
La prevenzione incendi negli edifici tutelati e la RTV V.12

Roma, 23 Mag – “Il patrimonio immobiliare di edifici tutelati nel nostro Paese è vastissimo. Per questo, sin dai primi provvedimenti normativi in materia di prevenzione incendi, è stata prestata particolare attenzione all'individuazione di criteri progettuali compatibili con gli edifici tutelati, che si sono affinati nel corso degli anni fino a raggiungere l'attuale quadro normativo”.
A presentare brevemente in questi termini il tema della prevenzione incendi e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico in Italia è il nuovo documento Inail “Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi”. Un documento che è il risultato, come tanti altri pubblicati in questi anni, della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2025/2027.
Riguardo alle Regole tecniche verticali (RTV) ricordiamo che dopo l’emanazione del Codice di prevenzione incendi, ( Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha implementato la Sezione V del Codice con varie regole tecniche verticali “mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo” e “sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale” a quello basato sulla metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.
Il documento - pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli, Andrea Marino, Paolo Iannelli, Caterina Rubino, Marco Di Felice e Vincenzo Cascioli – oltre a presentare il tema della prevenzione incendi negli edifici tutelati e delle indicazioni normative affronta anche la ristrutturazione di un ufficio aperto al pubblico (edificio sottoposto a tutela), secondo la RTV V.12, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice di prevenzione Incendi.
Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- L’evoluzione normativa e il ricorso alle deroghe
- Gli edifici tutelati e la regola tecnica verticale V.12
- L’indice del documento Inail
L’evoluzione normativa e il ricorso alle deroghe
Il documento segnala che le prime indicazioni di prevenzione incendi relative ad edifici tutelati come i musei risalgono al 1942, con il Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564, e che “successivamente, la prevenzione incendi nelle attività presenti negli edifici tutelati è stata oggetto di due provvedimenti normativi specifici” (due regolamenti tuttora vigenti):
- d.m. 20 maggio 1992, n. 569, "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre",
- d.p.r. 30 giugno 1995, n. 418, "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storicoartistico destinati a biblioteche ed archivi".
I regolamenti “dettano una serie di prescrizioni non sempre attuabili, in quanto contrastano con i vincoli connessi alla tutela del bene stesso; da qui, la necessità di ricorrere frequentemente a deroghe”.
Si segnala poi che il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, apportato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, “ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’attività 72 gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati ad attività aperte al pubblico”. E rispetto a tutte le altre attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, “l'attività 72 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 ha una connotazione unica, collegando l'attività svolta alla protezione del bene tutelato”.
Riguardo alla vulnerabilità antincendio, si indica che:
- “la progettazione in edifici storici, spesso caratterizzati da incertezze nel comportamento strutturale, dalla mancanza di compartimentazioni e da elevati carichi di incendio, non permette di adeguarsi ai requisiti di resistenza e reazione al fuoco previsti nelle norme prescrittive, né è semplice realizzare sistemi impiantistici di controllo dell'incendio”;
- “altrettanto complesso risulta predisporre un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato, che deve rispondere a limiti dimensionali ben precisi, derogabili unicamente con la riduzione dell'affollamento”.
A questo proposito l'utilizzo delle deroghe alle norme tecniche prescrittive “permette di evitare l'integrale applicazione delle normative di sicurezza antincendio agli edifici tutelati, promuovendo l'individuazione e l'applicazione di misure di sicurezza equivalenti. In questo modo, è possibile fornire ai progettisti lo strumento per individuare soluzioni progettuali, anche di tipo gestionale, compatibili con la tutela del bene culturale, agevolando in tal modo l'iter di autorizzazione delle Soprintendenze e, in definitiva, la fruizione del bene stesso”. Tuttavia, in questi casi, è necessario “individuare misure di sicurezza equivalenti, in applicazione dei citati decreti 569 e 418, che sostituiscano quelle che sarebbero state eccessivamente invasive e avrebbero alterato la fisionomia degli edifici tutelati, o ancora, non sarebbero compatibili con la conservazione dei beni presenti”. Si ricorda anche che “il ricorso all'istituto della deroga comporta maggiori oneri e tempi più lunghi per l'istruttoria di valutazione del progetto da parte dei VV.F.”.
Gli edifici tutelati e la regola tecnica verticale V.12
Il documento si sofferma poi, sempre nell’ambito del Codice di prevenzione incendi, sulla RTV V.12, d.m. 14 ottobre 2021, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Regola tecnica che “completa la trattazione delle attività 72” abbinandosi al d.m. 10 luglio 2020 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (RTV V.10).
Si indica che, a differenza della RTV V.10, “che può essere applicata in alternativa alle specifiche RT tradizionali” (d.m. 20 maggio 1992, n. 569 e d.p.r. 30 giugno 1995, n. 418), la RTV V.12 “raffigura un’assoluta novità, trattando aspetti di tutela dell’edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione e fruizione di beni o servizi non strettamente riconducibili alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale in essi contenuto, ma costituenti attività soggette ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151”.
Conseguentemente – continuano gli autori – “la V.12 non rappresenta un’alternativa ad alcuna RT tradizionale pre Codice, perseguendo uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamato al punto 1 del par. G.2.5” del Codice.
L'approccio prestazionale della RTV V.12 supera le “rigidità delle disposizioni prescrittive, che, applicate alla progettazione antincendio negli edifici tutelati, determina quasi sempre il ricorso alle soluzioni in deroga”. E dunque, con le RTV V.10 e V.12, “si passa dalle prescrizioni fondate esclusivamente sul criterio di garantire la massima prevenzione e protezione antincendio a una valutazione dell'attuabilità multi-criteriale della disposizione antincendio, basata su diversi aspetti che la caratterizzano, rendendola compatibile con le esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione degli edifici tutelati”.
La strategia antincendio delle RTV V.10 e V.12 prevede “diverse soluzioni conformi, tra le quali il progettista può scegliere quella che meglio si adatta alle specificità dell'edificio da adeguare”.
L’indice del documento Inail
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail “Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi” e ne riportiamo l’indice.
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
L’attività 72 dell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151
La prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico
Il piano di limitazione dei danni
Attività 72 diversa da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
La Regola Tecnica Verticale V.12
Caso studio: ristrutturazione di un ufficio ubicato in un edificio tutelato
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Sala conferenze al piano terra
Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzioni alternative per la misura S.4
Analisi preliminare (par. M.1.3)
L’analisi quantitativa (par. M.1.4)
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA in emergenza
Ricadute sulla GSA inerenti gli esiti della soluzione alternativa per S.4
Piano di limitazione dei danni (par. V.12.5.4.1)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)
Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Considerazioni a commento
Bibliografia 2
Fonti immagini
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Paolo Iannelli e Caterina Rubino (Ministero della Cultura), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) e Vincenzo Cascioli – Collana Ricerche - edizione 2025 (formato PDF, 13.41 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:

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