Nuovo accordo del 7 luglio: i corsi, l’aggiornamento e l’e-learning
In relazione all’interesse suscitato dai nostri lettori sull’argomento pubblichiamo insieme la seconda parte del commento di Rocco Vitale, presidente di AiFOS, al nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo approvato in Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio scorso. Il commento che si basa sui testi che sono arrivati in Conferenza Stato-Regioni e che non dovrebbero avere avuto sensibili modifiche di contenuto rispetto al testo approvato ieri (ad oggi il testo definitivo non è stato ancora pubblicato). Ricordiamo, per concludere, che nella prima parte del commento di Vitale sono stati trattati i seguenti argomenti: titoli di studio, esoneri, soggetti formatori e requisiti dei docenti.
Link alla prima parte del commento di Rocco Vitale...
Organizzazione dei corsi
Nella sostanza rimangono i medesimi del vecchio accordo ma con un preciso ruolo obbligatorio del soggetto formatore e, non più, come prassi all’organizzatore.
Infatti, per ciascun corso il “soggetto formatore dovrà”:
- indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- indicare i nominativi dei docenti;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
L’Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono ai corsi di aggiornamento.
Metodologia di insegnamento e apprendimento
Viene superato quanto previsto dai vecchi accordi in quanto le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Tali norme sono riportate nell’Allegato IV che rappresentano una seria e qualificante novità dell’Accordo.
Allo stesso tempo si richiamano i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning che devono rispondere a quanto definito nell’Allegato II (che sostituisce integralmente il precedente Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011).
Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
Si tratta dell’articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C che prevedono sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi. Cambia completamente il Modulo B. I Moduli A e B sono per RSPP e ASPP mentre il Modulo C è solo per la funzione di RSPP.
Modulo A:
- viene abolito l’Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo escludendone, rispetto al precedente, alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B;
- la durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale,
- la fruizione del Modulo A è consentita anche in modalità e-Learning
Modulo B:
- sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l’Allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006,
- è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9,
- il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione,
- i moduli B di specializzazione sono:
- Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,
- Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,
- Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
- Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico delle durata di 16 ore
- le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.
Modulo C:
- Viene abolito l’Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo introducendo una unità didattica relativa al “Benessere organizzativo compresi i fatturi di natura ergonomica e da stress lavoro correlato.
- La durata complessiva rimane di 24 ore
- La verifica dell’apprendimento è obbligatoria
La valutazione degli apprendimenti
Sostanzialmente rimangono quelli previsti dai precedenti accordi ma sono definiti in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli. La parte relativa agli attestati è comune a tutti i moduli a differenza dell’accordo precedente che per ogni Modulo ne definiva le caratteristiche.
La formazione pregressa
Si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006 ed in particolar modo rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.
Per tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
L’accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
AccordoStato-Regioni del 26 gennaio 2006 | Credito riconosciuto sul presente accordoStato-Regioni | |
CORSO FREQUENTATO | Modulo B Comune | Modulo B Specialistico |
Modulo B1 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 |
Modulo B2 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 |
Modulo B3 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP2 |
Modulo B4 - 48 ore | TOTALE | -- |
Modulo B5 - 68 ore | TOTALE | Credito totale per SP4 |
Modulo B6 - 24 ore | -- | -- |
Modulo B7 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP3 |
Modulo B8 - 24 ore | -- | -- |
Modulo B9 - 12 ore | -- | -- |
L’Accordo, di fatto, abolisce le Tabelle A4 e A5 dell’accordo del 26 gennaio 2006 sui riconoscimenti dei crediti professionali e formativi pregressi.
Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
L’aggiornamento
Cambia completamente il sistema diaggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell’Accordo che abolisce il sistema precedente di collegare gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell’aggiornamento risultano:
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
Gli “aggiornamenti” equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze. Allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l’aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning.
Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. Non è previsto, giustamente, alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.
Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.
Alcune tipologie di corsi non sono validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP. Ad esempio i corsi per dirigenti e preposti, prevenzione incendi e Primo soccorso. Anche i corsi di specializzazione del Modulo B non possono essere considerati aggiornamento.
Sono, invece, da ritenersi validi, ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione ai corsi per formatore e per coordinatore e viceversa.
In relazione al numero dei partecipanti ai convegni l’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 fissa per i “Coordinatori” la validità della formazione tramite convegno qualora il numero dei partecipanti non superi le 100 unità.L’Accordo modifica l’Allegato escludendone il numero delle 100 unità.
Decorrenza dell’aggiornamento
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:
- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.
I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive.(viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).
Attestazioni
L’Accordo semplifica la lettura del precedente accordo uniformandone gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso;
- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
- periodo di svolgimento del corso;
- firma delsoggetto formatore.
Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
Corsi in modalità e-Learning
Nella premessa all’Accordo si precisa che per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learningè da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla Contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dal presente accordo: nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.
L’Allegato II, sostituisce completamente l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning. Nell’Allegato II sono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso. Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale. Detta scheda dovrà essere resa disponibile al discente che all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
L’Allegato VI precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.
