, con la Deliberazione n. 3679/2024. Si tratta, come ricordato anche in altri articoli, di un importante documento rivolto al mondo delle grandi opere che fornisce a stazioni appaltanti, Servizi Prevenzione e Sicurezza, coordinatori e imprese, utili indicazioni per la sicurezza in cantiere.
Per approfondire il piano di lavoro sull’amianto, riprendiamo alcune informazioni dal capitolo dedicato alla “Documentazione di cantiere ai fini della salute e sicurezza”, soffermandoci sui seguenti argomenti:
- Documentazione di cantiere e piano di lavoro amianto: la normativa
- Documentazione di cantiere e piano di lavoro amianto: quando è previsto
- Documentazione di cantiere e piano di lavoro amianto: i contenuti
Documentazione di cantiere e piano di lavoro amianto: la normativa
Il documento regionale ricorda che il piano di lavoro amianto è un documento che, in ottemperanza all’art. 256 comma 2 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico), “è obbligatorio redigere ed inoltrare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ATS competente per territorio prima di intraprendere un’attività di rimozione o di demolizione dell’amianto o di materiali contenenti amianto (sia compatto che friabile)”.
Questo documento deve contenere “una descrizione dettagliata delle fasi e delle modalità con cui verrà eseguita la bonifica di materiali contenenti amianto (MCA) e delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela dei lavoratori coinvolti, dei residenti nelle vicinanze e dell’ambiente”.
Il piano di lavoro è “redatto da imprese esecutrici specializzate nella rimozione e bonifica dell’amianto che, ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006, devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 10A o 10B, in base alla tipologia di matrice trattata (compatta o friabile)”.
E alla stesura del piano di lavoro “partecipa il coordinatore per la bonifica dell’amianto, figura professionale abilitata allo svolgimento di tale ruolo in virtù di una adeguata formazione, incaricata di sovrintendere e coordinare le attività di bonifica, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza e la corretta esecuzione delle operazioni. In allegato sono riportate specifiche indicazioni inerenti al piano di lavoro”.
Come indicato nell’articolo 256 del Testo Unico, modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”, il piano prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
- rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
- adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- luogo ove i lavori verranno effettuati;
- tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
- caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
Documentazione di cantiere e piano di lavoro amianto: quando è previsto
Il documento si sofferma poi, attraverso l’Allegato II, sulle modalità di presentazione del piano di lavoro in Regione Lombardia, che avviene tramite il portale Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto), e ricorda brevemente i casi in cui è previsto o non è previsto il piano di lavoro.
Riguardo ai casi in cui è previsto il piano di lavoro, si indica che questo piano “è richiesto ogni qualvolta si effettuino interventi di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto”.
Questi alcuni casi tipici in cui è necessario presentare un piano di lavoro:
- “rimozione di lastre di cemento-amianto: quando si rimuovono tetti o pareti realizzati con materiali contenenti amianto compatto;
- bonifica di coibentazioni: quando si tratta di materiali contenenti amianto in matrice friabile, usato come isolante termico in tubazioni o caldaie;
- rimozione di pavimentazioni in vinil-amianto o rivestimenti”.
Documentazione di cantiere e piano di lavoro amianto: i contenuti
L’allegato II delle linee di indirizzo lombarde offre poi ulteriori indicazioni sui contenuti del Piano di Lavoro amianto.
Si indica che la redazione del piano “deve scaturire da un’attenta analisi preliminare dell’ubicazione e delle caratteristiche del sito di intervento, del tipo di amianto presente, il suo stato di conservazione e il potenziale rischio di esposizione alle fibre”.
Ad esempio, il piano dovrà contenere informazioni su:
- luogo in cui verranno effettuati i lavori: “andrà descritta l’ubicazione del materiale da rimuovere e le strutture sulle quali esso è presente. In caso di lavori in quota, quali durante la rimozione di lastre di copertura, sarà necessario descrivere le condizioni di accessibilità alla postazione di lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate contro il rischio di caduta dall’alto. Si dovrà sempre tenere conto della stabilità delle strutture su cui operano gli addetti alla bonifica, tenendo presente il rischio di cedimenti e valutando la portata e la pedonabilità della superficie su cui opereranno i lavoratori”. E nel caso di rimozione di lastre di copertura, ad esempio, “andranno valutate e riportate sul piano di lavoro le informazioni riguardanti:
- presenza/assenza di soletta portante sottostante alle lastre da rimuovere;
- distanza fra lastre da rimuovere e soletta sottostante;
- presenza di lucernari non protetti contro il rischio di sfondamento;
- opere provvisionali e misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto.
- natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile: “devono essere indicate la tipologia di materiale rimosso (se in matrice compatta o friabile) e la quantità dello stesso. È necessario indicare, inoltre, la data presunta di inizio lavori e, qualora non sia possibile rispettare la stessa, l’impresa esecutrice dovrà comunicare la nuova data, auspicabilmente, tre giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori. Nei casi di urgenza, oltre alla data, deve essere specificato anche l’orario di inizio delle attività”;
- tecniche lavorative e fasi operative per la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto: “è necessaria la descrizione di ciascuna fase lavorativa, tenendo conto che la rimozione dovrà avvenire prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto”;
- adozione delle necessarie misure di prevenzione nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite;
- dispositivi di protezione individuale e misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori: “devono essere elencati gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale in dotazione ai lavoratori, inclusi quelli per la protezione delle vie respiratorie, il cui fattore di protezione operativo dovrà essere adeguato rispetto alla concentrazione di amianto nell’aria. Devono essere individuate aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. Per interventi della durata superiore ai tre giorni, devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali ad uso doccia e servizi igienici”;
- verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
- misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali: “l’area oggetto dei lavori dovrà essere segnalata, delimitata e l’accesso alla stessa deve essere impedito agli estranei alle lavorazioni”. Tutto il materiale rimosso (e il materiale a perdere) “andrà imballato, sigillato ed etichettato come rifiuto contenente amianto. Dovrà essere prevista un’area per l’accatastamento temporaneo di tali rifiuti, prima del conferimento in discarica”.
Concludiamo ricordando che il documento lombardo (elaborato prima della pubblicazione del D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213) fornisce anche specifiche indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta e friabile.
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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