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Ricorsi al Garante per la privacy
Per presentare un ricorso al Garante per la privacy e' necessario attenersi ai requisiti formali dettati dall'articolo 18 del DPR 501/98.
Il mancato rispetto della procedura di presentazione rende il ricorso inammissibile. Tali procedure prevedono, ad esempio, che nel caso di delega, siano allegate al ricorso le firme autenticate del ricorrente e del rappresentante.
La questione e' stata ricordata dal Garante della privacy in merito al ricorso presentato da alcuni lavoratori che, avendo chiesto all'azienda di visionare le loro schede di valutazione professionale, non avevano ottenuto risposta.
Per la presentazione del ricorso i lavoratori avevano dato mandato al rappresentante sindacale.
Il ricorso tuttavia e' stato dichiarato inammissibile in quanto il rappresentante sindacale aveva regolarmente prodotto la propria firma autenticata e aveva allegato al ricorso la procura speciale, sulla quale, però, le firme dei lavoratori non risultavano autenticate. Questo fatto ha reso l'atto inammissibile.
Il mancato rispetto della procedura di presentazione rende il ricorso inammissibile. Tali procedure prevedono, ad esempio, che nel caso di delega, siano allegate al ricorso le firme autenticate del ricorrente e del rappresentante.
La questione e' stata ricordata dal Garante della privacy in merito al ricorso presentato da alcuni lavoratori che, avendo chiesto all'azienda di visionare le loro schede di valutazione professionale, non avevano ottenuto risposta.
Per la presentazione del ricorso i lavoratori avevano dato mandato al rappresentante sindacale.
Il ricorso tuttavia e' stato dichiarato inammissibile in quanto il rappresentante sindacale aveva regolarmente prodotto la propria firma autenticata e aveva allegato al ricorso la procura speciale, sulla quale, però, le firme dei lavoratori non risultavano autenticate. Questo fatto ha reso l'atto inammissibile.
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