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Archivi e privacy
Tutele per i dati personali contenuti negli archivi informatici del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione, ma anche maggiori tutele per gli utenti che per motivi professionali o di studio li consultano in via telematica.
Questi, secondo il Garante della privacy, i requisiti che non possono mancare nel regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso al servizio di informatica giuridica del CED, per gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali.
I principi sono stati indicati dall’Autorità in un parere, riportato nella newsletter settimanale, inviato al Ministero della giustizia riguardo alla predisposizione di tale regolamento.
In merito al primo aspetto è necessario prevedere misure che assicurino un uso legittimo dei dati personali consultati nelle banche dati da parte degli utenti del Ced, in particolare nei casi di consultazione di provvedimenti giudiziari che riportano generalità delle parti e dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile.
La legge sulla privacy prevede che i dati consultabili attraverso l’accesso al Ced posano essere utilizzati dagli utenti per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario o professionale, di studio o per eventuali statistiche.
In mancanza di una specifica previsione e di una previa informativa agli interessati non possono essere utilizzati per altre finalità indebite, quali, ad esempio, il monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che miri alla “profilazione” del comportamento del singolo imputato o magistrato o la valutazione a fini disciplinari della produttività dell’organo decidente.
Per quanto riguarda poi la tutela di chi per motivi professionali o di studio consulta i dati del Ced per via telematica, il “tracciamento” delle operazioni di accesso e consultazione degli archivi informatici da parte del Centro è legittimo solo per esigenze di sicurezza del sistema.
Tali dati non possono essere utilizzati per monitorare l’accesso di utenti identificabili e il contenuto delle singole operazioni di consultazione.
Questi, secondo il Garante della privacy, i requisiti che non possono mancare nel regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso al servizio di informatica giuridica del CED, per gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali.
I principi sono stati indicati dall’Autorità in un parere, riportato nella newsletter settimanale, inviato al Ministero della giustizia riguardo alla predisposizione di tale regolamento.
In merito al primo aspetto è necessario prevedere misure che assicurino un uso legittimo dei dati personali consultati nelle banche dati da parte degli utenti del Ced, in particolare nei casi di consultazione di provvedimenti giudiziari che riportano generalità delle parti e dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile.
La legge sulla privacy prevede che i dati consultabili attraverso l’accesso al Ced posano essere utilizzati dagli utenti per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario o professionale, di studio o per eventuali statistiche.
In mancanza di una specifica previsione e di una previa informativa agli interessati non possono essere utilizzati per altre finalità indebite, quali, ad esempio, il monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che miri alla “profilazione” del comportamento del singolo imputato o magistrato o la valutazione a fini disciplinari della produttività dell’organo decidente.
Per quanto riguarda poi la tutela di chi per motivi professionali o di studio consulta i dati del Ced per via telematica, il “tracciamento” delle operazioni di accesso e consultazione degli archivi informatici da parte del Centro è legittimo solo per esigenze di sicurezza del sistema.
Tali dati non possono essere utilizzati per monitorare l’accesso di utenti identificabili e il contenuto delle singole operazioni di consultazione.
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