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Incendi e attività ricettive: la normativa applicabile per la prevenzione

Incendi e attività ricettive: la normativa applicabile per la prevenzione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

11/03/2024

Un documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle le attività ricettive turistico - alberghiere. Il DM 9 aprile 1994, il DM 9 agosto 2016 e la regola tecnica verticale V.5.

Roma, 11 Mar – Il documento Inail “ Prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi”, nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si sofferma sulla progettazione della sicurezza antincendio per le attività ricettive turistico – alberghiere.

 

Nel primo articolo di presentazione del documento abbiamo ricordato che se con il d.m. 12 aprile 2019 viene eliminato, per molte attività, il cosiddetto ‘doppio binario’ (possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice di prevenzione incendi e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo), tale ‘doppio binario’ permane “esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse”.

 

E per la “progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto”, è ancora possibile “seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6 ottobre 2003);
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.: V.5 ‘Attività ricettive turistico – alberghiere’”.

 

Ci soffermiamo oggi proprio su queste due possibilità/normative con riferimento ai seguenti argomenti:


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Le attività ricettive, la prevenzione incendi e il DM 9 aprile 1994

Si ricorda che il DM 9 aprile 1994 e s.m.i. “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere” è “entrato in vigore il 20 maggio 1994” ed è stato soggetto ad alcune “modifiche nel corso degli anni successivi”.

 

Il decreto, che tratta la prevenzione incendi nelle attività ricettive, riguarda più in dettaglio:

  • disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto:
    • parte prima - attività di nuova costruzione
    • parte seconda - attività esistenti
  • disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto;
  • rifugi alpini”.

 

E le disposizioni del decreto “si applicano agli edifici ed ai locali, esistenti e di nuova costruzione, di seguito indicati (art. 1 del Titolo I):

  1. alberghi;
  2. motel;
  3. villaggi-albergo;
  4. villaggi turistici;
  5. esercizi di affittacamere;
  6. case e appartamenti per vacanze;
  7. alloggi agroturistici;
  8. ostelli per la gioventù;
  9. residenze turistico-alberghiere;
  10. rifugi alpini”.

 

Queste attività – “in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell’edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare”, si distinguono poi in (art. 3 del Titolo I):

  1. attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
  2. attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.

E ai rifugi alpini “si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV”.

 

La regola tecnica verticale V.5: DM 9 agosto 2016 e classificazione

Veniamo alla Regola Tecnica Verticale V.5.

 

Si segnala, a questo proposito, che il DM 9 agosto 2016 e s.m.i. “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere” (come modificato anche dal d.m. 14 febbraio 2020 e d.m. 6 aprile 2020), costituisce la regola tecnica verticale (RTV) di prevenzione incendi “per tali attività con oltre 25 posti letto (par. V.5.1)”.

 

Nelle note del documento si indica che in conformità all’impostazione valida per tutte le attività per le quali è possibile applicare il Codice di prevenzione Incendi, “la V.5 si applica alle attività ricettive turistico-alberghiere soggette agli adempimenti di cui al d.p.r. 151/2011 e, quindi, solamente a quelle con oltre 25 posti letto. Per le attività non ricadenti nel campo di applicazione, il documento potrà in ogni caso essere assunto quale riferimento per la progettazione”.

 

La RTV V.5 costituisce, dunque, “aggiornamento e integrazione” del Codice di prevenzione incendi.

 

Si ricorda che la V.5 prevede, al par. V.5.2, “le seguenti classificazioni:

  • in relazione al numero dei posti letto:
    • PA: 25 < p ≤ 50;
    • PB: 50 < p ≤ 100;
    • PC: 100 < p ≤ 500;
    • PD: 500 < p ≤ 1000;
    • PE: p > 1000.
  • in relazione alla massima quota dei piani h:
    • HA: h ≤ 12 m;
    • HB: 12 m < h ≤ 24 m;
    • HC: 24 m < h ≤ 32 m;
    • HD: 32 m < h ≤ 54 m;
    • HE: h > 54 m”.

 

Mentre le aree dell’attività “sono classificate come segue:

  • TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
  • TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio;
  • TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  • TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
  • TO: locali con affollamento > 100 persone” (ad esempio: “sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione”, …);
  • TK: “locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
  • TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio” (“ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche, …”);
  • TZ: altre aree”.

E sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) “almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere”.

 

La regola tecnica verticale V.5: valutazione del rischio e strategia antincendio

Sempre riguardo alla RTV V.5 del Codice di prevenzione incendi si indica che al par. V.5.3 il decreto specifica, in merito alla valutazione del rischio di incendio, che “la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.3”.

 

Mentre al par. V.5.4 “il decreto specifica, in merito alla strategia antincendio, che debbono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO” – regola tecnica orizzontale -  “attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti”, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle “soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO”.

Debbono poi essere applicate le “prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti”.

 

Inoltre “per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione”. E per tali attività, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, “devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al par. V.5.5”.       

 

Prendiamo dal documento, a titolo esemplificativo, alcune delle tante tabelle presenti, in questo caso relativamente al controllo dell’incendio (V.5.4.6) e ai parametri per la rete idranti e gli impianti sprinkler:

 

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che, sempre in relazione alla RTV V.5 del Codice di prevenzione incendi, si sofferma, in particolare, su:  

  • Reazione al fuoco (V.5.4.1);
  • Resistenza al fuoco (V.5.4.2);
  • Compartimentazione (V.5.4.3);
  • Esodo (V.5.4.4);
  • Gestione della sicurezza antincendio (V.5.4.5);
  • Controllo dell’incendio (V.5.4.6);
  • Rivelazione ed allarme (V.5.4.7);
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (V.5.4.8).

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Roberta Lala, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Mauro Galvan e Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) – Collana Ricerche - edizione 2023 (formato PDF, 14.27 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi per attività ricettive turistico - alberghiere: RTV V.5”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Testo coordinato del D.M. 9 aprile 1994 con il D.M. 6 ottobre 2003 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico- alberghiere.

 

Ministero dell'Interno - Decreto 9 agosto 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico ‐ alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 


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