Cantieri: come pianificare i sistemi di protezione individuale anticaduta?
Genova, 17 Gen – Per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota, secondo quanto indicato dalla valutazione dei rischi e fermo restando il principio di priorità delle misure collettive (art. 111, D.Lgs. 81/2008), può essere necessaria la progettazione di un adeguato sistema di protezione individuale anticaduta.
Sistema che è “costituito da più elementi connessi:
- ancoraggio (ancoraggi puntuali, linee vita rigide e flessibili);
- connettore (dispositivo che permette di vincolare l'imbragatura indossata dal lavoratore all'ancoraggio);
- cordino singolo, cordino doppio, con o senza dissipatore; dispositivo retrattile (dispositivi che collegano il connettore all'imbragatura);
- imbragatura, indossata dal lavoratore”.
A ricordarlo e a fornire utili informazioni sulla prevenzione dei rischi nei lavori in quota, anche con riferimento ai DPI anticaduta, è un documento, dal titolo “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, che è stato realizzato da un Tavolo tecnico ligure in materia edile.
Il documento, che vuole “individuare e rafforzare iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri”, si sofferma su vari aspetti.
Dopo aver parlato dei ponteggi e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio) oggi ci soffermiamo su quanto indicato riguardo ai dispositivi di protezione individuale anticaduta con riferimento ai seguenti argomenti:
- Vademecum tecnico e DPI anticaduta: pianificazione e tipologie
- Vademecum tecnico e DPI anticaduta: effetto pendolo e ancoraggi
- Vademecum tecnico e DPI anticaduta: uso, manutenzione e normativa
Vademecum tecnico e DPI anticaduta: pianificazione e tipologie
Come ricordato in apertura di articolo, il sistema di protezione individuale anti-caduta protegge il lavoratore dal rischio di caduta dall’alto, quando, “in relazione alla valutazione dei rischi ed avuto riguardo dei luoghi, non siano stati predisposti dispositivi di protezione collettivi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni recate dall'art. 111 D. Lgs. 81/2008”.
E la protezione è offerta, “alternativamente:
- prevenendo la caduta del lavoratore (cd. sistemi di trattenuta), quando il lavoratore vincolato al sistema è materialmente impedito di raggiungere il punto di caduta;
- arrestando la caduta del lavoratore (cd. sistemi di arresto caduta), in modo che le azioni dinamiche sul corpo siano contenute entro valori accettabili ed evitando che il lavoratore in caduta urti contro ostacoli. Devono prevedersi, in tal caso, anche misure di emergenza tali da garantire il recupero ed il soccorso al lavoratore caduto”.
Si ricorda che il sistema di trattenuta “è da privilegiarsi, adottando la soluzione in arresto caduta solo ove non sia tecnicamente possibile prevenire la caduta”.
Si segnala poi che, se si adotta un sistema di protezione individuale anti-caduta, “è necessario preliminarmente:
- conoscere le caratteristiche della superficie in quota sulla quale opereranno i lavoratori: accesso, geometria, struttura, carico ammissibile e praticabilità in sicurezza, presenza di sistemi di protezione in dotazione all'opera, consultando, fra l'altro, il fascicolo dell'opera;
- valutare in ragione dei lavori da eseguirsi quali siano le aree ed i punti della superficie da raggiungersi e quali siano le postazioni di lavoro;
- definire tipologia, caratteristiche e geometria degli ancoraggi, in modo che il vincolo offerto possa prevenire la caduta del lavoratore ovvero possa arrestarla in sicurezza;
- scegliere i dispositivi di protezione individuale (tipologia, caratteristiche e dimensioni) in modo che possano permettere al lavoratore, che li utilizza correttamente, di operare in sicurezza;
- informare il lavoratore, formato ed addestrato all'uso dei DPI, in merito alle condizioni specifiche dei luoghi e del sistema di protezione adottato”.
Vademecum tecnico e DPI anticaduta: effetto pendolo e ancoraggi
Inoltre se il sistema prevede l’arresto caduta, “dovranno essere previsti accorgimenti specifici per evitare l’ effetto pendolo e dovrà essere verificata la presenza di un sufficiente tirante d’aria in modo che il lavoratore in caduta nel vuoto non urti contro ostacoli o al suolo”.
Inoltre il sistema deve essere pensato in modo che “il lavoratore, che indossa l'imbragatura, possa vincolarsi mediante cordino e connettore all'ancoraggio al momento dell'accesso in quota ed in posizione tale da non esporsi al rischio di caduta prima di essersi vincolato”.
Riguardo agli ancoraggi si indica che la loro tipologia e posizione (“siano essi in dotazione all'opera ovvero siano installati temporaneamente dagli operatori”) devono permettere “il movimento agevole ed il posizionamento dei lavoratori assicurando che gli stessi siano in ogni momento vincolati a parti stabili. Al riguardo, sono da privilegiarsi soluzioni che riducano le operazioni di aggancio e sgancio”.
Infine i dispositivi indossati dal lavoratore “devono essere scelti, per tipologia e dimensione, in modo da permettere il movimento ed il posizionamento in sicurezza in tutte le aree e punti raggiungibili per l'esecuzione dei lavori”.
Vademecum tecnico e DPI anticaduta: uso, manutenzione e normativa
Si ricorda poi che i dispositivi di protezione individuale anti-caduta indossati dal lavoratore ed utilizzati per collegarsi al sistema di ancoraggio (ad esempio imbragatura, cordini, connettori, dissipatori, dispositivi retrattili) “rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425” e perciò “devono essere marcati CE e accompagnati da istruzioni redatte dal fabbricante”.
In particolare, le istruzioni del fabbricante forniscono, tra l'altro, “indicazioni in merito:
- al corretto uso del dispositivo di protezione individuale;
- alle modalità di conservazione, manutenzione e controllo necessarie a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”.
Si segnala poi che la norma tecnica UNI EN 365 “stabilisce precise indicazioni per quanto attiene la manutenzione e l’ispezione periodica (almeno annuale) dei DPI da parte di persona competente. I fabbricanti recepiscono tali indicazioni nel manuale di istruzioni del dispositivo e stabiliscono i requisiti della persona competente”.
Inoltre la marcatura o l'etichetta “riportano il periodo di fabbricazione, in modo che l'utilizzatore possa verificarne la scadenza, considerato che per i tessili è stabilita dal fabbricante una vita utile, che non supera i 10 anni”.
Infine si indica che i DPI anticaduta, riservati a lavoratori “che abbiano ricevuto istruzione ed addestramento specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)”, sono forniti dal datore di lavoro “che li sceglie, avendo considerato, tra l'altro:
- il sistema d'ancoraggio al quale dovranno essere collegati (p.es. prevedendo un doppio cordino per gli spostamenti fra ancoraggi puntuali ovvero un cordino supplementare per permettere di collegarsi ad un ancoraggio puntuale anti-pendolo; ecc.);
- il lavoro da svolgersi e le posizioni da raggiungere (p.es. prevedendo una lunghezza di cordino corretta che permetta di raggiungere la posizione di lavoro, ma che impedisca un’indebita esposizione alla caduta; ecc.)”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del capitolo 5, dedicato ai dispositivi di protezione individuale anticaduta, che riporta molte altre informazioni anche con riferimento alle varie tipologie dei sistemi di ancoraggio utilizzabili e alle norme correlate.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.