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Coordinatore sicurezza: come svolgere le attività?

Coordinatore sicurezza: come svolgere le attività?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: POS, PSC, PSS

22/04/2015

Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati. Focus sulle azioni di coordinamento e controllo, sui sopralluoghi, sulla verifica dell’idoneità del POS e sull’adeguamento del PSC.

 
Mirandola, 22 Apr – Periodicamente, con articoli di commento, presentazioni di documenti e interviste, PuntoSicuro torna a parlare di uno dei ruoli più importanti per la prevenzione degli incidenti nel comparto edile: il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
 
Ci soffermiamo di nuovo sugli obblighi, sui compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori attraverso un documento pubblicato dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena relativo a un corso organizzato a Mirandola (MO) sul ruolo del CSE che si è tenuto il 12 dicembre 2014. Il corso si intitolava “Il ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali”.
 
Presentiamo in particolare l’intervento, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi, dal titolo “Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, cercando di mettere a fuoco alcuni degli obblighi del CSE presentati nel documento.
 


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L’intervento parte, e non potrebbe essere diversamente, proprio dall’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.Lgs. 81/2008; articolo che indica che durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (comma 1, lettera a).
 
Dunque operativamente il CSE deve:
- effettuare delle riunioni di coordinamento: preliminare (prima dell’inizio dei lavori); periodiche (durante il cantiere);
- effettuare dei sopralluoghi in cantiere.
 
In particolare la riunione di coordinamento preliminare è indetta dal CSE prima dell’inizio dei lavori e alla riunione partecipano:
- “il committente / Responsabile dei Lavori (facoltativo);
- la direzione lavori (facoltativo);
- l’impresa affidataria (obbligatorio) con il Datore di lavoro, il RLS, il Preposto”.
E al termine della riunione il CSE “redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.
 
Mentre la riunione di coordinamento periodica è indetta dal CSE durante il cantiere:
- prima dell’ingresso in cantiere di ogni nuova impresa esecutrice;
- in funzione dello sviluppo e della complessità dei lavori.
Alle riunioni di coordinamento partecipano:
- “la direzione lavori (facoltativo);
- l’impresa affidataria (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto;
- le imprese esecutrici (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto.
Al termine della riunione il CSE redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.
 
Veniamo invece al tema dei sopralluoghi in cantiere.
 
Durante il cantiere il CSE deve infatti effettuare dei sopralluoghi e la frequenza dipende “dalla complessità del cantiere, delle fasi di lavoro e dalle loro interferenze”. Tuttavia “è necessaria comunque una frequenza minima che può essere indicativamente di due sopralluoghi a settimana”. Anche al termine del sopralluogo il CSE redigerà apposito verbale.
 
Un altro degli obblighi del CSE indicati dall’art. 92 del Testo Unico è quello di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) assicurandone la coerenza con quest’ultimo (comma 1, lettera b).
 
Dunque il CSE “deve verificare l’idoneità del POS dell’impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, in base ai contenuti minimi riportati nell’allegato XV e eventuali contenuti supplementari indicati nel PSC”. E “per la verifica del POS il CSE potrà utilizzare apposita check-list”.
Si ricorda inoltre che il POS delle imprese esecutrici “deve essere inviato al CSE dall’impresa affidataria previa verifica da parte di quest’ultima della congruenza rispetto al proprio POS. Il CSE deve quindi richiedere all’impresa affidataria evidenza dell’avvenuta verifica del POS delle imprese esecutrici sub affidatarie”.
 
Concludiamo questa breve presentazione di obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori tornando all’articolo 92 che sempre alla lettera b) del comma 1 indica che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori adegua il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
 
Dunque il CSE, se necessario, “deve adeguare il PSC con elaborati grafici, e documenti scritti. Per aggiornare il PSC il CSE può avvalersi anche dei verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento”.
 
Inoltre il CSE “deve aggiornare il Fascicolo con elaborati grafici, fotografie parti scritte, ecc. Il fascicolo deve essere obbligatoriamente aggiornato dal CSE al termine del cantiere”.
 
Ricordiamo infine che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta oltre agli altri obblighi del CSE, anche le indicazioni relativi a vari modelli utilizzati nell’attività lavorativa. E segnala in conclusione le “ Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.
 
 
Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi, intervento al corso “Il ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali” (formato PDF, 74 kB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
23/04/2015 (11:38:50)
...ma come volete che sia svolto, l'importante è che facciano il loro lavoro...
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:38:39)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).
Rispondi Autore: paolo ferruzzi perito edile - likes: 0
03/11/2023 (19:39:13)
La sospensione dei lavori in caso di pericolo disposta dal coordinatore in base all'art 92 comma f) D.Lgs n° 81/2008 coinvolge il Direttore dei Lavori ?
Come!

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