Sicurezza sul lavoro: modifiche al Codice della Navigazione
A partire dal 20 luglio 2024, entrerà in vigore una modifica alla normativa del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) che riguarda la sicurezza sul lavoro degli ormeggiatori. Questa modifica è contenuta nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2024, n. 93.
Le modifiche previste dal nuovo Regolamento al Codice della Navigazione
Ecco una breve sintesi delle modifiche apportate dal DPR 19 aprile 2024, n. 93 al Codice della Navigazione riguardanti il servizio di ormeggio:
- Art. 208: Definizione e finalità del servizio di ormeggio.
- Art. 209: Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio.
- Art. 209-bis: Operatività in più porti o approdi.
- Art. 210: Beni destinati allo svolgimento dei servizi.
- Art. 211: Procedura concorsuale per l’iscrizione nel registro degli ormeggiatori.
- Art. 211-bis: Mobilità degli ormeggiatori.
- Art. 212: Tariffe per i servizi di ormeggio.
- Art. 211-ter: Accertamento dell’idoneità fisica degli ormeggiatori.
- Art. 213: Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento.
- Art. 213-bis: Certificato professionale di competenza di ormeggiatore.
- Art. 214: Cancellazione dal registro degli ormeggiatori.
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Le novità del nuovo Regolamento al Codice della Navigazione
Il nuovo regolamento mira a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti al servizio di ormeggio nei porti e tra le novità introdotte rientrano quindi misure in materia di sorveglianza sanitria e sicurezza sul lavoro, in particolare
Servizio di ormeggio
Il D.P.R. n. 93/2024 ridefinisce il “servizio di ormeggio” come il complesso delle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare. Inoltre, si verifica la tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all’ormeggio. Vieni chiarito che il servizio può essere svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori o da quelli già iscritti, un registro tenuto dal comandante del porto. Navigazione
Lavoratori addetti
Il servizio di ormeggio può essere svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori o da quelli già iscritti. Questo registro è tenuto dal comandante del porto.
Libretto di ricognizione
Al momento della prima iscrizione, il comandante del porto rilascia il libretto di riconoscimento, conforme a un modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il libretto contiene una fotografia di riconoscimento e riporta il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale.
Per coloro che sono già iscritti al registro, il D.P.R. concede un periodo di cinque anni, a partire dal 20 luglio 2024, per ottenere il certificato professionale di competenza di ormeggiatore, il quale ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio.
Obblighi del comandante del porto
Il comandante del porto determina l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di ormeggio e il numero degli ormeggiatori, tenendo conto della sicurezza e della salute dei lavoratori. I suoi compiti prevedono:
-Determinazione dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento: Il comandante del porto stabilisce come deve essere organizzato e svolto il servizio di ormeggio, nonché il numero di ormeggiatori necessari. Questa decisione tiene conto di vari fattori, tra cui gli spazi portuali, gli obblighi di servizio pubblico, le caratteristiche delle infrastrutture portuali e la sicurezza del porto e del traffico.
-Verifica periodica: Il comandante del porto verifica periodicamente se l’organizzazione del servizio di ormeggio è adeguata alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.
-Collaborazione tra società cooperative: Il comandante del porto può autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti in registri di porti diversi (art. 209-bis).
-Disposizioni sugli strumenti e mezzi: Con un provvedimento emanato dal comandante del porto, si possono disporre i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per garantire lo svolgimento del servizio di ormeggio. Ciò include specifiche sul numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici e terrestri utilizzati per assistere le navi durante la loro sosta in banchina. Inoltre, sulle imbarcazioni viene riportata la parola “ormeggiatore” a prua e a poppa.
Formazione
Essendo responsabili dell’attracco e del disimpegno delle navi, gli ormeggiatori devono essere adeguatamente formati per evitare incidenti o situazioni di rischio. I corsi di sicurezza sul lavoro per gli ormeggiatori sono fondamentali per garantire la loro sicurezza e quella delle persone coinvolte nelle operazioni portuali.
Nell'art. 213, il Regolamento di modifica al Codice della Navigazione descrive la procedura che il vincitore della procedura concorsuale, prevista all'art. 211, deve seguire per essere iscritto come "allievo ormeggiatore" nel registro degli ormeggiatori, ottenendo una licenza provvisoria per svolgere il servizio. Successivamente, il candidato deve superare una prova pratica e, entro cinque anni, ottenere il certificato professionale di competenza (art. 213-bis), il che porta all'iscrizione definitiva nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di "ormeggiatore".
Sorveglianza sanitaria
A differenza del vecchio Codice della Navigazione, che non forniva informazioni così dettagliate, il D.P.R. n. 93/2024 prevede, all'art. 211-ter, un "Accertamento dell’idoneità fisica" emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della Salute, contro cui è possibile fare ricorso. Tuttavia, viene riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione Europea, qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorità di un altro Stato membro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022.
Per quanto riguarda la "sorveglianza sanitaria" dell'ormeggiatore, il D.P.R. assegna tale compito al medico competente, con l'obiettivo di tutelare lo stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è invece affidata alle autorità competenti indicate nel Testo Unico di Sicurezza, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Scarica il Decreto:
RFG
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