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Qual è il ruolo del preposto durante le fasi di emergenza?

Qual è il ruolo del preposto durante le fasi di emergenza?

Autore:

Categoria: Preposti

09/03/2022

Indicazioni sul ruolo che il preposto deve avere durante le fasi di emergenza in relazione al contenuto delle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n.81/2008. A cura di Massimo Valerio.

In relazione al dibattito di queste settimane in merito alle modifiche nel ruolo del preposto -  dovute alle novità del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione - pubblichiamo oggi un nuovo contributo di un nostro lettore.

 

Massimo Valerio si sofferma nel suo contributo “Ma il preposto in emergenza, cosa deve fare?” su un aspetto effettivamente poco trattato: il ruolo e i compiti del preposto durante le fasi di emergenza.


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Emergenza e piano di evacuazione in azienda - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - Emergenza e piano di evacuazione in azienda

 

Ma il preposto in emergenza, cosa deve fare?

Leggo in questi giorni, numerosi articoli sul nuovo ruolo del preposto, in buona parte dovuti alle modifiche che l’art. 19 del D.lgs. 81/2008 ha avuto con le recenti normative. Ho anche assistito ad una serie di webinar, ma rilevo sempre una mancanza di fondo.

 

Si parla sempre del nuovo ruolo, qualcuno accenna al concetto di “professione preposto”, si approfondiscono i temi delle responsabilità e delle sanzioni. Nessuno parla del ruolo che il preposto deve avere durante le fasi di emergenza. Come se i commi c, d, ed e dell’art. 19 non esistessero.

 

Seppure non siano stati interessati dalla modifica, non si parla mai, all’interno di una ampia discussione sul ruolo del preposto, dei contenuti dell’articolo 19, riguardanti l’emergenza.

 

Rivediamo insieme le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n.81/2008.

 

Lett. c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

 

Il preposto, in questo caso, è chiamato ad una serie di azioni importanti. Deve richiedere l’adozione di comportamenti consoni alle regole (ad esempio, del piano di emergenza), ma soprattutto è chiamato a dare istruzioni per l’abbandono della zona di lavoro. Sono scelte, da fare nell’ immediato.

Quando dobbiamo abbandonare?

Quando invece è importante rimanere?

Che cosa possiamo fare e cosa possiamo fare in sicurezza?

La norma lo chiede al preposto ed allora mi chiedo se i preposti sono formati e informati per eseguire nei tempi e nei modi tipici dell’emergenza, questa serie di azioni e soprattutto se sono consapevoli del ruolo che definirei fondamentale che devono svolgere in emergenza.

 

La lettera c) del comma 1 delinea una conoscenza e un’operatività che difficilmente si riscontra nelle aziende.

E tutto ciò non è oggetto di discussione!!! 

 

Anche la nuova normativa antincendio (decreti 1, 2 e 3 Settembre 2021) pone una nuova luce sulla formazione antincendio ed emergenziale di tutti i lavoratori, e degli addetti in particolare.

 

Giusto a mio avviso farsi qualche domanda e cioè sul come formare e sul come addestrare i preposti a supportare queste prescrizioni, sensibilizzarli e renderli consapevoli.

 

Proseguiamo nella disamina.

 

lett. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

 

I preposti in questo caso sono chiamati a dare informazioni sul rischio e sul da farsi a seguito di questo rischio.

Anche in questo caso siamo di fronte ad una conoscenza approfondita degli scenari e delle possibili conseguenze che detti scenari possono avere in emergenza. Ma non solo, perché il ruolo richiesto è attivo: il preposto decide cosa fare “in materia di protezione”.

 

Quali sono i riferimenti?

Dove e come il preposto può trovare queste “disposizioni” nella vita quotidiana, così come in emergenza? Ha sicuramente un telefono in tasca. Averli sul cellulare in formato consultabile, magari sarebbe molto utile.

 

lett. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

Anche questi concetti, li ho portati in aula tante volte, anche prima dell’uscita del Testo Unico. Nessuno e ripeto nessun preposto era a conoscenza del fatto che non può e non deve fare rientrare i colleghi quando persiste un pericolo grave ed immediato.

