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Direttiva 2023/2668: protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto
Roma, 1 Lug – Nei Paesi membri della UE, secondo le stime della Commissione europea, sono esposti all’amianto tra i 4,1 ed i 7,3 milioni di lavoratori, “con la maggior parte di essi (da 3,5 a 5,5 milioni) in una situazione di esposizione sporadica e a bassa intensità”.
Dopo la messa al bando di questa sostanza cancerogena all’interno della Comunità Europea, già a partire dal 2005, il rischio di esposizione è, infatti, “attualmente legato principalmente alle fasi rimozione di amianto o dei Materiali contenenti amianto (Mca), di gestione dei rifiuti pericolosi prodotti e alla manipolazione accidentale di Mca durante lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione e demolizione di edifici o strutture industriali in cui essi sono stati impiegati”. E sono lo stato fisico del materiale in origine (friabile o compatto) e il “deterioramento dei Mca, condizionato dall’esposizione in ambiente out-door o in-door”, a influire significativamente sul rilascio di fibre nell’aria.
L’ esposizione all'amianto è poi presente anche in vari altri settori lavorativi, quali, ad esempio, “l’industria estrattiva delle Pietre verdi, la lotta antincendio, lo scavo e la manutenzione di gallerie in Pietre verdi nonché il campionamento e l’analisi dell’amianto”. Ed esiste un rischio di esposizione in caso di “riparazione o smantellamento di navi, di piattaforme di perforazione e mezzi di trasporto, quali automobili, treni e aeromobili con isolamento in amianto o Mca, etc”.
Proprio in considerazione della diffusione di tale sostanza pericolosa, l’Unione europea ha emanato “diversi provvedimenti atti a limitare quanto più possibile i rischi di esposizione a tale agente cancerogeno, tra cui la direttiva 2009/148/CE che è stata aggiornata dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
A ricordarlo, in questi termini, è una nuova scheda Inail che segue la pubblicazione di due altri documenti sulla direttiva:
- il documento Inail “ La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto”;
- il factsheet Inail “ Esposizioni ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668”.
La nuova scheda informativa/factsheet Inail, intitolata “La Direttiva europea 2023/2668: la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto” e curata da S. Malinconico, S. Bellagamba, F. Paglietti, P. De Simone (Inail Dit), sottolinea le modifiche introdotte dal Parlamento Europeo e il Consiglio ed evidenzia le principali modifiche ed integrazioni introdotte, ai fini di una agevole lettura della nuova Direttiva.
Nel presentare la scheda ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Esposizioni ad amianto e direttiva 2023/2668: le attività a cui si applica
- Esposizioni ad amianto e direttiva 2023/2668: le regole da seguire
- Esposizioni ad amianto e direttiva 2023/2668: formazione e sorveglianza
Esposizioni ad amianto e direttiva 2023/2668: le attività a cui si applica
La scheda presenta, dunque, una sintesi dei principali contenuti della Direttiva 2023/2668.
Si segnala che la Direttiva europea specifica quali sono le “tre principali tipologie di esposizione:
- esposizione attiva per manipolazione in cantieri di bonifica;
- esposizione passiva che riguarda i lavoratori che operano nelle vicinanze di qualcuno che effettua manipolazione attiva o in edifici in cui sono presenti Mca degradati nella struttura;
- esposizione secondaria, che riguarda le persone che possono inalare fibre portate a casa da individui esposti professionalmente (tramite loro vestiti o capelli)”.
Si indica poi che la Direttiva “integra il Campo di applicazione rispetto alla versione precedente specificando che si applica a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’ esposizione all’amianto, durante il lavoro”.
La scheda evidenzia che per la prima volta è, dunque, prevista la sua applicazione anche a:
- lavori di ristrutturazione e demolizione di edifici costruiti prima del bando nazionale dell’amianto e relative proroghe;
- attività estrattiva, ovvero il settore delle cave di Pietre Verdi (estrazione e lavorazione lastre e manufatti) e dell’escavazione e movimentazione di Terre e Rocce da scavo che insistono su litologie contenenti amianto di origine naturale (es: tunnelling autostradali e ferroviari, riprofilazione dei versanti con Pietre Verdi, etc.);
- lotta antincendio ed alle emergenze, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro”.
Esposizioni ad amianto e direttiva 2023/2668: le regole da seguire
Inoltre – continua il factsheet DIT Inail del 2026 – la Direttiva prevede “altresì che:
- per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di Mca rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.
- I datori di lavoro devono individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto e relative proroghe.
