
Quali sono i comportamenti adeguati a prevenire gli incendi?

Roma, 14 Apr – Riguardo alla strategia antincendio il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 - “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – indica che il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA (gestione della sicurezza antincendio) tramite:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).
In relazione al punto a) una nota indica poi che le misure preventive minime “sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)”.
A ricordarlo è la “Dispensa per corsi 1-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)” che è allegata, con altre due dispense, alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.
Per facilitare l’adozione di idonee misure antincendio preventive la dispensa, predisposta “quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione1-FOR per gli addetti antincendio” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della Legge n. 609/1996, riporta, al punto 1.6, vari accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi con particolare riferimento ai seguenti punti:
- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- fumo;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Prevenzione antincendio: i depositi, i materiali infiammabili e le fonti di calore
- Prevenzione antincendio: le attrezzature elettriche e il fumo delle sigarette
- Prevenzione antincendio: i rifiuti, gli scarti di lavorazione e le aree non frequentate
Prevenzione antincendio: i depositi, i materiali infiammabili e le fonti di calore
Riguardo al deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili si segnala che, dove è possibile, “occorre che il quantitativo di materiali infiammabili, depositati o utilizzati, sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo”.
Inoltre “le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa)”. E il personale che manipola sostanze infiammabili o chimiche pericolose “deve essere adeguatamente informato”.
La dispensa si sofferma anche sull’utilizzo di fonti di calore.
Si sottolinea che “le cause più comuni di incendio al riguardo includono:
- impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate in apparecchi di riscaldamento (anche quelle vuote);
- depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza di apparecchi di riscaldamento;
- utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei (presenza infiammabili, alto carico di incendio etc.);
- utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata ventilazione degli ambienti”.
A questo proposito si segnala che “i condotti di aspirazione e i filtri di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti con frequenza adeguata per evitare accumuli impropri. Gli ambienti in cui sono previste lavorazioni con fiamme libere dovranno essere accuratamente controllati”. Inoltre i luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, “devono essere tenuti liberi da materiali combustibili; è necessario tenere presente il rischio legato alle eventuali scintille”.
Prevenzione antincendio: le attrezzature elettriche e il fumo delle sigarette
La dispensa si sofferma anche sugli impianti e le attrezzature elettriche.
Queste alcune indicazioni del documento:
- “il personale deve essere istruito sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici e in modo da essere in grado di riconoscere difetti”;
- “le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti”;
- “nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria e posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti”;
- “le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato”;
- “tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e possono essere causa di incendio”.
Si affronta anche il tema delle sigarette e dell'utilizzo dei portacenere.
Infatti “occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi”.
Inoltre, nelle aree ove sarà consentito fumare, “occorre mettere a disposizione idonei portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente. I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili”.
Prevenzione antincendio: i rifiuti, gli scarti di lavorazione e le aree non frequentate
Infine, la dispensa, sempre riguardo agli accorgimenti comportamentali, si sofferma sui rifiuti e sulle aree non frequentate.
Queste le indicazioni per i rifiuti e gli scarti di lavorazione combustibili:
- “i rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione;
- “l'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un’area idonea fuori dell'edificio”.
Si segnala poi che le aree del luogo di lavoro che “normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza preavviso, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali”. E precauzioni “devono essere adottate per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale della dispensa 1-FOR e ricordando che alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 sono allegate tre dispense:
- Dispensa per corsi 1-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento);
- Dispensa per corsi 2-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento);
- Dispensa per corsi 3-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento).
RTM
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