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Norme regionali in materia di prevenzione delle cadute dall'alto
Pubblicata sul B.U.R. Umbria del 25/09/2013, n.43 la Legge Regionale N.16 del 17/09/2013, che detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nel rispetto del D.Lgs. 81/08.
La legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:
a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.
L'ambito di applicazione della legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Giunta Regionale adotterà un regolamento contenente tutte le prescrizioni e le indicazioni tecniche. I Comuni dovranno quindi adattare le proprie disposizioni normative entro 12 mesi dalla pubblicazione delle norme regolamentari sul Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta inoltre, adempiendo alla clausola valutativa, sarà tenuta a relazionare al Consiglio Regionale sui dati tecnici, sulle attività eseguite e sulle modalità adottate in materia di formazione e prevenzione.
RPS
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Rispondi Autore: roberto pernechele - likes: 0 | 02/11/2013 (12:15:45) |
Premesso che tutto ciò che ribadisce il concetto di sicurezza nell'ambito lavorativo è meritorio, invito a una riflessione : può essere davvero un valore aggiunto una legge regionale che sostanzialmente deve attenersi al "TESTO UNICO" D.lgs.81/08 - o rischia di aumentare incertezze interpretative e confusione e risultare solo autoreferenziali a un organo che con presunzione legifera su una materia tanto importante? GRAZIE. |