 

Anche in questo caso siamo di fronte ad una serie di concetti poco noti e poco dibattuti, in cui il buon senso sicuramente può aiutare ma nel concreto, nel pratico, di definito e definitivo c’è sempre molto poco.

 

Quali sono (per il nostro preposto) le eccezioni debitamente motivate?

Ripeto: buon senso …, ma buon senso che deve essere trasmesso in modo chiaro, in modo da non avere dubbi nell’emergenza.

 

Che cosa si intende per “persiste un pericolo grave”?

Facile interpretarlo in uno scenario di incendio, molto meno in caso di terremoto.

Sarebbe quindi importante parlare di piani di rientro come di quelli di evacuazione, con la stessa importanza.

 

In ultima analisi anche la lett. b) può riguardare fasi emergenziali e/o di soccorso.

 

lett. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

 

Anche in questo caso, il preposto è chiamato a verificare che lavoratori chiamati ad operare anche in condizioni emergenziali, siano adeguatamente formati e informati per anche solo accedere alle aree.

 

Siamo di fronte alla ormai cronica carenza di cultura emergenziale tipica del nostro meraviglioso paese.

 

Nelle situazioni di emergenza è importante sapere nel più breve tempo possibile quello che sta avvenendo, comprenderlo e tradurlo in comportamenti efficaci. La norma individua nel preposto la persona che deve fare queste azioni. Fondamentale approfondire queste tematiche a mio avviso prioritarie e chiedersi se veramente i nostri preposti siano in grado di fare quanto richiesto, anche nell’ ottica dei futuri programmi di aggiornamento che diventeranno biennali.

 

È quindi altresì importante nell’ottica della revisione della normativa e di conseguenza della figura anche un ragionato e ragionevole programma di analisi delle funzioni emergenziali, di protezione, di contenimento e di reazione che il preposto è chiamato ad’ effettuare nel corso di un evento emergenziale.

 

 

Massimo Valerio

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Fabio - likes: 0
09/03/2022 (07:03:53)
Ottimo spunto che condivido, su un argomento poco affrontato.
Cos è pericolo grave imminente ed immediato? Cos'è eccezione debitamente motivata?
Argomenti che spesso sfuggono, ma lì sono
Rispondi Autore: ????? - likes: 0
09/03/2022 (09:38:34)
Il preposto é un dipendente esecutivo presente nell'area operativa della azienda. Esegue le direttive del dirigente e non lo sostituisce in caso di emergenza prendendo iniziative che, tra l'altro nessuno osserverebbe, a meno che la figura del Preposto non coincida con una funzione aziendale di riconosciuta autorità (ma c'é già il dirigente).

