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PNRR e DL 36/2022: lavoro sommerso e misure di contrasto agli infortuni

PNRR e DL 36/2022: lavoro sommerso e misure di contrasto agli infortuni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

16/05/2022

Tra le misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza un nuovo decreto-legge riporta indicazioni per la lotta al lavoro sommerso e per il miglioramento di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Roma, 16 Mag – Sono molte le attese e le aspettative in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) che prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni:

  • Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.
  • Rivoluzione verde e transizione ecologica.
  • Infrastrutture per una mobilità sostenibile.
  • Istruzione e ricerca.
  • Inclusione e coesione.
  • Salute.

 

Sono diversi gli aspetti del Piano, che fa riferimento ai sei pilastri del Next Generation UE, che possono avere a che fare più o meno direttamente con i temi della salute, della sicurezza e della sostenibilità.

 

A rendere più evidente il legame tra salute e sicurezza sul lavoro e PNRR sono alcuni articoli presenti nel nuovo decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

 

Per approfondire questo legame in relazione al nuovo decreto-legge l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza
Sviluppare e mantenere nei lavorarori una efficace consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

 

Il DL 36/2022 e il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Ricordando quanto nel lavoro sommerso si annidi spesso l’assenza di tutele anche in materia di salute e sicurezza, è bene ricordare che la missione 5 del PNRR, relativa a inclusione e coesione, è connessa ad un “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”.

 

Nella presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si indica che tale piano volto a rafforzare la lotta al lavoro sommerso comprenderà una serie di azioni. Ad esempio con riferimento a:

  1. un processo di affinamento delle tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti;
  2. l’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso (per esempio: misure di deterrenza, come il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni, e misure che promuovono il lavoro regolare, quali gli incentivi finanziari, anche attraverso una revisione di quelli esistenti);
  3. il lancio di una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, in linea con le più recenti iniziative adottate dalla Commissione Europea, per sensibilizzare i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare;
  4. una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni.

 

E le azioni sopra descritte si inseriscono in un contesto di rafforzamento già programmato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia nazionale per la vigilanza sul lavoro.

 

Connesso a questi aspetti ed elementi della missione 5 del PNRR è l’articolo 19 del nuovo decreto-legge 36/2022 relativo al “Portale nazionale del sommerso” (PNS).

 

Modificando l'art. 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e – come ricordato anche in un Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - al fine di una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale, dovranno confluire nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Portale nazionale – indica il punto a) del comma 1 del nuovo articolo 10 del D.Lgs. 124/2004 - sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi”.

Inoltre è previsto che nel Portale confluiscano i verbali ispettivi, ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso.

 

Il DL 36/2022 e le misure per il contrasto del fenomeno infortunistico

Più direttamente connesso al tema della prevenzione un articolo inserito nel DL 36/2022 e proposto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Stiamo parlando dell’articolo 20Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

 

Con questo articolo si prevede che l’Inail promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:

  • di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
  • di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
  • di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
  • di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Dunque, come sottolineato sul sito del Ministero del Lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa l’Inail potrà supportare ulteriormente la diffusione della cultura  della salute e della sicurezza  nei luoghi  di lavoro, anche  in coerenza  con quanto  espresso  nella  Strategia  europea  in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027.

 

L’articolato del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022

Concludiamo riportando l’articolato integrale del nuovo decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

 

CAPO I - Misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 1 (Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

Art. 2 (Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

Art. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

Art. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

Art. 5 (Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

Art. 6 (Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

Art. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del PNRR)

Art. 8 (Disposizioni per FormezPA)

Art. 9 (Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e proroga assunzioni presso il Ministero della transizione energetica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

Art. 10 (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Art. 11 (Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

Art. 12 (Potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione)

Art. 13 (Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nell’anno 2020)

Art. 14 (Disposizioni in materia di Università)

Art. 15. (Rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL)

Art. 16. (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

Art. 17. (Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all’assunzione)

 

CAPO II Misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale

Art. 18 (Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

Art. 19 (Portale nazionale del sommerso)

Art. 20 (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Art. 21 (Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Art. 22. (Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

 

CAPO III - Misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute

Art. 23 (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

Art. 24 (Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA)

Art. 25 (Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

Art. 26 (Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica)

Art. 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

 

CAPO IV Transizione digitale

Art. 28 (Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali)

Art. 29 (Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

Art. 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e del settore spaziale e aerospaziale)

Art. 31 (Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

Art. 32. (Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

 

CAPO V - Misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate

Art. 33 (Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

Art. 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

Art. 35 (Procedure attuative e ai tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse PNRR)

Art. 36 (Interventi PNRR di competenza del Ministero della cultura)

Art. 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

 

CAPO VI Misure per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo

Art. 38 (Digitalizzazione agenzie “Tour Operator)

Art. 39 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

Art. 40 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l’attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

 

CAPO VII Disposizioni in materia di giustizia

Art.41 (Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

Art. 42 (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Art. 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dai cittadini italiani vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945)

 

Capo VIII Istruzione

Art. 44. (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

Art. 45. (Valorizzazione del personale docente)

Art. 46. (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

Art. 47. (Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione)

 

Capo IX Disposizioni finali

Art. 48 (Abrogazioni)

Art. 49 (Copertura finanziaria)

Art. 50 Entrata in vigore

 

Allegati

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 


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