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I procedimenti di prevenzione incendi e la nuova modulistica

I procedimenti di prevenzione incendi e la nuova modulistica

Autore: Claudio Giacalone

Categoria: Prevenzione incendi

10/07/2018

Il regolamento di prevenzione incendi ha raggiunto obiettivi di semplificazione degli adempimenti amministrativi e degli oneri gravanti sulle PMI, mediante l’applicazione della SCIA improntata sulla disciplina dell’autocertificazione. Alcune riflessioni.

 
Il regolamento di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha introdotto elementi di innovazione nella disciplina della sicurezza antincendi che è una materia di rilevanza primaria per l’attività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La disciplina della prevenzione incendi, in questi anni di attuazione, ha dimostrato la sua validità nel semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
  1. proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
  2. eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ma anche di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni che non sono necessari rispetto alla tutela dell’interesse pubblico della prevenzione incendi;
  3. estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati e delle dichiarazioni di conformità;
  4. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

 

L’innovazione principale riguarda l’introduzione, nei procedimenti di prevenzione incendi, della segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recentemente modificata, che ha comportato la revisione dell’intero impianto normativo, al fine di assicurare che la prevenzione incendi sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell’incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell’ambiente. Nel contempo, l’adozione del regolamento del D.P.R. 151/2011 ha consentito, attraverso una profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di perseguire anche importanti obiettivi in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive.

 

Con questo nuovo approccio innovativo il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha mantenuto un ruolo centrale in materia di sicurezza antincendi, con procedimenti che comportano minori adempimenti amministrativi per l’utente ma anche controlli più incisivi, soprattutto nelle attività più complesse, a tutela della sicurezza del cittadino.

 

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Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il D.P.R. 151/2011 si evidenzia, in particolare, l’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A, B e C, e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

 

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina l’esame dei progetti, le visite tecniche, il rilascio di specifiche deroghe alle normative e la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Non vi è obbligo di sopralluogo per l’attività di categoria A e B mentre, per le attività di categoria C, i Vigili del fuoco effettueranno il sopralluogo entro sessanta giorni.

 

L’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a seguito della modifica operata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, stabilisce un’importante innovazione, anche di carattere culturale, sul valore del sopralluogo di controllo effettuato dai Vigili del fuoco. Infatti, una volta il Comando eseguiva direttamente accertamenti e valutazioni durante il sopralluogo di controllo effettuato presso l’attività, mentre con l’avvento della nuova disciplina il Comando si limita ad acquisire, dai soggetti responsabili delle attività soggette a prevenzione incendi, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno.

 

E’ importante rilevare, in questo contesto, che la responsabilità del rispetto delle norme di prevenzione incendi è stata pertanto trasferita completamente in capo al professionista antincendio che firma le certificazioni che attestano la conformità delle opere realizzate alle normative di prevenzione. Il sopralluogo verrà pertanto effettuato dai Vigili del fuoco con metodo a campione, senza la necessità di verificare nel dettaglio l’intero fabbricato che ospita l’attività a rischio di incendio e senza che siano attribuite ai Vigili del fuoco eventuali responsabilità per quanto non visionato o per eventuali difetti occulti. E’ il professionista antincendio che autocertifica la validità dei lavori effettuati, di cui si assume la piena responsabilità.

 

In questo contesto assume una notevole importanza la modulistica obbligatoria emanata dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, da utilizzare per i procedimenti di prevenzione incendi che possono essere riassunti come segue:

  • la valutazione dei progetti
  • la segnalazione certificata di inizio attività
  • il rinnovo periodico di conformità antincendio
  • la deroga.

Ai procedimenti ordinari si aggiungono due nuovi procedimenti di tipo volontario:

  • il nulla osta di fattibilità
  • la verifica in corso d'opera.

 

Nell’esperienza di questi anni di applicazione, i procedimenti di tipo volontario si sono dimostrati molto efficaci per l’imprenditore che può richiedere ai Vigili del fuoco un parere sulla fattibilità di una determinata opera, prima ancora di procedere ad una progettazione che potrà risultare impegnativa anche in termini di costi, o anche richiedere un parere nel caso di problemi riscontrati nel corso dell’esecuzione di un’opera di tipo complesso.

