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Interpello: la normativa per la gestione dell’amianto negli edifici

Interpello: la normativa per la gestione dell’amianto negli edifici
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da amianto

25/05/2016

La Commissione Interpelli risponde sull’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994. Quale normativa applicare?

Roma, 25 Mag – In una recente  intervista di PuntoSicuro sul tema dell’amianto abbiamo sottolineato come l’Italia sia un paese pieno di fibre di amianto, con bonifiche insufficienti e un’insufficiente attenzione e tutela della popolazione e dei lavoratori. E Stefano Farina, coordinatore della sicurezza e responsabile del settore costruzioni di AiFOS, ai nostri microfoni ha ricordato come nei cantieri di ristrutturazione o demolizione di edifici la presenza di amianto  si riscontri circa nell’80% dei casi...
 
Come affrontare la presenza di materiali contenenti amianto e tutelare la salute dei lavoratori? E con l’applicazione di quali normative?

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A rispondere è un recente documento della Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, che indica come la normativa da applicare possa essere diversa a seconda che i materiali contenenti amianto siano presenti in impianti funzionali all’immobile o in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.
 
Stiamo parlando dell’Interpello n. 10/2016 del 12 maggio 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994”.
 
Confindustria ha infatti avanzato istanza di interpello per sapere se gli impianti tecnici produttivi, “strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di ‘impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici’ di cui al DM 6 settembre 1994”.
 
Ricordiamo che il Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 è relativo alle “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. E contiene un articolo unico in cui si indica che ‘le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste dall' art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all' art.6, comma 3, della legge medesima sono riportate nell'allegato’ al decreto.
 
Inoltre Confindustria evidenzia che la Circolare Ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che ‘la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto’.
 
Per dare il proprio parere la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
 
Ad esempio si premette che la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 che “dispone la cessazione dell’impiego dell’amianto disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione”.
 
Inoltre si indica che il decreto attuativo emanato nel 1994 – il decreto ministeriale 6 settembre 1994 già citato – “definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che ‘la presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse’. A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che ‘sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti’ e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che ‘la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto’”.
 
Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
 
La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, “ivi compreso il riferimento agli ‘impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno’ è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici)”.
 
E pertanto, partendo dal presupposto che “in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori”, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
 
- mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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