PNRR e conversione del DL 36: confermate le norme di contrasto agli infortuni
Roma, 8 Lug – Come spesso ricordato dal nostro giornale sono diversi i legami tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR), che prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), e i temi della salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Nell’articolo “ PNRR e DL 36/2022: lavoro sommerso e misure di contrasto agli infortuni” abbiamo indicato che questi legami sono stati resi più evidenti attraverso alcuni articoli del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Ci soffermiamo oggi sulla conversione in legge del DL che è avvenuta, nei giorni scorsi, attraverso la legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- La conversione del DL 36/2022 e il portale nazionale del lavoro sommerso
- La conversione del DL 36/2022 e il contrasto del fenomeno infortunistico
La conversione del DL 36/2022 e il portale nazionale del lavoro sommerso
Con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 è stato convertito il DL 30 aprile 2022, n. 36 che contiene misure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E la conversione, con modifiche, conferma quanto già segnalato riguardo ai contenuti connessi alla rilevazione del lavoro sommerso e alla salute e sicurezza sul lavoro.
Connesso con gli obiettivi della missione 5 (“inclusione e coesione”) del PNRR è l’articolo 19 del decreto-legge 36/2022 relativo al “Portale nazionale del sommerso” (PNS).
Con l’articolo 19 e per una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività di vigilanza - svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale - confluiranno nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Un portale che “sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi”.
Segnaliamo che con la legge di conversione dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».
Ricordiamo che l’articolo 17 del DL 5/2012 è relativo alle semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.
La conversione del DL 36/2022 e il contrasto del fenomeno infortunistico
Veniamo poi, relativamente alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, all'articolo 20 del DL 36/2022, articolo contenente le "Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
Si tratta di un articolo proposto per migliorare l’azione di contrasto al fenomeno infortunistico e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ricordiamo che con questo articolo si prevede che l’Inail promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
- di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si evidenzia, infine, che con la conversione del decreto-legge, la norma è stata confermata con una modifica: al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» sono inserite le seguenti: «, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Si prevede ora, dunque, che l’INAIL coinvolga anche le organizzazioni sindacali nella promozione dei protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’attivazione ed elaborazione dii programmi, progetti, strumenti e modelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tiziano Menduto
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