Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Il decreto 106/2009 e i lavoratori del settore agroindustriale

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Pesca e navigazione

28/10/2009

Disponibile on line una nota della FLAI CGIL relativa ai lavoratori dell’agroindustria che potrebbero essere esclusi dalle norme riguardanti salute e sicurezza. Il problema delle modalità di computo dei lavoratori impiegati nelle aziende agricole.

google_ad_client


La Federazione Lavoratori Agro Industria (FLAI), un sindacato di categoria della Cgil che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell'industria di trasformazione alimentare, ha pubblicato una nota sul D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto correttivo del Decreto legislativo 81/2008, dal titolo “I lavoratori dell’agroindustria esclusi dalle norme riguardanti salute e sicurezza”.

Una nota relativa, dunque, ai problemi per i lavoratori del settore agricolo che sarebbero emersi in seguito all'approvazione del decreto correttivo del Testo Unico.

 



---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



 
D. LGS 81

Secondo la FLAIildecreto 106/2009 ”apre, di fatto, per i lavoratori del comparto agroindustriale, una stagione di assoluta incertezza”.

Uno degli elementi su cui si sofferma il documento è “l’esclusione delle aziende agricole dal dovere di applicazione di parti rilevanti della norma”.

 

Infatti “mediante la riscrittura dell’art. 4, comma 4, il decreto dispone che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nello stesso, occorre far riferimento alla consistenza aziendale”, quindi alle unità lavorative anno (ULA).

 

Le unità lavorative anno (ULA) si calcolano escludendo alcune categorie di lavoratori, come ad esempio i lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori in prova, e calcolando solo in frazioni altre categorie di lavoratori, come i lavoratori assunti a tempo parziale e mediante somministrazione di lavoro.

In particolare nel settore agricolo, gli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computano per frazioni di ULA: due lavoratori impiegati per sei mesi ciascuno, anche contemporaneamente, si conteggiano come 1 ULA. 

 

Poiché la “composizione strutturale delle aziende del settore agricolo, nonché la tipologia dell’attività stessa, fanno perno sulla stagionalità dei rapporti di lavoro”, secondo la FLAI effettuando il computo dei lavoratori secondo le modalità appena esposte “la stragrande maggioranza di aziende del settore agricolo viene sollevata dall’obbligo di attendere ad una serie di adempimenti obbligatori previsti dal decreto stesso”.

 

Ad esempio, la legge prevede che la valutazione di rischi debba essere effettuata in tutte le aziende, ma quelle la cui consistenza ULA non supera le 10 unità lavorative, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (fino al 2012). A questo proposito ricordiamo il comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008:

 

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

 

Individuando le sopra esposte “modalità di computo dei lavoratori stagionali”, le aziende agricole “rientrano a pieno nell’applicazione della deroga, la quale pone più di un interrogativo:

- non sono indicati i criteri secondo i quali il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e la conseguente autocertificazione;

- non viene individuata nessuna autorità garante dell’autocertificazione;

- non si fa cenno alla redazione del DVR, documento obbligatorio secondo quanto previsto dalla legge;

- non è prevista una data certa in nessuno di questi documenti”.

Secondo la FLAI “così come scritta la norma pone in essere una situazione di impossibilità per i lavoratori del comparto agricolo di essere tutelati sulla base di quegli istituti pur previsti dal decreto stesso”.

 

Dopo aver presentato altre possibili problematiche in merito ai tempi necessari per l’armonizzazione  della normativa su salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca, il documento si sofferma su un altro aspetto del decreto correttivo, relativo – secondo la FLAI – allo “svuotamento del Fondo per la piccola e media impresa, la pariteticità e gli RLST”.

Infatti secondo quanto previsto dalla legge, il Fondo di cui all’art. 52 rappresenta uno strumento di “sostegno e finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione”. E il comma 1, lettera b, parla espressamente del finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi.

La FLAI fa tuttavia presente che  “il fortissimo ridimensionamento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, dovuto alla eliminazione, con la riscrittura effettuata dal il D. Lgs. 106, della quota parte proveniente dalle sanzioni precedentemente previste dal D. Lgs. 81/08 per i datori di lavoro inadempienti, ha indebolito la capacità di questo istituto di operare validamente, andando a colpire proprio quei settori produttivi i cui lavoratori sono maggiormente privi di tutele, come l’agricoltura e la pesca”.

 

La nota riporta a questo punto due domande:

- “qual è la possibilità di un lavoratore agricolo stagionale ‘computato come frazione di unità lavorativa anno’ di accedere al percorso formativo sui temi di salute e sicurezza che il Fondo dovrebbe attuare, quando egli non compare come unità lavorativa aziendale?

- in che misura un lavoratore di una piccola cooperativa di pesca può partecipare alla formazione e soprattutto può eleggere il suo RLST se tale attività non ha adeguato finanziamento?”.

 

 

 

Nota FLAI CGIL, “I lavoratori dell’agroindustria esclusi dalle norme riguardanti salute e sicurezza” (formato PDF, 31 kB).

 

 

 

Tiziano Menduto
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!