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Ruolo del CSE: segnalazione delle inosservanze e sospensione dei lavori

Ruolo del CSE: segnalazione delle inosservanze e sospensione dei lavori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: POS, PSC, PSS

22/05/2015

Indicazioni relative ai compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri edili. Focus su organizzazione della cooperazione e coordinamento, segnalazione delle inosservanze e sospensione dei lavori.

Mirandola, 22 Mag – Nelle scorse settimane PuntoSicuro ha parlato della prevenzione nei cantieri edili e del ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) attraverso un documento pubblicato dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena relativo a un corso dal titolo “Il ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali” (Mirandola, 12 dicembre 2014).

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Nel documento presentato - “ Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi - ci siamo già soffermati su alcuni dei compiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 per il CSE: le azioni di coordinamento (riunioni e sopralluoghi), per verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS); l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
 
Tuttavia l’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.Lgs. 81/2008 riporta anche altri obblighi.
Ad esempio indica che, durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (Art. 92, comma 1, lettera c).
 
Dunque il CSE “deve effettuare delle riunioni di coordinamento periodiche alle quali devono partecipare l’impresa affidataria, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE deve valutare il programma dei lavori e le eventuali interferenze tra le lavorazioni e aggiornarlo se necessario”.
 
Inoltre il CSE verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (Art. 92, comma 1, lettera d).
 
Infatti il CSE “deve verificare che nel POS sia indicato il nominativo del RLS (interno o territoriale). Il CSE deve richiedere la presenza del RLS (interno o territoriale) alle riunioni di coordinamento preliminare e periodiche (almeno quelle più importanti)”.
 
Altro obbligo del CSE è quello disegnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e 97, comma 1 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), e alle prescrizioni del PSC (Art. 92, comma 1, lettera e).
 
Dunque il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “in occasione di ogni sopralluogo deve redigere il verbale annotando nello stesso le eventuali inadempienze rilevate e le azioni da intraprendere. Il Verbale di sopralluogo deve essere sempre firmato dal preposto dell’impresa affidataria e dai preposti delle imprese esecutrici inadempienti. Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato al Committente o RL (ad es. mail)”.
 
Continuando con la lettura dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza alla AUSL e alla DPL territorialmente competenti (Art. 92, comma 1, lettera e).
 
In particolare – scrive il documento dell’Ing. Fiocchi – “la proposta di sospensione, l’allontanamento o la risoluzione del contratto può essere riportata da parte del CSE direttamente nel verbale di sopralluogo oppure nella comunicazione al Committente/RL che accompagna l’invio del verbale”.
 
Inoltre il CSE può sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lettera f).
 
Se infatti in occasione del sopralluogo in cantiere “si riscontrano le condizioni di ‘pericolo grave ed imminente’, si devono sospendere immediatamente le lavorazioni. La sospensione dei lavori deve essere annotata sul verbale di sopralluogo che dovrà essere firmato dal preposto dell’impresa affidataria e dai preposti delle imprese esecutrici ai quali vengono sospesi i lavori”.
Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato al Committente o Responsabile dei Lavori (ad es. mail).
 
Il documento ricorda che “per valutare la gravità e l’immediatezza di un pericolo è possibile fare riferimento alla gravità dei suoi effetti (morte, infortunio permanente, ecc.) ed ad alla circostanza che tali effetti possano manifestarsi nell’immediato.
Alcuni esempi, non esaustivi, di pericolo grave ed imminente riscontrabili in cantiere: “caduta dall’alto (h>2m), seppellimento, lavori in prossimità di linee elettriche aeree non protette, caduta in profondità”, ...
 
In particolare il CSE, “dopo aver riscontrato l’eliminazione delle condizioni di pericolo grave ed imminente, autorizza la ripresa dei lavori annotandola nel verbale di sopralluogo”. Anche in questo caso copia del verbale di sopralluogo “deve essere inviato al Committente o RL (ad es. mail)”.
 
Per concludere questa breve rassegna dei compiti del CSE, il documento ricorda che “nei casi di cui all’articolo 90, comma 5 (dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi è affidata a una o più imprese) “il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo” (Art. 92, comma 2).
E “nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 il CSE deve svolgere anche le funzioni del CSP” (art. 90, comma 11).
 
Dopo aver indicato i vari modelli di documentazione di supporto all’attività del CSE, l’intervento segnala in conclusione le “ Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.
 
 
 
Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi, intervento al corso “Il ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali” (formato PDF, 74 kB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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Rispondi Autore: Nicola Di Palma - likes: 0
11/05/2019 (12:38:14)
Vorrei sapere se nel caso di ristrutturazione di appartamenti presso condomini,la ditta appaltatrice può svolgere lavori parecchio rumorosi nella giornata del sabato soprattutto nel pomeriggio dove la gente ha diritto di poter riposare dopo una settimana di lavoro...
Grazie...e soprattutto dove ci si può rivolgere per segnalare incongruenze sulla sicurezza nei cantieri...

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