Gli attestati di frequenza devono essere consegnati o trasmessi, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti e non quindi, all’azienda o al datore di lavoro.
Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghi
Si tratta dell’attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge 98/2013 che ha introdotto il comma 5-bis all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008. Come noto, tale norma, prevede credito formativo qualora i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a corsi già svolti e documentati.
L’Allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, gli esoneri che possono essere totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
Rappresenta, sicuramente, la parte più importante, significativa e qualitativa dell’Accordo. A differenza del vecchio accordo che dedicava poche righe, ovvie, su come garantire un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving abbiamo un testo sul quale riflettere, studiare ed applicare non quale mero assolvimento formale ma che incide sostanzialmente sulla formazione.
Dopo aver tracciato i profili delle competenze del RSPP e ASPP, quale destinatario di una formazione manageriale di base, i bisogni formativi sono sintetizzati in tre aree: gestionale organizzativa, tecnica e relazionale. Le medesime che riguardano la qualificazione del formatore previste nelD.I. 6 marzo 2013.
Le indicazioni riguardano essenzialmente la progettazione del Modulo B, che rappresenta il cuore del corso, quale elemento di competenze e conoscenze integranti il Modulo A ed il successivo Modulo C.
Il progetto formativo è il mezzo per tradurre il bisogno formativo in una coerente risposta operativa. Il progetto formativo deve essere definito per ciascuna unità didattica per la quale devono essere definiti gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nonchè i contenuti e la durata. La strategia formativa e la metodologia didattica costituiscono la struttura del progetto con precisi riferimenti ai lavori di gruppo, casi di studio e simulazioni. Infine dal progetto formativo ne dovrà scaturire il documento progettuale caratterizzato dalle specifiche del percorso formativo, quelle di realizzazione fino al controllo e la verifica.
L’importanza delle verifiche in itinere e quella finale rappresentano la prima evidenza dell’apprendimento. Nella prova finale vengono introdotte la simulazione ed il project work che può essere realizzato anche durante il percorso formativo.
Soppressione della “collaborazione” con gli Enti Bilaterali
Come detto in premessa l’Accordo del 7 luglio 2016, pur direttamente rivolto ai RSPP e ASPP, modifica anche alcuni aspetti specifici di accordi precedenti al fine di uniformarne la disciplina. Tra le novità più significative si segnala una modifica all’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori circa le modalità per la collaborazione con gli organismi paritetici (c.12, art. 37, D.Lgs. 81/2007) contenuti nella nota in premessa
Il nuovo Accordo riprende la formulazione della legge e toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza valgono le norme già note.
L’Accordo chiarisce inoltre, in riferimento alle Linee Applicative dell’Accordo del 25 giugno 2012, che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismo paritetici alla formazione” riconducendo, di fatto, tale collaborazione esclusivamente agli organismi Paritetici.
Rocco Vitale, presidente di AiFOS
Ricordiamo ancora che il commento non si basa sulla versione ufficiale dell’accordo, che sarà disponibile nei prossimi giorni, ma sulla bozza dell’accordo arrivato in Conferenza Stato-Regioni.
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 18/07/2016 (10:23:16) |
Chiedo : l'aggiornamento per PROFESSIONISTI ANTINCENDIO (40 ore entro agosto 2016) ex L. 818/84...VALGONO anche come agg.to RSPP ...visto che le ore per agg.to COORD. CSE-CSP valgono come agg.to RSPP ? qualcuno Risponda per favore. Grazie |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 15/02/2019 (15:22:08) |
Se gli argomenti sono centrali per il professionista antincendio, il CSE e l'Rspp un corso che rilasci crediti alle tre figure è del tutto legittimo. |
Rispondi Autore: Fabrizio Dumas - likes: 0 | 13/03/2019 (05:28:36) |
Se un corso di formazione sulla sicurezza viene organizzato ad oltre 70 km falla residenza o dalla sede abituale di lavoro chiedo se il datore deve concorrere alle spese di trasporto affrontate sal lavoratore e se la condotta osservata dal datore violi una specifica indicazione normativa della quale non sono a conoscenza. Ringrazio anticipadamente pero la risposta che vorrete darmi. |
Rispondi Autore: Dubini Rolando - likes: 0 | 13/03/2019 (10:05:09) |
D. Lgs. n. 81/2008 art. 15 - 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori |
Rispondi Autore: Riccardo Sinatra - likes: 0 | 22/03/2019 (10:35:05) |
Chiedo una Vs. opinione: I moduli B-SP3 e B-SP4 si rivolgono ai macrosettori Q e C, dettagliando però le categorie 86.1 e 87 (macrosettore Q) e 19 e 20 (macrosettore C). A vostro avviso, questo vuol dire che per le altre categorie dello stesso macrosettore (ad esempio la 28 per il C e la 86.9 per il Q) è sufficiente il modulo B generico? Grazie a chiunque voglia darmi una risposta. |