- Quando vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati Mca non identificati prima dei lavori, in modo tale da sprigionare polvere di amianto, gli stessi devono cessare immediatamente; potranno proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
- Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, della gestione dei rifiuti, delle attività estrattive o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti professionalmente alla polvere proveniente dall’amianto o da Mca, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica comprende almeno una descrizione sintetica: a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti confinati; d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione e la data dell’ultima visita medica periodica; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare. In sintesi, la nuova notifica appare molto simile a quanto prevedeva il Piano di Lavoro amianto previsto dal d.lgs. 81/08 prima del recepimento di tale Direttiva europea.
- Vengano abbassati significativamente i limiti di esposizione occupazionale ad amianto. Nel dettaglio, essa prevede di ridurre il limite massimo di esposizione da 0,1 a 0,01 f/cm3, ovvero impone un limite dieci volte inferiore al precedente. Poiché è possibile misurare un valore limite pari a 0,01 fibre/cm³ tramite Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), non è necessario un periodo di transizione per l’attuazione di tale valore limite. Tuttavia, è fatto obbligo di misurare i livelli di amianto a partire dal 21 dicembre 2029 utilizzando la Microscopia Elettronica a Scansione o a Trasmissione (SEM o TEM), in quanto metodiche più sensibili rispetto alla MOCF. A partire dal 21 dicembre 2029 il valore limite rimarrà comunque pari a 0,01 fibre per cm3, ma sarà obbligatorio conteggiare anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurate in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Ciò porterà dunque ad includere nel conteggio anche le fibre ultrasottili non visibili con la MOCF, incrementando la possibilità di individuazione della presenza di amianto nei campioni.
- I lavoratori che sono o potrebbero essere esposti all’amianto indossino SEMPRE adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e seguano una formazione obbligatoria, in linea con specifici requisiti minimi di qualità.
- La formazione, compresa quella sui DPI di terza categoria e relativo addestramento all’uso, sia adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore ed ai compiti e metodi di lavoro specifici.
Esposizioni ad amianto e direttiva 2023/2668: formazione e sorveglianza
Infine la direttiva (UE) 2023/2668 richiede “altresì:
- che i lavoratori che effettuano attività di demolizione o di rimozione dell’amianto siano tenuti a ricevere anche una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.
- Le semplificazioni autorizzative ai lavori in presenza di amianto, nel caso di Esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDI) rimangano valide per quanto concerne le autorizzazioni a procedere, ma non si applicano per quanto concerne la registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei lavoratori. Si evidenzia che ciò comporterà che qualsiasi lavoratore che venga esposto ad amianto o Mca, anche nel caso di esposizione di debole intensità, debba SEMPRE essere sottoposto a sorveglianza medica ed inserito nel Registro degli Esposti. Ciò porterà ad un significativo incremento del numero di lavoratori esposti ad amianto consentendo in futuro, nel caso di insorgenza di malattie asbestocorrelate, una più agevole anamnesi lavorativa. Ciò potrà agevolare la pianificazione della sorveglianza sanitaria per tutti gli operatori del settore. La Direttiva, infatti, evidenzia che le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto sono importanti anche in funzione del proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione e dell’attività lavorativa.
- Gli Stati membri sono tenuti infine a tenere un registro di TUTTI i casi di malattie professionali correlate all’amianto diagnosticate e non più solo dei mesoteliomi. Pertanto, verranno inserite in tale Registro tutte le patologie asbesto-correlate indicate nella Direttiva, incrementando dunque, anche in questo caso, la dimensione e la rilevanza di tale Registro.
Si ricorda, infine, che queste nuove disposizioni stabilite dalla Direttiva Europea 2023/2668 sono state “recentemente recepite in Italia dal d.lgs. 213/2025 e sono già state inserite nel d.lgs. 81/08 modificando il relativo Titolo IX, Capo III. Pertanto, tutti gli operatori del settore e Datori di Lavoro sono tenuti a tener conto dei dettami ivi stabiliti”. E questo dovrebbe portare ad un notevole “incremento della tracciabilità di tutte le attività lavorative in presenza di amianto e delle tutele dei lavoratori del settore”.
Rimandiamo, in conclusione, al testo, senza valore giuridico, della versione aggiornata della Direttiva 2009/148/CE con evidenziate le modifiche introdotte nel 2023.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La Direttiva europea 2023/2668: la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto”, a cura di S. Malinconico, S. Bellagamba, F. Paglietti, P. De Simone (Inail Dit), factsheet edizione 2026 (formato PDF, 162 kB).
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