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L’obbligo del green pass nel lavoro pubblico e privato

L’obbligo del green pass nel lavoro pubblico e privato
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

17/09/2021

Le novità del nuovo decreto-legge in materia di estensione del green pass nel mondo del lavoro pubblico e privato. Le conseguenze dell’assenza del green pass, le regole per le piccole aziende e il prezzo dei test antigenici.

Roma, 17 Set – Dopo che il Senato ha dato il definitivo via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo la pubblicazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato un nuovo decreto legge sull’estensione del Green Pass nel mondo del lavoro pubblico e privato.

 

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, …

 

In relazione al notevole impatto che questa normativa - giustificata dalla necessità “garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2” - avrà sul mondo del lavoro, presentiamo alcune novità del decreto, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 21 settembre, e con riferimento a quanto riportato nel “ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre 2021”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Le novità per il lavoro pubblico e privato

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, che ha la qualità di sintetizzare in modo comprensibile i contenuti dei provvedimenti approvati, si sofferma sulle novità per il lavoro pubblico e privato.

 

Riguardo al lavoro pubblico si segnala che “è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche”. E l’obbligo “riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. L’obbligo “è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni”.

 

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde “sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate” e sono i datori di lavoro “a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni”.

 

Riguardo alle sanzioni riprendiamo alcune indicazioni dal decreto in Gazzetta Ufficiale.

Si prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, ‘nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati’.

 

Il Comunicato del CdM segnala che “per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.

Infine l’obbligo di Green Pass “vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi”.

 

Veniamo al lavoro privato.

 

Si indica che “sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato”: il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Dunque, come per il lavoro pubblico, il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro (nel decreto non si fa riferimento al lavoro agile o al telelavoro).

 

Il decreto prevede inoltre che il personale “se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass”.

 

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

 

Le conseguenze dell’assenza del green pass e le piccole aziende

Riportiamo qualche ulteriore indicazione in relazione all’art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) che l’art. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato) del nuovo DL indica dover essere aggiunto al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

 

Riguardo al lavoro privato il comma 1 dell’Art. 9-septies indica che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.

 

Riguardo alle conseguenze dell’assenza della certificazione verde si indica che (comma 6) i lavoratori, ‘nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato’.

 

Sempre il comma 7 riporta qualche variazione per le piccole aziende.

Si indica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, ‘dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021’.

 

Il prezzo dei test, gli uffici giudiziari e le attività culturali e sportive

Ricordiamo, infine, che il decreto-legge si sofferma anche su altri aspetti.

 

Ad esempio si parla, come era stato richiesto da più parti, di una riduzione del prezzo dei tamponi.

Come segnala il Comunicato del Consiglio dei Ministri il decreto “prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione”.

Riportiamo il testo del DL (Art. 4) comma 2: ‘al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, (…), per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate’.

 

La certificazione verde è richiesta anche negli uffici giudiziari (Art. 2 del DL).

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2’. Tuttavia al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

 

Il decreto-legge stabilisce poi alcune misure per il sostegno allo sport di base e anticipa una possibile futura revisione delle misure di distanziamento per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

 

Riportiamo, in conclusione, il contenuto dell’articolo 8 relativo alle disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Si indica che ‘entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative’.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

 

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

 


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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
18/09/2021 (12:00:10)
Tanto per chiarire ai colleghi CSE:

IL CONTROLLO DEL GREEN PASS DEL PERSONALE DI CANTIERE NON E' UN OBBLIGO A CARICO DEI CSE MA A CARICO DEI SINGOLI DATORI DI LAVORO.

Pensiamo a fare i coordinatori e non interpretare personaggi come quello del doganiere del celebre film di Benigni e Troisi: Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Quanti siete?

Autore: Paolo C.
11/10/2021 (11:08:57)
Buongiorno,
data la mancanza di linee guida, invece il Responsabile dei Lavori deve controllare il green pass?
Rispondi Autore: Michele Coluccia - likes: 0
07/10/2021 (06:31:25)
Il titolare di una agenzia formativa privata dotata di accreditamento regionale può/deve richiedere la esibizione del green pass anche agli allievi in formazione?

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