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I banditi ne sanno una più del diavolo, ma anche i datori di lavoro non scherzano!

I banditi ne sanno una più del diavolo, ma anche i datori di lavoro non scherzano!
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

22/04/2024

Il garante inglese per la protezione dei dati personali ha sanzionato una azienda per un uso non appropriato di applicativi di riconoscimento biometrico. Questa specifica modalità di uso dell’applicativo è veramente sorprendente.

 

La azienda sanzionata è un fornitore di servizi al pubblico, che occupa più di 2000 dipendenti ed offre servizi da 38 postazioni, distribuite sul territorio del Regno Unito.

 

I dipendenti vengono retribuiti in funzione del tempo trascorso davanti alle posizioni computerizzate, che permettono di tenere i rapporti con il pubblico.

 

Qualche perplessità era già nata per il fatto che il titolare del trattamento ha chiesto a tutti i dipendenti di attivare la stazione di lavoro, grazie al riconoscimento biometrico dell’impronta digitale. Anche in Italia questo tipo di controllo dell’accesso è frequente, ma la nostra autorità garante più volte ha fatto presente che la potenziale invasività di questa tecnica di accesso fa sì che essa debba essere limitata solo ad applicazioni ad alto rischio. In tutti gli altri casi, essa può essere utilizzata solo a condizione che al dipendente venga offerta anche una alternativa meno invasiva di attivazione della postazione.

 

Ma ancora più interessante è l’utilizzo degli applicativi di riconoscimento facciale, che viene caricato sulle postazioni di lavoro dei dipendenti.


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Con questo applicativo, il titolare del trattamento vuole accertarsi del fatto che l’operatore, che si è inizialmente registrato con la lettura dell’impronta digitale, stia effettivamente davanti allo schermo e interagisca con le controparti, che chiedono di accedere a questo pubblico servizio.

 

Evidentemente sono consentite delle temporanee assenze del dipendente, ad esempio per esigenze fisiologiche, ma l’applicativo tiene conto di queste assenze ed alla fine lo stipendio non viene calcolato solo sulla base dell’orario di registrazione della postazione di lavoro e dell’ora della dismissione, ma tiene conto anche del tempo, durante il quale il volto del dipendente viene catturato dall’applicativo.

 

Il Garante ha ritenuto questo approccio eccessivamente invasivo ed ha applicato una significativa sanzione.

 

Il bollettino mensile dell’autorità Garante ha dato notizia di questa sanzione, in occasione della pubblicazione di un preziosissimo manualetto, che illustra in dettaglio tutte le modalità, complete di pregi e limiti, di utilizzo di applicativi biometrici, in particolare di riconoscimento facciale.

 

Ai lettori, che potrebbero far presente che oggi il Regno Unito non fa più parte dell’Europa, e quindi le indicazioni che vengono da questo paese, in materia di protezione dei dati personali, potrebbero non essere armonizzate con quelle in vigore dell’unione europea, mi permetto di rispondere facendo presente che, almeno fino ad oggi, l’approccio pragmatico, tipico delle popolazioni britanniche, ha fatto sì che molti altri documenti, pubblicate dallo ICO - information Commissioner Office, siano stati recepiti anche in Europa.

 

Questo documento fa seguito ad un precedente documento, che prendeva proprio in considerazione le cautele da prendere nell’utilizzare tecniche di varia natura per monitorare il comportamento dei dipendenti.

 

Vedi allegato(pdf)

 

 

Adalberto Biasotti





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