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Chiarimenti su norme di esercizio e modalita' di installazione dei serbatoi fissi
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Con una lettera-circolare il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha voluto fare chiarezza su due aspetti riguardanti la corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”.
La prima questione affrontata riguarda la possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
Il punto 15.2 dell’allegato A al D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell’autocisterna in moto se quest’ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell’impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A – comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi – devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l’adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza.
Alla Direzione dei Vigili del Fuoco è stato chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all’autocisterna – e quindi con il motore accesso – nel caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l’autocisterna sia conforme alle norme ADR.
“Considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, - precisano i VV.F. - e tenendo altresì presente che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l’adeguamento alle misure previste dal titolo III dell’allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all’osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A al citato D.P.R. n. 340/2003.”
Il secondo aspetto trattato nella lettera-circolare fornisce invece indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l’interramento dei serbatoi fissi. (Si veda documento completo in Banca Dati).
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Con una lettera-circolare il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha voluto fare chiarezza su due aspetti riguardanti la corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”.
La prima questione affrontata riguarda la possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
Il punto 15.2 dell’allegato A al D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell’autocisterna in moto se quest’ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell’impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A – comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi – devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l’adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza.
Alla Direzione dei Vigili del Fuoco è stato chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all’autocisterna – e quindi con il motore accesso – nel caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l’autocisterna sia conforme alle norme ADR.
“Considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, - precisano i VV.F. - e tenendo altresì presente che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l’adeguamento alle misure previste dal titolo III dell’allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all’osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A al citato D.P.R. n. 340/2003.”
Il secondo aspetto trattato nella lettera-circolare fornisce invece indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l’interramento dei serbatoi fissi. (Si veda documento completo in Banca Dati).
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