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Designare e formare gli addetti alle misure di primo soccorso

Designare e formare gli addetti alle misure di primo soccorso
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Primo Soccorso

22/09/2016

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sulla designazione e formazione degli addetti alle misure di primo soccorso e sulle attrezzature necessarie nelle aziende.


Milano, 22 Set – Il  Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) indica che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (...) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di  gestione dell’emergenza.

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Cassetta di primo soccorso FarmaStar
Cassetta di primo soccorso FarmaStar con contenuto previsto per aziende dei Gruppi A e B (oltre 2 dipendenti)

Per fare il punto degli obblighi inerenti la designazione degli addetti alle misure di emergenza, torniamo a sfogliare il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” in cui l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e i vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA) analizzano la normativa in materia di salute e sicurezza offrendo un utile strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.
 
Se in un precedente articolo di presentazione del documento ci siamo soffermati sugli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, oggi focalizziamo l’attenzione sugli addetti alle misure di primo soccorso.
 
Presentiamo innanzitutto gli obblighi del Datore di Lavoro:
- il Datore di Lavoro, “tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45 D.Lgs. 81/08);
- il Datore di Lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti  (art. 43 D.Lgs. 81/08)”.
 
Inoltre nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il Datore di Lavoro “deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (art. 2 D.M. 15 luglio 2003)”.
 
Ricordiamo che è lo stesso Decreto 15 luglio 2003, n. 388 - relativo al “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” – a classificare le Aziende e Unità produttive in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C), sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.
 
Il documento dell’OPRA Lombardia ricorda poi che, con riferimento sempre all’art. 2 D.M. 15 luglio 2003, “nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il Datore di Lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale”.
 
E tra gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, va segnalato anche quello “riguardante le attività aventi lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva; in questi casi il Datore di Lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
 
Inoltre ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione” e devono essere formati.
 
Si ricorda che il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 indica i “contenuti minimi della formazione per gli addetti aziendali all’attuazione delle misure di pronto soccorso. La formazione deve contenere sia aspetti teorici che pratici. La parte attenente le capacità di intervento pratico dovrà essere ripetuta con cadenza almeno triennale”.
 
Riportiamo, per completezza, l’intero articolo Art. 3 (Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso) del D.M. 15 luglio 2003 n. 388. Ricordiamo che il decreto fa riferimento alla normativa su sicurezza e salute vigente nel 2003, il D.Lgs. 626/1994:
 
Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso  
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.   626,   sono   formati  con  istruzione  teorica  e  pratica  per l'attuazione   delle   misure  di  primo  intervento  interno  e  per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La  formazione  dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del  Servizio  Sanitario  Nazionale. Nello  svolgimento  della parte pratica   della   formazione   il   medico   può   avvalersi   della collaborazione  di  personale  infermieristico  o  di altro personale specializzato.
3.  Per  le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi  minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che  fa  parte  del  presente  decreto  e  devono  prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4.  Per  le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti  ed  i  tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5.  Sono  validi  i  corsi  di formazione per gli addetti al pronto soccorso  ultimati  entro  la  data di entrata in vigore del presente decreto.  La  formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza  triennale  almeno  per  quanto  attiene  alla  capacità  di intervento pratico.
 
E sul tema della formazione ricordiamo che è intervenuta anche la Commissione per gli interpelli (prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008) con l’ Interpello n. 2/2012 del 15 novembre 2012.
 
In conclusione segnaliamo le novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
 
Il D.Lgs. 151/2015, che ha introdotto semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure e degli adempimenti, prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, venga consentito anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori (restano in vigore i limiti fissati nell’Allegato II e richiamati dal comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. 81/2008).
 
 
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 

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