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Gli archivi di Carabinieri e Polizia devono contenere solo dati esatti ed aggiornati
Informazioni ''abbandonate'' negli archivi, senza che nessuno si preoccupi di verificarne periodicamente la correttezza e che possono divenire un serio problema per gli interessati.
Storie lasciate incomplete, delle quali è conservato solo l'incipit…
Ne ha fatto esperienza un cittadino, bollato come persona di ''cattiva condotta morale e civile'' a causa dell'inesattezza dei dati custoditi negli archivi di Polizia e Carabinieri.
L'uomo si è rivolto al Garante della privacy lamentando che, presso il Tribunale dove aveva presentato domanda per essere iscritto nell'albo dei consulenti tecnici erano pervenute, richieste dal Presidente dell'ufficio giudiziario, alcune comunicazioni di una stazione dei carabinieri e della questura dove si faceva riferimento a denunce sporte nei suoi confronti, prive di riferimento temporale e di un loro eventuale esito.
Inoltre lamentava il fatto che nell'informativa dei carabinieri era riportata una valutazione sulla sua persona definita di ''cattiva condotta morale e civile'', che l'interessato stesso riteneva dannosa per la propria reputazione e per l'attività professionale svolta.
Gli accertamenti svolti dal Garante hanno rilevato che ''i dati personali dell'aspirante consulente non sono stati trattati nell'integrale rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy sull'aggiornamento, la completezza e l'integrazione delle informazioni personali. Le informazioni fornite da questura e carabinieri al Tribunale, infatti, sono risultate in parte inesatte e in parte non aggiornate.''
Ad esempio negli archivi non era stato riportato che uno dei provvedimenti segnalati era stato definito con una sentenza di assoluzione per ''non aver commesso il fatto''; una delle denunce menzionate era invece riferita ad un omonimo.
Il Garante ha ritenuto anche che il giudizio espresso sulla persona, considerato di 'cattiva condotta morale e civile', non era, nel caso in questione, formulato in modo del tutto corretto.
L'esame del caso è stata occasione per il Garante di richiamare al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
L'autorità ha ricordato che ''gli uffici di polizia, come ogni altro soggetto pubblico o privato cui si applica la legge 675, devono trattare dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle proprie finalità istituzionali.''
''Uffici e comandi di polizia devono verificare periodicamente che i dati contenuti nei loro archivi, specie di quelli cartacei, siano esatti ed aggiornati. Devono, se necessario, modificare, integrare o cancellare i dati in loro possesso sulla base dei diversi esiti processuali, anche su eventuale segnalazione degli stessi interessati.''
I dati, inoltre, devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.
Storie lasciate incomplete, delle quali è conservato solo l'incipit…
Ne ha fatto esperienza un cittadino, bollato come persona di ''cattiva condotta morale e civile'' a causa dell'inesattezza dei dati custoditi negli archivi di Polizia e Carabinieri.
L'uomo si è rivolto al Garante della privacy lamentando che, presso il Tribunale dove aveva presentato domanda per essere iscritto nell'albo dei consulenti tecnici erano pervenute, richieste dal Presidente dell'ufficio giudiziario, alcune comunicazioni di una stazione dei carabinieri e della questura dove si faceva riferimento a denunce sporte nei suoi confronti, prive di riferimento temporale e di un loro eventuale esito.
Inoltre lamentava il fatto che nell'informativa dei carabinieri era riportata una valutazione sulla sua persona definita di ''cattiva condotta morale e civile'', che l'interessato stesso riteneva dannosa per la propria reputazione e per l'attività professionale svolta.
Gli accertamenti svolti dal Garante hanno rilevato che ''i dati personali dell'aspirante consulente non sono stati trattati nell'integrale rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy sull'aggiornamento, la completezza e l'integrazione delle informazioni personali. Le informazioni fornite da questura e carabinieri al Tribunale, infatti, sono risultate in parte inesatte e in parte non aggiornate.''
Ad esempio negli archivi non era stato riportato che uno dei provvedimenti segnalati era stato definito con una sentenza di assoluzione per ''non aver commesso il fatto''; una delle denunce menzionate era invece riferita ad un omonimo.
Il Garante ha ritenuto anche che il giudizio espresso sulla persona, considerato di 'cattiva condotta morale e civile', non era, nel caso in questione, formulato in modo del tutto corretto.
L'esame del caso è stata occasione per il Garante di richiamare al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
L'autorità ha ricordato che ''gli uffici di polizia, come ogni altro soggetto pubblico o privato cui si applica la legge 675, devono trattare dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle proprie finalità istituzionali.''
''Uffici e comandi di polizia devono verificare periodicamente che i dati contenuti nei loro archivi, specie di quelli cartacei, siano esatti ed aggiornati. Devono, se necessario, modificare, integrare o cancellare i dati in loro possesso sulla base dei diversi esiti processuali, anche su eventuale segnalazione degli stessi interessati.''
I dati, inoltre, devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.
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