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Militari in malattia e accessi alle caserme
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Con un provvedimento adottato nei confronti del Comando regionale di una forza di polizia il Garante ha vietato un illecito trattamento di informazioni sulla salute di alcuni militari. Al Comando è stato imposto di interrompere ogni operazione e di limitarsi alla sola conservazione dei dati.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo i ricorsi di alcuni sottufficiali che lamentavano una violazione della privacy ogni volta che, in licenza per malattia o in aspettativa, recandosi in caserma trovavano all’ingresso un elenco con i nomi di tutti i militari corredati dalle varie cause dell’assenza. In particolare, accanto ai nominativi dei militari temporaneamente assenti dal servizio che l’amministrazione comunica al responsabile che disciplina gli ingressi in caserma, compariva la dicitura “in convalescenza” o “in aspettativa”. Queste informazioni, anche senza l’indicazione di particolari patologie, sono in grado di rivelare lo stato di salute. Per lo scopo perseguito è sufficiente un elenco con i nominativi privo di altre indicazioni.
Dopo una prima istanza rivolta all’amministrazione nella quale si contestava la presenza di tali diciture che a parere dei sottufficiali costituiscono un illecito trattamento di dati sulla salute, insoddisfatti della risposta ricevuta, hanno presentato separati ricorsi al Garante. I militari non contestavano le misure di sicurezza, ma si opponevano al tipo di procedura adottata dall’amministrazione ritenuta lesiva della privacy chiedendone l’interruzione.
Il Garante ha dato loro ragione e ha, dunque, disposto l’interruzione del trattamento illegittimo dei dati. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comando regionale, infatti, l’indicazione del dato relativo all’assenza per “convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili dal momento che questa informazione è come detto in grado di rivelare lo stato di salute del dipendente e non risulta, peraltro, indispensabile.
Con l’introduzione del nuovo Codice i soggetti pubblici per svolgere attività istituzionali devono rispettare il principio di necessità: devono, cioè, impiegare solo dati indispensabili, riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali ed identificativi quando le finalità perseguite possono essere altrimenti raggiunte, come nel caso in esame.
Per disciplinare l’ingresso dei militari che si assentano dal servizio è sufficiente indicare solo i loro nomi, senza menzionare espressamente la ragione di tale assenza attinente allo stato di salute.
Ed anche se l’amministrazione non ha ancora adottato un regolamento in cui specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, le finalità perseguite, essa deve comunque attenersi a tale principio, altrimenti il trattamento è illecito.
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Con un provvedimento adottato nei confronti del Comando regionale di una forza di polizia il Garante ha vietato un illecito trattamento di informazioni sulla salute di alcuni militari. Al Comando è stato imposto di interrompere ogni operazione e di limitarsi alla sola conservazione dei dati.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo i ricorsi di alcuni sottufficiali che lamentavano una violazione della privacy ogni volta che, in licenza per malattia o in aspettativa, recandosi in caserma trovavano all’ingresso un elenco con i nomi di tutti i militari corredati dalle varie cause dell’assenza. In particolare, accanto ai nominativi dei militari temporaneamente assenti dal servizio che l’amministrazione comunica al responsabile che disciplina gli ingressi in caserma, compariva la dicitura “in convalescenza” o “in aspettativa”. Queste informazioni, anche senza l’indicazione di particolari patologie, sono in grado di rivelare lo stato di salute. Per lo scopo perseguito è sufficiente un elenco con i nominativi privo di altre indicazioni.
Dopo una prima istanza rivolta all’amministrazione nella quale si contestava la presenza di tali diciture che a parere dei sottufficiali costituiscono un illecito trattamento di dati sulla salute, insoddisfatti della risposta ricevuta, hanno presentato separati ricorsi al Garante. I militari non contestavano le misure di sicurezza, ma si opponevano al tipo di procedura adottata dall’amministrazione ritenuta lesiva della privacy chiedendone l’interruzione.
Il Garante ha dato loro ragione e ha, dunque, disposto l’interruzione del trattamento illegittimo dei dati. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comando regionale, infatti, l’indicazione del dato relativo all’assenza per “convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili dal momento che questa informazione è come detto in grado di rivelare lo stato di salute del dipendente e non risulta, peraltro, indispensabile.
Con l’introduzione del nuovo Codice i soggetti pubblici per svolgere attività istituzionali devono rispettare il principio di necessità: devono, cioè, impiegare solo dati indispensabili, riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali ed identificativi quando le finalità perseguite possono essere altrimenti raggiunte, come nel caso in esame.
Per disciplinare l’ingresso dei militari che si assentano dal servizio è sufficiente indicare solo i loro nomi, senza menzionare espressamente la ragione di tale assenza attinente allo stato di salute.
Ed anche se l’amministrazione non ha ancora adottato un regolamento in cui specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, le finalità perseguite, essa deve comunque attenersi a tale principio, altrimenti il trattamento è illecito.
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