 

Il procedimento che in misura maggiore ha rivoluzionato la prevenzione incendi è la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con cui il titolare dell’attività comunica all’amministrazione dei Vigili del fuoco di aver effettuato le opere ed i lavori in conformità alla normativa ed al progetto approvato. E’ un procedimento innovativo perché, con la presentazione allo sportello dei Vigili del fuoco di questo atto di valore pregnante, l’imprenditore dà immediato avvio all’esercizio dell’attività, senza la necessità di attendere il sopralluogo dell’ente di controllo, quindi con un notevole abbattimento di oneri burocratici.

 

L’apertura di una nuova attività a rischio di incendio non può tuttavia prescindere dall’impegno ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa, nonché tutti i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

 

La segnalazione “certificata” di inizio attività è così chiamata poiché è supportata, secondo le disposizioni di legge, dalle necessarie “certificazioni” che attribuiscono validità alla SCIA stessa, senza le quali sarebbe irricevibile dallo sportello. Le istanze e le certificazioni sono redatte sull’apposita modulistica che è stata recentemente aggiornata, per tener conto delle modifiche normative intervenute in tema di procedimenti amministrativi. La nuova modulistica si utilizza obbligatoriamente dall’11 giugno 2018, a decorrere dalla quale i vecchi modelli non saranno più accettati dai Comandi. La documentazione necessaria da allegare alla SCIA è pertanto la seguente:

  • asseverazione di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012, redatta dal direttore dei lavori o da un tecnico iscritto nel proprio ordine o collegio professionale;
  • una serie di certificazioni redatte, questa volta, da un professionista antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno, a seguito di frequenza e superamento di un corso di specializzazione di durata di almeno 120 ore; le certificazioni sono riportate di seguito:
    • certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o di separazione;
    • dichiarazione inerente i prodotti installati, relativi ai materiali classificati per la reazione al fuoco (cosiddetti materiali ignifughi) ed i dispositivi di apertura a spinta delle porte delle uscite di emergenza.
  • dichiarazioni di conformità, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, dei seguenti impianti, considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio:
    • produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
    • protezione contro le scariche atmosferiche;
    • deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas combustibili o infiammabili o comburenti;
    • deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
    • riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    • estinzione o controllo di incendi ed esplosioni, di tipo automatico e manuale;
    • rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione

 

Gli impianti di controllo del fumo e del calore, seppure rilevanti ai fini antincendio, non possono essere certificati con la dichiarazione di conformità.

La normativa ha preso in considerazione i casi in cui le dichiarazioni non sono più reperibili, situazione molto ricorrente soprattutto per gli impianti esistenti. Infatti, secondo quanto previsto dall’allegato II al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, in tale evenienza e, comunque, nel caso degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. La dichiarazione dovrà essere corredata da un progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, da una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

 

In assenza del progetto, e quindi nei casi di totale assenza di documentazione probante, la documentazione da presentare è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto così come è stato realizzato, comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione, del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto. Anche per entrambi gli ultimi casi è stata prevista l’apposita modulistica obbligatoria da utilizzare.

In generale, tutti gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo tecnico che il titolare è tenuto a raccogliere in apposito fascicolo e a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

 

La nuova modulistica potrà essere scaricata liberamente dal sito web dei Vigili del fuoco e dall’articolo “ Nuova modulistica di prevenzione incendi”.

 

 

Claudio Giacalone*

 

 

 

* Claudio Giacalone è il Comandante dei Vigili del fuoco di Alessandria. E’ stato Comandante di Belluno, Dirigente Addetto al Comando di Milano ed è stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Nell’ambito della speciale Commissione di Vigilanza Integrata per EXPO 2015, ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015.

 



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Rispondi Autore: Augusto Stocchi - likes: 0
10/07/2018 (16:06:32)
Grazie. E' sempre utile sentire parlare di procedimenti di prevenzione incendi da parte di un Comandate VVF.
Sarebbe interessante avere poi qualche anticipazione sulla normativa attesa, come la norma che aggiornerà il vecchio decreto del 10 marzo 1998 e richiesta dall’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008...

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