Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende

Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Primo Soccorso

05/11/2018

Un documento Inail si sofferma sul sistema di primo soccorso in azienda. Focus sull’importanza della valutazione dei rischi e sulla classificazione aziendale da cui dipendono le attrezzature di primo soccorso e la formazione degli addetti.


Roma, 5 Nov – Se il primo soccorso aziendale deve essere inteso come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni, “anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire”.

 

A sottolinearlo e a soffermarsi sull’organizzazione aziendale del primo soccorso è il recente documento “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, elaborato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’ Inail. Un documento che si propone come strumento didattico a “supporto sia dei lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia per i formatori”.

 

Valutazione e organizzazione aziendale del primo soccorso

Il documento, realizzato da Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dimeila), si sofferma sull’importanza di utilizzare il documento di valutazione del rischio.


Pubblicità
Primo Soccorso - Aziende gruppo A, B e C
Formazione sul primo soccorso per aziende dei gruppi A, B e C (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 45 D.M. 15 luglio 2003, n. 388)
 

Infatti gli autori indicano che quando si organizza un piano di primo soccorso “è necessario tenere conto di:

  • tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda. Questo aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso;
  • luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso. Tale aspetto è importante per organizzare l’arrivo dei soccorsi avanzati e le modalità di attivazioni dei medesimi;
  • qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori”.

 

Normativa e differenziazione degli obblighi aziendali

Si ricorda che “le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal d.m. salute 388/2003, così suddiviso:

  • art. 1: classificazione delle aziende;
  • art. 2: organizzazione del primo soccorso;
  • art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
  • art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso”. 

 

In particolare le aziende, ovvero le unità produttive, sono classificate in tre gruppi (A, B e C).

E se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, “il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato”.

Nel caso invece in cui l’azienda appartenga al gruppo A, “il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso”.

 

Abbiamo visto, con riferimento al DM 388/2003, che dalla classificazione aziendale dipendono poi sia le attrezzature da collocare in azienda che le ore di formazione degli addetti.

Inoltre “il datore di lavoro in base ai rischi specifici, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso (art. 4 d.m. salute 388/2003)”.

 

La classificazione delle aziende per il primo soccorso

Riprendiamo, in conclusione, le indicazioni sulla classificazione tratte dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.

 

Nell’articolo 1 (Classificazione delle aziende) le aziende ‘ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi’.

 

Riprendiamo da una tabella del documento Inail la classificazione dei gruppi con riferimento anche alle ore di formazione e le attrezzature da collocare in azienda.

 

Partiamo dal Gruppo A:

  • “Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura”.

Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo A:

  • “Ore di formazione: 16
  • Ore di retraining: 6 da effettuarsi ogni 3 anni
  • Attrezzatura: cassetta di primo soccorso”.

 

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”:

  • “Ore di formazione: 12
  • Ore di retraining: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
  • Attrezzatura: cassetta di primo soccorso”.

 

Riportiamo le indicazioni su formazione e attrezzature anche per il Gruppo C, cioè per le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A:

  • “Ore di formazione: 12
  • Ore di retraining: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
  • Attrezzatura: pacchetto di medicazione”.

 

Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori informazioni sul primo soccorso, sulle attrezzature necessarie, sulla formazione degli addetti e l’informazione dei lavoratori.

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), coordinamento scientifico di Bruno Papaleo, edizione 2018 (formato PDF, 23,06 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’organizzazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro”.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul primo soccorso



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: gianluca cappelli - likes: 0
05/11/2018 (10:45:51)
volevo porre una questione inerente la classificazione del personale del pubblico impiego (in particolare dipendenti comunali), chi lavora negli uffici rientra nella classe B ma i manutentori, polizia stradini etc vanno in classe A ? non vi sono statistiche inail in quanto i dipendenti statali non vi sono iscritti se non erro
Rispondi Autore: Silvio Sola - likes: 0
11/03/2021 (22:21:52)
Un azienda di trasporti persone su autobus di linea urbana, per quanto riguarda la formazione del personale addetto al primo soccorso risponde al modulo A pur non avendo evidenze di appartenere ad una categoria di rischio rilevante, se non per l'unico indicatore che lo riporta in questa categoria perché supera di poco il valore 4 perché cade nella categoria TRASPORTI che comprende tutti i trasporti, pur non avendo indici di infortunio elevati, anzi gli indici sono bassissimi.
La domanda che vi pongo é se è corretto inserire nella categoria A quest'Azienda? In attesa di vostro gradito riscontro colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti
Silvio Sola
Rispondi Autore: Silvia Molino - likes: 0
21/06/2024 (10:34:52)
Un'azienda classificata per il primo soccorso nel gruppo B, adesso passa al gruppo A: come si deve procedere per l'aggiornamento del personale addetto alle emergenze? Si fa fare un integrazione (ipotizzo quanto meno 6 ore ovvero l'aggiornamento del gruppo A) oppure si fa rifare il corso base? E se si fa fare l'integrazione, l'aggiornamento triennale partirà poi dalla data dell'integrazione? Grazie.
Rispondi Autore: Michele - likes: 0
12/11/2024 (12:50:06)
Buongiorno,
Per una ASD che svolge pratica yoga, la valutazione se ricade in gruppo B o C è sempre relativa ai soli lavoratori? Ossia indipendentemente dal numero di allievi presenti a lezione se una ASD ha solo due tecnici sportivi con contratto co.co.co. e nessun altro contratto di lavoro retribuito ricade nel gruppo C? E' quindi sufficiente il Pacchetto di Medicazione per aziende di gruppo C? Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!