Mi pare che le nuove funzioni assegnate dal legislatore al Preposto entrino in conflitto con quelle del dirigente e dell'ASPP e il quadro organizzativo e delle responsabilità dei componenti del servizio prevenzione e protezione ne esca ancor più complicato. Probabilmente i preposti (capiufficio o capisquadra) potrebbero assumere un ruolo operativo nel controlli rutinari sul buon funzionamento del sistema sicurezza ma questo già lo eseguono. Evidente la conflittualità del ruolo con quella degli ASPP e con quella del dirigente in caso di emergenza (consiglio di fare coincidere la funzione di ASPP con quella di dirigente.
Nella gestione e verifica routinarie del sistema sicurezza bisogna trovare nel mansionario una definizione della nuova mansione ben chiara nelle responsabilità che potrebbero scavalcare quelle che riguardano il dirigente, mentre nella gestione delle emergenza la confusone potrebbe essere ancor più evidente. Mi pare che di queste modifiche legislative che complicano la vita di tutti si poteva proprio fare a meno.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
09/03/2022 (10:41:38)
Utili considerazioni da questo articolo.
Al sig. "????" segnalo che moltissime aziende sono piccole, senza alcun dirigente ma solo con datore di lavoro ed eventuale preposto/i. Per non parlare delle "squadre esterne" che vanno fuori azienda, dove il dirigente senz'altro non c'è.
Inoltre sul tema ASPP... mi pare che faccia confusione dato che nei compiti del Servizio non c'è alcun riferimento né all'emergenza né a responsabilità da preposto/dirigente. Il SPP ha un valore 'consulenziale', sia esso interno o esterno (individua, elabora, propone, partecipa, fornisce info: vedasi art. 33). Se poi si ritiene utile affidare a RSPP/ASPP dei compiti per l'emergenza ecc. questo può essere utile a seconda del tipo di azienda, ma sono ruoli di per sé molto molto diversi. Buona giornata.
Rispondi Autore: Alessandro mazzeranghi - likes: 0
09/03/2022 (11:28:32)
Puntualizzazione utile a ricordare concetti del 2008. Chi ancora non ha considerato la questione farebbe meglio a svegliarsi.
Rispondi Autore: Claudio Saletta - likes: 0
09/03/2022 (13:15:16)
Sicuramente con le modifiche apportate ciò che prima era una possibilità ora sarà una certezza: al preposto sarà sempre addebitata una qualche forma di responsabilità per gli infortuni/malattie professionali
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
09/03/2022 (13:52:16)
Ottimo contributo.
Rispondi Autore: Alberto Gibertoni - likes: 0
09/03/2022 (15:19:45)
Considero utili e interessanti le questioni richiamate nel contributo e vorrei aggiungere ulteriori elementi di riflessione sul tema. Nella mia esperienza, acquisita nelle docenze ai corsi di formazione dei preposti, ho constatato che spesso i preposti della impresa affidataria non sono a conoscenza delle modalità corrette di gestione dei rapporti da tenere con i lavoratori delle imprese esecutrici (o con i preposti delle stesse). Si pensi ai problemi (anche penali) che potrebbero crearsi se in una situazione di emergenza il preposto della impresa affidataria emanasse disposizioni e/o istruzioni non corrette ai propri subordinati e anche ai lavoratori (e preposti) delle imprese esecutrici e ad eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere.
Rispondi Autore: alessandro mazzeranghi - likes: 0
09/03/2022 (16:13:07)
Mi pare fuorviante parlare solo di obblighi di legge; la sicurezza delle persone viene prima! Per cui che io sia preposto, dirigente o datore di lavoro certe azioni a tutela dei colleghi miei sottoposti mi spettano, nei limiti in cui sono messo concretamente in grado di metterle in atto.
Un Decreto legislativo non può scavalcare il codice penale che ha due articoli, 289 e 290, che tutti noi dovremmo sapere a memoria, e non solo per il lavoro: stabiliscono principi assoluti di responsabilità assolutamente indiscutibili perché eticamente fondati nella nostra cultura millenaria.
Mi sembra invece interessantissimo il tema del rischio grave, immediato e inevitabile, e la corrispondente questione dei fondati motivi per ... Lì non credo che tutti noi abbiamo le idee chiare. Presto proverò a dire la mia personalissima interpretazione; che uso da ben prima del D.lgs. 81/08!
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
09/03/2022 (16:58:58)
Un bel contributo per ricordare che anche in presenza di cose nuove non bisogna dimenticare quelle già esistenti.
Rispondi Autore: Fabio - likes: 0
10/03/2022 (07:10:29)
"Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali" e "Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate"?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2022 (08:54:16)
La gestione delle emergenze è pesantemente condizionata dalla valutazione dei rischi che la determinano, nel DVR, e dal Piano aziendale di Emergenza e antincendio. Il datore di lavoro, sulla base di tali documenti, deve organizzare la gestione delle emergenze definendo i compiti degli addetti alle emergenze e anche dei preposti, i cui ruoli spesso coincidono.
Rispondi Autore: Alessandro mazzeranghi - likes: 0
11/03/2022 (13:28:05)
Avvocato dubini, condivido totalmente!
Rispondi Autore: Mimmo - likes: 0
11/06/2024 (09:31:39)
L'incarico del preposto può coincidere con l'incarico di addetto al primo soccorso oppure antincendio.
grazie

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