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Prevenzione incendi: chiarimenti sulle procedura di deroga

Prevenzione incendi: chiarimenti sulle procedura di deroga

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Categoria: Prevenzione incendi

25/05/2016

Pubblicata la circolare n. 3272 del con alcuni chiarimenti sulle procedure di deroga previste all'articolo 7 del D.P.R. 151/2011.

 
La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha ritenuto opportuno pubblicare la lettera circolare n. 3272 del 16 marzo 2016, che chiarisce alcune discordanti interpretazioni sull'istituto della deroga prevista all'articolo 7 del D.P.R. 151/2011 (Nuovo regolamento di prevenzione Incendi).

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L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l’analisi del rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle previste dalla regola tecnica.
 
Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

Attualmente il campo di applicazione  del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.

Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.

Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento dell’istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:
 
- Attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1;
- Attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
- Attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;
- Attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015(ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un’attività scolastica. Nel caso il titolare dell’attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
 
 
 



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