Un interessante provvedimento sul diritto di accesso ai dati personali
Un cittadino ha chiesto di esaminare i rimborsi spese di due dirigenti di un’azienda pubblica del Comune di Bristol. L’azienda ha rigettato la richiesta ed il cittadino si è rivolto all’autorità garante- ICO - Information Commissioner Office. Il provvedimento pubblicato è oltremodo interessante, in quanto mette in evidenza aspetti che sono applicabili anche in allargati contesti europei, ed afferenti ad una corretta impostazione del rapporto tra un cittadino ed una azienda pubblica.
Il documento allegato è oltremodo interessante, in quanto dà delle indicazioni preziose sulle modalità con cui il diritto di accesso ai dati personali di un soggetto deve essere governato, soprattutto quando il soggetto in questione è il dirigente di un’azienda pubblica.
Come regola generale, le aziende pubbliche, che sono finanziate con risorse della comunità, hanno un dovere di trasparenza decisamente superiore, rispetto a quello previsto per aziende private.
In particolare, nel Regno Unito vale il Freedom information act, vale a dire una legge che garantisce il libero accesso a dati di pubblico interesse.
Ciò non toglie che l’accesso a questi dati deve comunque essere assoggettato a controlli di varia natura, soprattutto quando i dati che potrebbero essere pubblicati potrebbero violare il sacrosanto diritto alla privacy dei propri dati personali, afferenti ai dirigenti in questione.
Ad esempio, se viene resa pubblica la ricevuta di un pranzo in un ristorante, per ragioni di lavoro, e in questa ricevuta sono anche elencati i piatti che il dirigente ha scelto nel menu, non vi è dubbio che ci si può trovare davanti ad una situazione molto delicata, perché dall’esame dei piatti potrebbero essere estratte valutazioni certamente non pertinenti ed eccessive, come ad esempio il fatto che il dirigente in questione sia vegetariano.
Parimenti, se al dirigente vengono rimborsati i costi per gli spostamenti con la propria automobile, non si comprende il motivo per cui dovrebbe essere resa pubblica la targa della sua automobile, dato personale che nulla a che fare con la copertura dei costi chilometrici. Tutt’al più, l’autorità garante britannica ha affermato che potrebbe essere opportuno indicare la cilindrata o la potenza dell’autovettura, per verificare se il rimborso chilometrico sia proporzionale alla classe della vettura.
Un altro argomento di estremo interesse, preso in considerazione in questo provvedimento, riguarda il fatto che un normale cittadino possa avere diritto ad accedere a questi dati. Le conclusioni della autorità garante britannica sono che, trattandosi di un’azienda pubblica, che utilizza risorse pubbliche, qualunque cittadino può avere diritto a prendere conoscenza delle modalità con cui il denaro, che egli versa le casse della comunità, viene utilizzato.
Da ciò si ricava il fatto che nulla impedisce che, per rispondere al quesito del cittadino, si possano mettere a disposizione documenti, opportunamente emendati in quelle porzioni, che il titolare del trattamento ritiene non rilevanti ai fini del soddisfacimento della richiesta del cittadino.
È un provvedimento che certamente può essere studiato attentamente anche dalle aziende pubbliche italiane, perché il diritto alla trasparenza nella gestione dei fondi pubblici sia correttamente temperato dall’altrettanto sacrosanto diritto alla tutela di aspetti della vita personale dei dirigenti d’azienda coinvolti.
Freedom of Information Act 2000 (FOIA) (pdf)
Adalberto Biasiotti
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