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Una direttiva passata quasi inosservata: la direttiva 2016/680

Una direttiva passata quasi inosservata: la direttiva 2016/680
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

24/02/2017

Pubblicata nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il regolamento generale sulla protezione dei dati, questa direttiva non ha destato tutta l’attenzione che merita. Vediamo di esaminarla, seppure in modo sintetico. Di Adalberto Biasiotti.


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Il titolo esatto della direttiva è il seguente:

DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

 

Questa direttiva ha delle finalità e degli obiettivi estremamente importanti e, per chiarire la sua importanza, è sufficiente rilevare come la estrema mobilità di cui hanno dato prova alcuni elementi terroristici, proprio alla fine del 2016, renda indispensabile un più intenso, corretto e rapido scambio di dati fra gli organi di polizia dell’unione europea.

La esigenza di garantire una libera circolazione dei dati personali che riguardano attività di prevenzione dei reati deve evidentemente essere conciliata con un quadro giuridico solido e più coerente in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’unione europea, affiancato da efficaci misure di attuazione.

 

La direttiva europea in questione, composta da ben 107 considerando, che raccomando sempre di leggere attentamente, si sviluppa i 64 articoli, suddivisi in varie parti appresso illustrate:

 

CAPO I Disposizioni generali

CAPO II Principi

CAPO III Diritti dell'interessato

CAPO IV Titolare del trattamento e responsabile del trattamento, a sua volta articolato in Sezione 1 Obblighi generali, Sezione 2 Sicurezza dei dati personali,  Sezione 3 Responsabile della protezione dei dati,

CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

CAPO VI Autorità di controllo indipendenti a sua volta articolato in Sezione 1 Indipendenza, Sezione 2 Competenza, compiti e poteri,

CAPO VII Cooperazione

CAPO VIII Ricorsi, responsabilità e sanzioni

CAPO IX Atti di esecuzione

CAPO X Disposizioni finali

 

Già leggendo i vari canti è facile riscontrare numerosi punti di contatto con il regolamento europeo, cui in effetti questa direttiva si rifà assorbente. Ad esempio il fatto che sia individuato un responsabile della protezione dei dati rispecchia la nuova impostazione data dagli organi legislativi dell’unione europea, che desiderano introdurre una figura terza, con poteri di controllo imparziale.

 

La condivisione dei dati e delle informazioni tra le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie dei diversi Paesi membri rappresenta – e l’argomento è di straordinaria attualità specie dopo i drammatici fatti di Parigi e Bruxelles – un irrinunciabile strumento per garantire la sicurezza nel vecchio continente. Condividere ed analizzare i dati personali dei quali le autorità dei diversi Paesi europei sono già singolarmente in possesso più che continuare a raccogliere ed ammassare quantità industriali di dati personali in silos verticali e nazionali. E’ così – lo si è sentito dire più volte e da più parti – all’indomani delle stragi terroristiche di Parigi e Bruxelles che l’intelligence europea dovrebbe rispondere alla minaccia terroristica, come ben ha fatto presente il forum della pubblica amministrazione.

Conciliare libertà di movimento dei dati a tutela della sicurezza di tutti cittadini europei con l’esigenza di proteggere tali dati, quando vengono affidati alle autorità giudiziarie di polizia, è l’obiettivo primario di questa direttiva.

 

Ricordo ai lettori che una direttiva deve essere recepita con un provvedimento legislativo nazionale e la data ultima perché venga emesso questo provvedimento è stata fissata al sei maggio 2018.

 

Ecco  gli obblighi che, entro il maggio del 2018, gli Stati membri dovranno far propri:

  • tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali;
  • garantire che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell'Unione o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

 

Per i motivi sopra illustrati, tutti i lettori, che in qualche modo saranno coinvolti nell’applicazione di questa direttiva, è bene studino con estrema attenzione il regolamento generale sulla protezione dei dati, perché vedranno che molte disposizioni di questa direttiva riprendono puntualmente quelle del regolamento europeo.

 

 

Adalberto Biasiotti

 

 

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

 

Vai alla BANCA DATI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 



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Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
24/02/2017 (08:36:00)
...probabilmente inosservata perché non è conveniente per nessuno...
Rispondi Autore: Luca Solari - likes: 0
24/02/2017 (11:19:40)
Gentile Sig. Biasiotti, leggo con molto ijteresse i suoi articoli, ma le chiedo: ci sono concrete opportunità di lavoro sugli argomenti di cui tratta? può consigliarmi società di consulenza o professionisti impegnati in questi settori?
Grazie in anticipo, cordiali saluti!

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