Regola tecnica di prevenzione incendi per la distribuzione di idrogeno
Tale decreto all’articolo 5 conteneva anche il rimando ad un secondo decreto che doveva essere adottato entro il 31 marzo 2017:
Art. 5 Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale. Sezione b) del Quadro Strategico Nazionale (…) 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213. |
La nuova regola tecnica di prevenzione incendi
Dando finalmente attuazione a quanto disposto all’articolo 5, in Gazzetta Ufficiale è stato recentemente pubblicato, con il solito ritardo che contraddistingue molti nostri provvedimenti, il Decreto 23 ottobre 2018 del Ministero dell’Interno recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”.
Il decreto, come precisato all’articolo 1, disciplina, ai fini della prevenzione incendi e con riferimento anche a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Questi gli obiettivi dichiarati all’articolo 2.
Si indica che ai fini della prevenzione incendi, “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui;
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza”.
L’applicazione delle disposizioni tecniche
Per raggiungere tali obiettivi è approvata la regola tecnica (allegato 1 del decreto) e si riportano all’articolo 4 indicazioni sull’applicazione delle disposizioni tecniche:
Art. 4 - Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili. 3. Le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola tecnica allegata al presente decreto. |
La conformità dei prodotti antincendio
Dopo aver fornito informazioni sull’ubicazione (art. 5) il decreto fornisce alcune informazioni sui prodotti antincendio (art. 7). Ad esempio indicando che i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, “devono essere:
- identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione”.
Inoltre l'impiego dei prodotti per uso antincendio “è consentito se: gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
- sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
- sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
- qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto”.
Si indica, infine, che dalla data di entrata in vigore del decreto - che sarà il 5 dicembre 2018 - è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”.
Concludiamo riportando alcuni temi affrontati nella “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione” allegata al decreto:
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1.2. Elementi costitutivi.
Titolo II - MODALITÀ COSTRUTTIVE
2.1. Accesso all'area.
2.2. Impianto di produzione in sito.
2.3. Cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo.
2.4. Compressori.
2.5. Unità di stoccaggio.
2.6. Box per i carri bombolai.
2.7. Impianto gas.
2.8. Sistema di emergenza.
2.9. Costruzioni elettriche.
2.10. Protezione antincendio.
Titolo III - DISTANZE DI SICUREZZA
3.1. Distanze di sicurezza.
Titolo IV - NORME DI ESERCIZIO
4.1. Generalità.
4.2. Operazione di erogazione ed alimentazione dell'impianto.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
4.4. Documenti tecnici.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
4.6. Chiamata di soccorso.
Titolo V DISPOSIZIONI PER IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI
Titolo VI IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE
Tiziano Menduto
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