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Sostanze e preparati pericolosi: nuovo provvedimento

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

30/10/2002

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero della Salute 7 settembre 2002, ''Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio''.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 252 del 26 ottobre 2002) il Decreto 7 settembre 2002 del Ministero della salute '' Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio''.

Prima di procedere alla lettura del decreto, vi presentiamo di seguito alcune considerazioni sul decreto, redatte per i lettori di PuntoSicuro, dall'avv. Rolando Dubini.

Il Ministero della Salute con questo decreto ha dato il via al recepimento della direttiva 2001/58/CE . La direttiva doveva essere recepita all'interno dei singoli Stati membri entro il 30 luglio 2002 per la generalità dei preparati, esclusi i fitosanitari ed i biocidi per i quali il temine fissato è il 30 luglio 2004.

Questo spiega l'altrimenti incomprensibile entrata in vigore retroattiva dell'art. 5 del D.M.: la repubblica italiana non vuole pagare l'equivalente di 400 milioni di vecchie lire per ogni giorno di ritardo nel recepimento della norma comunitaria, come previsto nell'ambito dell'Unione Europea quale sanzione per gli Stati Membri inadempienti.

La scheda dati di sicurezza subisce alcune modifiche con un incremento delle informazioni richieste.
Per quel che riguarda i cambiamenti generati da disposizioni contenute in precedenti provvedimenti comunitari, ricordiamo tra questi l'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE che ha introdotto il requisito, per il responsabile dell'immissione in commercio di un preparato che non sia classificato pericoloso ma che contenga almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in determinate concentrazioni, di redigere la scheda dati di sicurezza su richiesta dell'utilizzatore professionale.

Quindi la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di determinare l'eventuale presenza, nel luogo di lavoro, di agenti chimici pericolosi e di e di valutarne i rischi prendendo le informazioni dalle schede dati di sicurezza.

Infine ora si è ritenuto di apportare cambiamenti alla scheda dati di sicurezza anche per gli esiti derivanti dall'attività di controllo, dai quali è emerso che le schede spesso non sono adeguate. Per quanto riguarda le novità segnaliamo quella nella sezione 1 "Identificazione della sostanza
o preparato" nella quale viene inserito l'obbligo di un telefono di emergenza che può corrispondere a quello di un organo ufficiale.
Nella sezione 2 "Composizione/Informazione sugli ingredienti" viene richiesto che le sostanze compaiano assieme al numero Einecs o Elincs. Nella sezione 8 "Protezione personale/Controllo dell'esposizione" è stato inserito l'obbligo di inserire specifici parametri di controllo in vigore, comprendendo i valori limite in materia professionale e o i valori limite biologici.

Da segnalare che l'art. 3 del DM appare di non immediata lettura laddove stabilisce che "la scheda informativa di cui all'art. l deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore", mentre invece la direttiva cita esclusivamente il destinatario finale del prodotto…


Decreto 7 settembre 2002 del Ministero della salute ''Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio''.

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