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Codice di prevenzione incendi e strutture sanitarie: i compartimenti

Codice di prevenzione incendi e strutture sanitarie: i compartimenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

07/11/2022

I compartimenti antincendio nelle strutture sanitarie attraverso le novità del DM 29 marzo 2021 e il contenuto di un documento Inail sulla compartimentazione. Campo di applicazione, classificazione e compartimenti.

 

Roma, 07 Nov – Nel Codice di prevenzione Incendi, con riferimento al documento “Norme tecniche di prevenzione incendi” allegato al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, sono presenti diverse regole tecniche verticali (RTV), spesso aggiunte di volta in volta da decreti ministeriali.

Ricordiamo che le regole tecniche verticali hanno l’obiettivo di caratterizzare una specifica tipologia di attività dal punto di vista della prevenzione incendi fornendo indicazioni che possono essere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nel Codice di prevenzione incendi.

 

Ci soffermiamo in particolare sulle strutture sanitarie con riferimento al Decreto 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” soffermandoci in particolare sulle novità connesse alla compartimentazione (capitolo S.3) e al contenuto del documento Inail “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi - Compartimentazione”, nato dalla collaborazione tra l’Inail, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

L’articolo affronta in particolare i seguenti argomenti:



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Decreto 29 marzo 2021: campo di applicazione e classificazioni

Con il Decreto del Ministero dellInterno del 29 marzo 2021 all’allegato 1 del DM 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.11 Strutture sanitarie».

 

Queste norme tecniche (art. 2) si possono applicare a:

  1. “strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  2. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  3. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2”.

E le norme si applicano a tali attività “esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002”.

 

Il decreto riporta alcune definizioni:

  1. Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante: “apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, …)”.
  2. Apparecchiatura ad elevata tecnologia: “apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell’apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, …)”.

E distingue la tipologia delle strutture sanitarie secondo una particolare classificazione:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

 

Le aree dell’attività sono poi classificate come segue

  • TA: Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali (divise in TA1 e TA2)
  • TB: Aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero (divise in TB1 e TB2)
  • TC: Aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).
  • TK: Aree a rischio specifico (divise in TK1, TK2 e TK3)
  • TM: Depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria (divisi in TM0, TM1, TM2, TM3, TM4)
  • TT1: Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
  • TT2: Aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari
  • TZ: Altre aree

 

Codice di prevenzione incendi: i compartimenti nelle strutture sanitarie

Dopo aver fatto riportato queste classificazioni e aver ricordato che la sezione V.11.5.2 (Compartimentazione) del Codice di prevenzione incendi fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3, veniamo al contenuto del documento Inail citato in apertura di articolo.

 

Nel documento si indica che i compartimenti antincendio destinati ad aree di tipo TA:

  1. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
  2. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree; i compartimenti destinati ad aree TA1 devono essere a prova di fumo rispetto a compartimenti destinate ad aree TA2 e viceversa” (le TA2 sono aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento).

 

Inoltre:

  • le aree di tipo TK, TM1, TM2, TM3 e TT devono essere inserite in compartimenti distinti;
  • le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3) assumendo il carico d'incendio specifico delle aree TM4”. Ricordiamo che le aree TM4 sono aree esterne all’opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
  • “le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT, TM2 e TM3;
  • le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:
  1. devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
  2. il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree”.

Una nota indica che, ad esempio, “le aree di consegna, preparazione, somministrazione e tutti gli altri ambiti comunque necessari alla terapia con radiofarmaco possono essere inseriti nello stesso compartimento”.

 

Si segnala poi che le aree di tipo TC “devono essere di tipo protetto, inoltre:

  1. la superficie lorda delle aree commerciali inserite in attività SA o SB deve essere ≤ 400 m2;
  2. la singola attività commerciale deve avere un carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2;
  3. la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere ≤ 600 m2se inserite in un compatimento distinto e il resto dell’attività è a prova di fumo;
  4. la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere ≤ 1000 m2se inserite in un compatimento distinto, dotate di controllo dell’incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione IV e il resto dell’attività è a prova di fumo”.

 

Infine le attività di tipo SC (attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) “possono essere inserite all’interno delle attività commerciali che rientrano nel campo di applicazione del capitolo V.8” (Attività commerciali); “eventuali porzioni di esse classificate come aree TA2 o TB2 devono costituire compartimenti distinti e a prova di fumo proveniente dalle altre aree con sistema d’esodo indipendente dall’attività commerciale nella quale sono inserite”.

 

Si segnala che le aree TA2 e TB2 inserire in attività SC “possono erogare prestazioni sanitarie solo in regime ambulatoriale (non può essere previsto il ricovero o la degenza)”.

 

Concludiamo, segnalando che nel nuovo Capitolo V.11 del Codice di prevenzione incendi sono poi presenti indicazioni inerenti:

  • la valutazione del rischio di incendio
  • le altre strategie antincendio (resistenza al fuoco, esodo, controllo di fumi e calore, …) e ulteriori dettagli relativi alla compartimentazione.

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi - Compartimentazione”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Mauro Caciolai, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Chiara Crosti, Marco Di Felice, Mauro Galvan, Pietro Li Castri e Roberto Orvieto (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi - edizione 2020 (formato PDF, 10.54 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Il Codice di prevenzione incendi e la compartimentazione”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 29 marzo 2021 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.

 


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